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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04595/2026 del 01/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce da interventi realizzati sul lastrico solare di un fabbricato in comproprietà o comunque in rapporto di contiguità funzionale tra le unità immobiliari delle parti: innalzamento dei muri perimetrali e costruzione di un tetto a falde. La parte attrice sosteneva che tali opere integrassero una nuova sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c., con conseguente diritto all'indennità. La parte convenuta, in via riconvenzionale, rivendicava la proprietà pertinenziale di un'area di corte e negava l'esistenza di una servitù di accesso e parcheggio a favore della controparte. In appello veniva anche contestata la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e la regolazione delle spese. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 818, 949 e 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 132 e 345 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come servitù un mero diritto di accesso e parcheggio e avesse negato la natura pertinenziale della corte rispetto all'immobile acquistato; (2) violazione degli artt. 96, 132, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1127 c.c., censurando la statuizione di responsabilità aggravata per avere il giudice di merito valorizzato documentazione asseritamente tardiva e fatti e deduzioni difensive ritenuti inesistenti o travisati.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Il ricorrente aveva indicato che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non aveva depositato la relata di notifica della sentenza, indispensabile per verificare la tempestività del ricorso quando si deduca la notificazione del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, se l'impugnante allega la notificazione della sentenza, deve depositarne copia autentica con relata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; in mancanza, il ricorso è improcedibile, salvo ipotesi non ricorrenti nel caso concreto. È stata quindi dichiarata l'improcedibilità del ricorso, con condanna alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1127 c.c.

    Richiamato come parametro per qualificare le opere sul lastrico solare come nuova sopraelevazione con diritto all'indennità, ma la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la questione per improcedibilità del ricorso.

  • art. 818 c.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla pertinenza e sui limiti del trasferimento dei beni accessori.

  • art. 949 c.c.

    Invocato dal ricorrente per negare l'esistenza della servitù affermata dalla controparte.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio operata dai giudici di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove e della documentazione in appello.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per lamentare nullità della sentenza per motivazione o struttura decisionale asseritamente viziata.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per denunciare l'utilizzo in appello di documenti asseritamente nuovi o tardivi.

  • art. 96 c.p.c.

    Invocato per censurare la statuizione di responsabilità aggravata pronunciata dal giudice di merito.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Norma decisiva: il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso quando il ricorrente affermi che la sentenza gli sia stata notificata.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per individuare il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come modalità di deposito successivo della relata di notificazione, non avvenuta nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente per cassazione afferma che la sentenza impugnata le è stata notificata, deve depositare la copia autentica della sentenza con la relativa relata di notifica entro il termine di legge; la mancanza di tale documento comporta improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. opera anche se il ricorso è stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, quando la notificazione della decisione è allegata ma non documentata in modo rituale.
  • Il controllo sulla tempestività dell'impugnazione in cassazione si fonda sulle allegazioni delle parti e sulla documentazione prodotta; in assenza della relata di notifica non è possibile verificare il rispetto del termine breve.
  • Le censure di merito su qualificazione di servitù, pertinenza, responsabilità aggravata e valutazione delle prove restano assorbite se il ricorso è dichiarato improcedibile per difetto di produzione documentale essenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossesso
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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