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Ordinanza

Ordinanza n. 16043/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202405847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di presa d’atto e valorizzazione degli esiti dei controlli esterni sulle prestazioni sanitarie del secondo semestre 2017 e degli anni 2018-2021, con la relativa scheda, nonché il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La Fondazione ha impugnato la determinazione della Regione Lazio del 13 marzo 2024, la scheda di valorizzazione degli esiti dei controlli esterni sulle prestazioni del secondo semestre 2017, la comunicazione del 19 marzo 2024 e ulteriori atti regionali presupposti o non conosciuti, nonché il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 25 marzo 2024. Il testo non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha chiesto l’interruzione, rappresentando di essere stata ammessa, con decreto ministeriale del 7 ottobre 2024, alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall’art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 347/2003.

La decisione

Il TAR non ha esaminato la legittimità degli atti impugnati né la domanda relativa al silenzio sull’istanza di accesso. Ha dichiarato interrotto il giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., ritenendo che l’interruzione si applichi anche all’amministrazione straordinaria disciplinata dal d.l. n. 347/2003, in ragione dell’esclusività della capacità processuale del commissario straordinario. La decisione richiama precedenti della stessa Sezione. Non è disposta la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto, come da precedenti di questa sezione (ordinanze n. 7368 del 2025 e n. 18284 del 2024), che l’effetto processuale dell’interruzione del processo debba trovare applicazione anche per le ipotesi di amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347 del 2003 in applicazione della disciplina generale di cui agli art. 299 e ss. c.p.c., come richiamata dall’art. 79, co. 2, c.p.a., in ragione della esclusività della capacità processuale del commissario straordinario.

    Il rinvio dell’art. 79, comma 2, c.p.a. alla disciplina generale dell’interruzione consente di applicare l’interruzione del processo anche in caso di ammissione della parte alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal d.l. n. 347/2003, in ragione dell’esclusiva capacità processuale del commissario straordinario.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Ritenuto, come da precedenti di questa sezione (ordinanze n. 7368 del 2025 e n. 18284 del 2024), che l’effetto processuale dell’interruzione del processo debba trovare applicazione anche per le ipotesi di amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347 del 2003 in applicazione della disciplina generale di cui agli art. 299 e ss. c.p.c., come richiamata dall’art. 79, co. 2, c.p.a., in ragione della esclusività della capacità processuale del commissario straordinario.

    La disciplina generale degli artt. 299 e seguenti c.p.c., richiamata dall’art. 79, comma 2, c.p.a., regola l’interruzione del processo anche quando una parte è ammessa all’amministrazione straordinaria disciplinata dal d.l. n. 347/2003.

Massime di principio

  • L’interruzione del processo amministrativo, in applicazione della disciplina generale degli artt. 299 e seguenti c.p.c. richiamata dall’art. 79, comma 2, c.p.a., opera anche quando una parte è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal d.l. n. 347/2003, in ragione dell’esclusività della capacità processuale del commissario straordinario.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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