Messaggio numero 893 del 11-01-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS disciplina la presentazione e la convalida delle deleghe associative delle Confederazioni del Commercio e dell’Artigianato, fissando scadenze specifiche per ulteriori abbinamenti, consegna delle deleghe, convalida da parte delle sedi e segnalazione degli eventuali residui non convalidati.
Deleghe associative di artigiani e commercianti
Deleghe associative degli artigiani e commercianti
Il documento contiene istruzioni operative dell’INPS sulle deleghe associative relative ad artigiani e commercianti, con particolare riferimento alle attività di abbinamento, consegna e convalida presso le strutture territoriali competenti. Vengono inoltre indicate finestre temporali specifiche per recuperare gli scarti di abbinamento e per la gestione dei casi non convalidati.
Presentazione delle deleghe e scadenza ordinaria
Le Confederazioni del Commercio e dell’Artigianato devono presentare alle Strutture territoriali INPS competenti, entro la scadenza del 25 gennaio, le deleghe alla riscossione delle quote associative sottoscritte dal singolo associato, per tutte le posizioni risultate abbinate all’INPS Sede Centrale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni.
Ulteriore prova di abbinamento per gli scarti
Per rispondere all’esigenza delle Confederazioni di incrementare il recupero degli scarti di tipo 1, definiti come "dati anagrafici errati o nominativo inesistente", viene autorizzata una ulteriore prova di abbinamento. Tale verifica è consentita esclusivamente per i nominativi scartati nelle fasi del 30 settembre, 15 novembre e 18 gennaio, e può essere effettuata fino e non oltre il 13 febbraio.
Consegna delle deleghe e convalida
Per le posizioni che risultino abbinate dall’INPS alla data del 13 febbraio, le Confederazioni devono consegnare le deleghe entro il 22 febbraio. Le Sedi hanno poi tempo fino al 29 febbraio per effettuare le operazioni di convalida delle deleghe ulteriormente consegnate entro tale termine.
Monitoraggio e segnalazione dei casi residui
L’Istituto mette a disposizione delle Confederazioni un’apposita funzione di monitoraggio per verificare l’avvenuta convalida di tutte le deleghe presentate alle Strutture territoriali INPS competenti. Questa funzione consente alle strutture coinvolte di disporre degli elementi utili a favorire il buon esito del completamento delle operazioni di convalida. Eventuali casi residui di mancata convalida devono essere segnalati dalle Confederazioni all’INPS Sede Centrale dal 3 marzo fino e non oltre il 4 marzo.
Restituzione delle deleghe non convalidate
Le Strutture territoriali INPS competenti devono restituire, a qualsiasi titolo, le deleghe non convalidate alle Associazioni che ne facciano richiesta.
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