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Messaggio

Messaggio numero 1421 del 17-01-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS fornisce le prime indicazioni sul beneficio pensionistico previsto dalla legge 247/2007 per i lavoratori dipendenti impegnati in lavori usuranti. Definisce le categorie interessate, i requisiti di durata dell’attività, la riduzione di 3 anni dell’età per il pensionamento di anzianità e rinvia ai futuri decreti legislativi per documentazione e istruzioni operative.

Beneficio pensionistico per lavoratori addetti a lavori usuranti

Beneficio pensionistico per lavoratori impegnati in lavori usuranti

Il messaggio INPS n. 1421 del 17 gennaio 2008 fornisce le prime indicazioni applicative sul beneficio pensionistico introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, in attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Il documento illustra i destinatari potenziali, i requisiti soggettivi e oggettivi, l’entità del beneficio e rinvia ai futuri decreti legislativi per la disciplina completa.

Quadro normativo di riferimento

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, prevede all’articolo 1, comma 3, una delega al Governo per adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a consentire ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 e che svolgono particolari lavori o attività di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti.

Soggetti destinatari del beneficio

Il beneficio è riconosciuto alle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti ai sensi dell’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica, noto come “Decreto Salvi”;
  • lavoratori dipendenti notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, purché possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno;
  • lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, ossia inseriti in un processo produttivo in serie con ritmo collegato a lavorazioni o misurazione dei tempi di produzione, con mansioni organizzate in sequenze di postazioni e caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia;
  • conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Sono invece esclusi, per la categoria della linea catena, gli addetti a lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo qualità.

Requisiti oggettivi di accesso

Il beneficio è subordinato allo svolgimento, per un determinato periodo, di una delle attività usuranti sopra indicate. Il messaggio distingue due fasi:

  • nel periodo transitorio, definito dai decreti legislativi di futura emanazione, è richiesto lo svolgimento di una delle attività usuranti per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
  • a regime, è richiesto lo svolgimento di una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

Misura del beneficio e limiti

Il beneficio consiste nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità. Tuttavia, i destinatari non possono comunque accedere al pensionamento di anzianità con un’età inferiore ai 57 anni e con un’anzianità contributiva inferiore a 35 anni.

Decorrenza del pensionamento

Per la disciplina delle decorrenze del pensionamento di anzianità dei soggetti interessati, il messaggio rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Documentazione e istruzioni applicative

I decreti legislativi dovranno stabilire anche la documentazione e gli elementi di prova, con data certa, necessari ad attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento del beneficio. Il messaggio precisa che, dopo l’emanazione dei decreti, saranno diramate le relative istruzioni applicative.

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