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Messaggio

Messaggio numero 30923 del 31-12-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra le prime istruzioni applicative sulla legge n. 247/2007: nuovi requisiti per pensione di anzianità e di vecchiaia nel sistema contributivo, finestre di decorrenza, norme di salvaguardia per alcune categorie e nuove regole di perequazione automatica per il 2008-2010.

Prime istruzioni sulla legge 24 dicembre 2007, n. 247 in materia di pensioni, decorrenze e perequazione

Legge 24 dicembre 2007, n. 247: prime istruzioni applicative

Il documento fornisce una prima informativa sulle novità introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata in G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007. Le disposizioni riguardano principalmente i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, le decorrenze delle pensioni e alcune misure in materia di perequazione automatica e salvaguardia dei diritti maturati.

Premessa e ambito dell’intervento normativo

La legge n. 247/2007 attua il Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività e introduce interventi in materia previdenziale. In particolare:

  • modifica i requisiti di accesso alla pensione di anzianità;
  • interviene sulla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo;
  • disciplina in modo nuovo la decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti anticipati con 40 anni di contribuzione;
  • introduce ulteriori novità in tema di perequazione automatica.

Il documento precisa che si tratta di una prima informativa, con rinvio a una successiva circolare per ulteriori approfondimenti interpretativi.

Nuovi requisiti per il diritto a pensione

Le modifiche riguardano i requisiti per la pensione di anzianità e, in parte, per la pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.

Resta fermo che le nuove regole non si applicano ai lavoratori che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007, i quali continuano ad accedere secondo la normativa previgente al 1° gennaio 2008.

La legge n. 247/2007 sostituisce la Tabella A della legge n. 243/2004 con le nuove Tabelle A e B. Inoltre, modifica due punti della disciplina previgente sulla pensione di anzianità e sui requisiti di accesso correlati.

Requisiti per i lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti, dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità si consegue con:

  • almeno 58 anni di età;
  • almeno 35 anni di contribuzione.

Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il sistema delle quote, con anzianità contributiva minima di 35 anni e progressione dei requisiti come segue:

  • dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 95 con età minima di 59 anni;
  • dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 96 con età minima di 60 anni;
  • dal 1° gennaio 2013: quota 97 con età minima di 61 anni.

Requisiti per i lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi, dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità si consegue con:

  • almeno 59 anni di età;
  • almeno 35 anni di contribuzione.

Dal 1° luglio 2009 si applica il sistema delle quote, sempre con anzianità contributiva minima di 35 anni, secondo la seguente progressione:

  • dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 96 con età minima di 60 anni;
  • dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 97 con età minima di 61 anni;
  • dal 1° gennaio 2013: quota 98 con età minima di 62 anni.

Disposizioni comuni su pensione con 40 anni di contribuzione e pensione contributiva

Per lavoratori dipendenti e autonomi resta fermo che la pensione di anzianità si consegue, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di 40 anni di contribuzione.

Per i soggetti del sistema contributivo, dal 1° gennaio 2008 il diritto alla pensione di vecchiaia può essere ottenuto:

  • a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
  • a prescindere dall’età anagrafica, con almeno 40 anni di contribuzione.

Resta inoltre confermata la condizione che, per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima dei 65 anni, l’importo della pensione non sia inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale.

Sia la pensione di anzianità sia quella di vecchiaia restano subordinate alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Computo della contribuzione utile ai 40 anni

La legge introduce una novità sul computo della contribuzione utile al raggiungimento dei 40 anni necessari per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. In base al nuovo comma 5-ter dell’articolo 2 del d.lgs. n. 184/1997, sono utili anche:

  • i contributi da riscatto dei periodi di studio.

Restano esclusi:

  • i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.

Il documento chiarisce inoltre che, anche ai fini dei 35 anni di contribuzione richiesti per l’accesso alla pensione secondo la disciplina della legge n. 243/2004 come modificata, sono utili i contributi da riscatto dei periodi di studio.

Decorrenza delle pensioni: regime transitorio e finestre di accesso

L’articolo 1, comma 5, della legge n. 247/2007 introduce un regime transitorio di decorrenza per:

  • il pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione;
  • il pensionamento di vecchiaia secondo i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

Le finestre di accesso per la pensione di vecchiaia non si applicano a chi raggiunge i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007.

Finestre per i lavoratori dipendenti con 40 anni di contribuzione

Per i lavoratori dipendenti, se i 40 anni di contribuzione sono maturati:

  • entro il primo trimestre: pensione dal 1° luglio dello stesso anno, se l’età è almeno 57 anni entro il 30 giugno;
  • entro il secondo trimestre: pensione dal 1° ottobre dello stesso anno, se l’età è almeno 57 anni entro il 30 settembre;
  • entro il terzo trimestre: pensione dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • entro il quarto trimestre: pensione dal 1° aprile dell’anno successivo.

Finestre per i lavoratori autonomi con 40 anni di contribuzione

Per gli iscritti alle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti, coloni e mezzadri, se i 40 anni di contribuzione sono maturati:

  • entro il primo trimestre: pensione dal 1° ottobre dell’anno medesimo;
  • entro il secondo trimestre: pensione dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • entro il terzo trimestre: pensione dal 1° aprile dell’anno successivo;
  • entro il quarto trimestre: pensione dal 1° luglio dell’anno successivo.

Finestre per la pensione di vecchiaia

Per la pensione di vecchiaia, il regime transitorio prevede:

Per i lavoratori dipendenti:

  • requisiti maturati entro il primo trimestre: decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno;
  • entro il secondo trimestre: decorrenza dal 1° ottobre dello stesso anno;
  • entro il terzo trimestre: decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • entro il quarto trimestre: decorrenza dal 1° aprile dell’anno successivo.

Per i lavoratori autonomi:

  • requisiti maturati entro il primo trimestre: decorrenza dal 1° ottobre dello stesso anno;
  • entro il secondo trimestre: decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • entro il terzo trimestre: decorrenza dal 1° aprile dell’anno successivo;
  • entro il quarto trimestre: decorrenza dal 1° luglio dell’anno successivo.

Disposizioni comuni sulla decorrenza e sulla gestione separata

Il documento precisa che, poiché per l’apertura della finestra contano solo i requisiti anagrafici e contributivi, non è necessario cessare l’attività lavorativa dipendente nel trimestre in cui tali requisiti sono raggiunti.

Resta immutata la disciplina delle finestre per i lavoratori che accedono alla pensione di anzianità con meno di 40 anni di contribuzione, per i quali continua ad applicarsi l’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, già illustrata con circolare n. 105 del 2005.

Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, le istruzioni applicative sono rinviate a successiva circolare, in attesa delle determinazioni dei Ministeri vigilanti.

Salvaguardia del diritto a pensione

La legge n. 247/2007 non modifica la disciplina della salvaguardia del diritto a pensione prevista dall’articolo 1, commi da 3 a 5, della legge n. 243/2004 per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007. Restano quindi confermate le istruzioni contenute nella circolare n. 149/2004 e nel messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007.

Ulteriori ipotesi di salvaguardia introdotte dalla legge n. 247/2007

La legge introduce però alcune nuove previsioni di salvaguardia:

  • la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 continua ad applicarsi anche dopo tale data ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007;
  • le disposizioni previgenti sui pensionamenti di anzianità continuano ad applicarsi, nei limiti di 5.000 beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
  • il numero complessivo dei soggetti beneficiari della salvaguardia passa da 10.000 a 15.000.

Perequazione automatica delle pensioni

In materia di perequazione automatica, l’articolo 5, comma 6, della legge n. 127/2007 prevede per il triennio 2008-2010 il riconoscimento del 100% dell’indice sulle quote di pensione comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS.

Nel periodo indicato:

  • la perequazione è applicata integralmente sulla parte di pensione non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • per le fasce eccedenti tale importo, la rivalutazione è riconosciuta nella misura del 75%.

Limite specifico per l’anno 2008

Per il solo anno 2008, l’articolo 1, comma 19, della legge n. 247/2007 stabilisce che non spetti alcuna perequazione automatica alle pensioni il cui importo complessivo annuo superi 8 volte il trattamento minimo INPS.

Il documento precisa che:

  • l’intero importo delle pensioni oltre tale soglia non è perequabile;
  • è prevista una clausola di salvaguardia per le pensioni superiori a 8 volte il trattamento minimo ma inferiori a tale soglia incrementata della quota di perequazione, che vengono perequate parzialmente fino a concorrenza del limite maggiorato.

Rinvii e istruzioni successive

Il testo segnala più volte che alcune questioni restano sospese in attesa di ulteriori chiarimenti, in particolare per:

  • i lavoratori iscritti alla gestione separata;
  • i soggetti che maturano la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti della legge n. 243/2004 come modificata.

Per tali aspetti è annunciata una circolare successiva al presente messaggio.

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