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Messaggio

Messaggio numero 658 del 09-01-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce che, per effetto dell’art. 1, comma 71, della legge n. 247/2007, dal 1° gennaio 2008 è soppresso il contributo aggiuntivo previsto dall’art. 2, comma 19, della legge n. 549/1995. Ne deriva che gli straordinari di dicembre 2007, poiché considerati retribuzione di gennaio 2008, e le monetizzazioni della banca ore effettuate dal 1° gennaio 2008 non sono soggetti al contributo; resta invece dovuto per i presupposti impositivi maturati prima di tale data.

Soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario dal 1° gennaio 2008

Soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario

Il documento della Direzione Centrale delle Entrate Contributive dell’INPS interviene per chiarire gli effetti dell’art. 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. La comunicazione riguarda la soppressione, dal 1° gennaio 2008, del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario previsto dall’art. 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Quadro normativo di riferimento

La norma richiamata stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il contributo aggiuntivo è soppresso. Il messaggio collega tale previsione al trattamento contributivo dei compensi per lavoro straordinario, considerati componenti variabili della retribuzione secondo la delibera consiliare n. 5 del 26 marzo 1993 e, successivamente, la circolare n. 136 del 21 dicembre 2007.

Trattamento dei compensi per straordinario di dicembre 2007

L’INPS precisa che i compensi relativi al lavoro straordinario effettuato nel mese di dicembre 2007 devono essere considerati, ai fini dell’assoggettamento contributivo, come retribuzione del mese di gennaio 2008. Per questo motivo, tali compensi non sono soggetti alla contribuzione aggiuntiva soppressa dalla legge n. 247/2007.

Regime della banca ore e monetizzazione

Per l’istituto contrattuale della “banca ore”, il messaggio richiama le indicazioni già fornite al punto 2.3 della circolare n. 39 del 17 febbraio 2000. In caso di monetizzazione delle ore non utilizzate come riposi supplementari, la base imponibile va determinata al momento della liquidazione delle somme contrattualmente dovute al lavoratore. Di conseguenza, i residui di banca ore monetizzati dal 1° gennaio 2008 non sono soggetti al contributo aggiuntivo.

Regola residuale per i periodi anteriori al 1° gennaio 2008

Resta fermo l’obbligo di versamento della contribuzione aggiuntiva per tutte le ipotesi in cui i presupposti impositivi si siano verificati anteriormente al 1° gennaio 2008. Il chiarimento, quindi, distingue tra eventi contributivamente rilevanti maturati prima della soppressione della norma e quelli liquidati o imputati dal 1° gennaio 2008 in avanti.

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