Sentenza n. 2407/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 268/2025 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. dopo che il Ministero, nonostante la notifica della sentenza del Tribunale di Pavia del 6 maggio 2025, effettuata il 19 maggio 2025, non aveva corrisposto la somma lorda di € 1.344, oltre agli interessi legali, dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001. Il ricorso è stato notificato e depositato il 30 settembre 2025. Successivamente alla proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha accreditato l'importo dovuto. Il ricorrente ha quindi dichiarato di avere ottenuto il pagamento, insistendo tuttavia per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'integrale soddisfazione della pretesa azionata in ottemperanza. Poiché il pagamento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero resistente, liquidandole in € 800,00 per compensi, oltre agli oneri di legge e al rimborso del contributo unificato se dovuto. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il ricorso per l'ottemperanza; il ricorso è stato proposto per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro rimasta inizialmente ineseguita.
art. 7 CCNL 15.03.2001
Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta al ricorrente dal titolo giudiziale azionato in ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese nel giudizio amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Se l'adempimento dell'amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'amministrazione, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
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