L.R. Lazio 11/2001
Bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il bilancio annuale e pluriennale 2001-2003 della Regione Lazio, autorizza entrate e spese per il 2001, disciplina mutui, prestiti obbligazionari, gestione di cassa e residui, regole per enti vigilati, riparti di fondi socio-assistenziali e varie destinazioni di spesa. Ha efficacia per l’esercizio 2001 e per le misure puntuali riferite a tale anno.
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001
La legge approva il bilancio annuale della Regione Lazio per il 2001 e il bilancio pluriennale 2001-2003, fissando autorizzazioni di entrata e di spesa, nonché una serie di disposizioni finanziarie e settoriali con efficacia prevalentemente limitata all’esercizio 2001.
Entrate, spese e quadro generale del bilancio
Il totale generale delle entrate e delle spese per il 2001 è approvato in lire 40.150.349.397.577 in competenza e in lire 46.436.900.928.445 in cassa. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate regionali, nonché l’impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stati di previsione allegati. È inoltre approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale.
Bilancio pluriennale e allegati di spesa
È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2001-2003. Sono inoltre approvati gli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa relativi a:
- capitoli per spese obbligatorie con possibilità di integrazione tramite fondo di riserva;
- capitoli pagabili mediante ordini di accreditamento;
- garanzie già prestate dalla Regione;
- fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;
- capitoli finanziabili con mutui per nuovi interventi di investimento e con ulteriori mutui per interventi già previsti in precedenti elenchi.
Indebitamento regionale: mutui e obbligazioni
Per la copertura degli investimenti la Regione è autorizzata a contrarre mutui per un complessivo importo di lire 2.248.664.614.184, comprendente nuovi interventi e interventi già previsti in elenchi precedenti. I mutui devono avere tasso massimo fisso o variabile del 9% annuo, durata minima di 10 anni e massima di 35 anni. In alternativa, la Regione può emettere prestiti obbligazionari, alle migliori condizioni di mercato, con facoltà della Giunta di determinarne condizioni, modalità e eventuale fondo vincolato di restituzione del capitale. Il rimborso è garantito da apposita iscrizione nel bilancio regionale per tutta la durata dell’operazione.
Copertura del disavanzo e operazioni finanziarie sanitarie
È iscritta un’entrata di lire 806.223.586.103 per il riequilibrio formale connesso al saldo finanziario negativo dei pregressi esercizi; l’eventuale mutuo potrà essere autorizzato con successivo provvedimento legislativo dopo l’accertamento dell’effettiva consistenza del saldo. Sono inoltre confermate per il 2001 le disposizioni sulle operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.
Gestione di cassa, partite di giro e vincoli di spesa
La gestione dei flussi di cassa deve avvenire nel rispetto del patto di stabilità interno. Le spese di partite di giro possono essere erogate solo nei limiti della disponibilità degli stanziamenti. Gli stanziamenti dei capitoli di competenza comprendono anche le somme destinate a coprire impegni programmatici assunti nel precedente esercizio e scadenti entro il 2001. L’utilizzo di una specifica somma iscritta al capitolo 52150 è subordinato al formale accertamento della relativa entrata.
Gestione di bilancio del Consiglio e ordini di accreditamento
Sono confermate le regole speciali per la gestione dei capitoli del bilancio del Consiglio regionale mediante aperture di credito da parte dell’Ufficio di presidenza. È inoltre consentita l’emissione di ordini di accreditamento in favore di specifici uffici e funzionari regionali individuati dalla legge, per la gestione di determinati capitoli di spesa.
Residui, titoli di spesa e residui perenti
È consentita la riemissione nel 2001 dei titoli di spesa emessi e non estinti entro il 2000, riferiti agli esercizi 1998 e precedenti, oppure ordinati entro il medesimo termine. Per i residui perenti del bilancio del Consiglio gli adempimenti sono svolti dalla segreteria amministrativa del Consiglio con provvedimento dell’Ufficio di presidenza. Le somme iscritte in conto residui 1999-2000 e non ancora esigibili al 31 dicembre 2000 costituiscono economie di bilancio; è inoltre sospesa per il 2001 l’applicazione delle disposizioni regionali derogatorie alla regola prevista dall’art. 30, terzo comma, della l.r. 15/1977.
Enti, aziende e organismi vigilati dalla Regione
Per gli enti, aziende e organismi sottoposti a controllo e vigilanza regionale è autorizzato l’esercizio provvisorio. Se il bilancio di previsione 2001 è già stato approvato dall’organo competente e trasmesso per l’approvazione alla Giunta, tali soggetti possono gestirlo secondo le modalità previste dalla normativa contabile regionale. In via generale, la gestione provvisoria è consentita nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato.
Fondo socio-assistenziale e riparto ai comuni
La Giunta disciplina il riparto del fondo del capitolo 42115 per il finanziamento delle funzioni di assistenza pubblica ai comuni, secondo criteri fondati su:
- quota proporzionale a popolazione e territorio;
- quota per progetti di interesse regionale o di rilevante interesse sociale e per sperimentazioni, studi e ricerche;
- quota per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali. Possono essere destinatari diretti dei contributi anche consorzi, unioni di comuni, comunità montane e comunità isolane, se ricorrono le condizioni previste.
Fondo regionale per investimenti socio-assistenziali
Fino all’approvazione del nuovo piano socio-assistenziale, la Giunta stabilisce criteri e modalità di riparto del fondo di investimento del capitolo 42125 a favore dei comuni singoli o associati. I contributi sono destinati alla riconversione, ristrutturazione, costruzione o acquisto di strutture per servizi socio-assistenziali, anche in integrazione con altri contributi pubblici, con priorità per strutture intercomunali e per interventi su immobili esistenti.
Disposizioni settoriali su volontariato, RSA, cultura, opere pubbliche e trasporti
La legge contiene varie modifiche e integrazioni a normative regionali precedenti, in particolare in materia di volontariato, promozione culturale, residenze sanitarie assistenziali, bonifica e irrigazione, portualità e sostegno a specifici interventi territoriali. Tra le principali misure figurano:
- copertura di eventuali maggiori oneri per le RSA tramite risorse residue del fondo socio-assistenziale;
- incremento di lire 50 milioni dell’autorizzazione per interventi già previsti da precedente legge finanziaria regionale;
- finanziamento di lire 400 milioni per il progetto “Explora il museo dei bambini di Roma”;
- nuova denominazione del capitolo 21205 e ampliamento delle finalità di spesa alle aree di nuova operatività dei consorzi di bonifica;
- incremento di lire 800 milioni per consentire nuovi mutui dell’Autorità portuale di Civitavecchia;
- ulteriore incremento del limite di spesa per il consolidamento dell’abitato di Grotte di Castro.
Regolarizzazione di domande di finanziamento pregresse
I soggetti che avevano presentato domande di finanziamento o contributo, per gli esercizi 1999, 2000 e 2001, a valere su diverse leggi regionali in materia di viabilità, opere pubbliche, edilizia scolastica, recupero di immobili pubblici, barriere architettoniche e culto, possono integrare o modificare la documentazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge per renderla coerente con la normativa di riferimento. Le domande così regolarizzate possono essere finanziate sui capitoli competenti dell’esercizio 2001.
Ulteriori disposizioni finanziarie e tariffarie
Sono previste anche misure ulteriori, tra cui:
- riserva di lire 850 milioni del capitolo 12107 per spese di personale;
- anticipazione alle province pari al 40% dell’importo iscritto al capitolo 44102 per le funzioni delegate in materia di diritto allo studio scolastico, nelle more del piano annuale;
- riduzione, dalla data di entrata in vigore della legge, delle tasse di rilascio e annuale per l’abilitazione alla raccolta dei tartufi da lire 360.000 a lire 200.000;
- integrazione del comitato tecnico per le materie finanziarie con il direttore del dipartimento economia e finanza;
- promozione della conoscenza dell’opera di Giovanni Sgambati tramite acquisto e distribuzione di un cofanetto di CD.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Molte disposizioni hanno efficacia limitata all’esercizio finanziario 2001 o a termini specifici indicati dalla legge, mentre altre incidono su assetti normativi preesistenti ma restano comunque inserite in una disciplina di bilancio ormai riferita a un esercizio concluso.
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