L.R. Lazio 8/2001
Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nel Lazio autorizzazioni, concessioni, rinnovi, modifiche, controlli e orari degli impianti di distribuzione di carburanti lungo autostrade e viabilità ordinaria, oltre agli impianti privati e lacuali/marini. Molte disposizioni transitorie riguardano scadenze già concluse (2003-2004), quindi oggi risultano in gran parte superate; restano utili i principi organizzativi e tecnici ancora vigenti.
Disciplina regionale degli impianti di distribuzione carburanti
Disciplina regionale degli impianti di distribuzione carburanti
La legge regionale del Lazio definisce il quadro amministrativo e tecnico per installazione, esercizio, modifica e controllo degli impianti di distribuzione carburanti nel territorio regionale. La disciplina distingue tra impianti lungo autostrade e raccordi autostradali, impianti sulla viabilità ordinaria, impianti ad uso privato e impianti lacuali e marini.
Finalità e ambito applicativo
La legge attua il decentramento amministrativo previsto dalla normativa regionale e si coordina con i principi della normativa statale in materia di distribuzione carburanti. Ai fini della disciplina, l’impianto è inteso come complesso commerciale unitario comprendente erogatori, attrezzature, servizi per l’automobile e l’automobilista, eventuali attività commerciali integrative, parcheggi e aree di manovra.
Riparto delle competenze e commissione consultiva
La legge ripartisce le funzioni tra Regione e comuni. La Regione esercita i compiti amministrativi relativi agli impianti lungo autostrade e raccordi autostradali, il monitoraggio della rete distributiva, l’indirizzo e coordinamento, nonché i poteri sostitutivi in caso di inerzia comunale.
È istituita presso l’assessorato competente una commissione consultiva per gli impianti di carburanti, chiamata a esprimere pareri sull’attività di monitoraggio. La commissione è composta da rappresentanti regionali, di enti e associazioni del settore, delle organizzazioni sindacali dei gestori, dell’industria del gas naturale, dell’ACI e del comando regionale dei vigili del fuoco del Lazio. Rimane in carica tre anni ed è rinnovabile.
Sportello unico per le attività produttive
Nei comuni in cui è operativo lo sportello unico per le attività produttive, il procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi necessari all’installazione e all’esercizio degli impianti ricade su tale sportello.
Impianti lungo autostrade e raccordi autostradali: concessioni, potenziamenti e trasferimenti
Per i nuovi impianti lungo autostrade e raccordi autostradali la domanda di concessione va presentata al dipartimento regionale competente e deve essere corredata, tra l’altro, dell’assenso dell’ente gestore della strada o della società concessionaria, della documentazione sui requisiti soggettivi e tecnico-economici e di una perizia giurata di conformità dell’impianto alla normativa vigente.
Per il potenziamento con prodotti non precedentemente autorizzati è richiesta analoga documentazione, con rilascio dell’autorizzazione entro 45 giorni dalla domanda completa.
Il trasferimento della concessione richiede domanda sottoscritta da cedente e subentrante, con assenso del gestore della tratta, requisiti del subentrante, documentazione antimafia e parere dell’UTF; il trasferimento è possibile solo insieme alla proprietà o disponibilità dell’impianto.
Il rinnovo della concessione deve essere chiesto almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale ed è subordinato alla verifica di idoneità tecnica e al collaudo. Il dipartimento regionale provvede entro 60 giorni dalla domanda completa e dal verbale di collaudo.
Modifiche degli impianti autostradali
Per alcune modifiche tecniche degli impianti autostradali la legge esclude la necessità di una nuova autorizzazione, purché si tratti di variazioni riferite a prodotti già autorizzati. Le modifiche devono essere comunicate preventivamente agli uffici regionali, ai vigili del fuoco, all’UTF e al gestore della tratta, ed eseguite nel rispetto delle norme fiscali, sanitarie, stradali e antincendio. La corretta esecuzione è attestata da verbale di collaudo.
Monitoraggio della rete distributiva
La Regione verifica l’evoluzione del processo di ristrutturazione della rete distributiva sulla base dei dati trasmessi annualmente da UTF e comuni. Il monitoraggio riguarda caratteristiche strutturali della rete, variazioni dei consumi, efficienza e tendenze evolutive, nonché la rispondenza alle esigenze dei consumatori. I risultati sono trasmessi al Ministro competente secondo la normativa statale richiamata.
Pianificazione comunale della rete lungo la viabilità ordinaria
I comuni devono individuare, nei piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree idonee all’installazione degli impianti lungo la viabilità ordinaria, tenendo conto di vincoli paesaggistici, ambientali e monumentali, della superficie utile necessaria, delle incompatibilità e delle distanze minime tra impianti.
La localizzazione degli impianti è qualificata come mero adeguamento degli strumenti urbanistici. Se l’impianto ricade in aree vincolate o nelle zone territoriali omogenee A, il progetto segue la procedura semplificata prevista per lo sportello unico.
Superficie, cubature e requisiti dei nuovi impianti
La superficie minima ordinaria per i nuovi impianti è pari a 1.000 metri quadrati, ma i comuni possono prevedere superfici inferiori, non sotto i 400 metri quadrati, in relazione alla densità abitativa e alla rilevanza della strada.
La disciplina comunale può individuare indici di edificabilità per i servizi all’autoveicolo e all’automobilista, inclusi eventuali esercizi commerciali e di ristoro, entro valori differenziati a seconda della tipologia di strada. Sono esclusi dal calcolo i volumi tecnici strettamente necessari al funzionamento dell’impianto e i piccoli locali di servizio al gestore, fino a 15 metri quadrati. La superficie complessiva per attività commerciali e somministrazione non può superare 250 metri quadrati.
Incompatibilità e requisiti minimi di insediamento
La legge prevede casi di incompatibilità per gli impianti nei centri abitati e fuori dai centri abitati. Tra questi vi sono, ad esempio, impianti in zone pedonali o a traffico limitato permanente, impianti privi di sede propria quando il rifornimento avviene sulla sede stradale e impianti in posizioni viabilisticamente critiche o non regolamentari rispetto a incroci e accessi.
Sono inoltre fissati requisiti minimi per i nuovi impianti: in via generale devono erogare almeno due prodotti tra benzina, gasolio, metano e GPL e, se erogano benzina o gasolio, devono essere dotati di self-service pre-pagamento. Restano possibili impianti monoprodotto GPL o metano, senza self-service, e impianti esclusivamente dedicati all’autolavaggio. Tra domande concorrenti hanno priorità, in ordine, la data di presentazione della domanda completa, l’erogazione di ulteriori carburanti e la previsione di servizi integrativi.
Modifiche degli impianti sulla viabilità ordinaria
Per numerose modifiche tecniche degli impianti esistenti sulla viabilità ordinaria non è richiesta autorizzazione, ma soltanto preventiva comunicazione al comune. La conformità delle opere deve essere asseverata da perizia giurata da trasmettere a comune, vigili del fuoco, UTF ed ente proprietario della strada. La comunicazione non esonera dagli altri adempimenti eventualmente previsti dalla normativa vigente.
Orari di servizio e turnazioni
Per gli impianti assistiti da personale l’orario minimo settimanale di apertura diurna è di 52 ore. Nei giorni feriali gli impianti devono comunque restare aperti secondo gli orari stabiliti, con turnazioni, differenziate tra periodo estivo e invernale; l’orario estivo decorre dal 1° maggio e quello invernale dal 1° ottobre.
Nei comuni con almeno quattro impianti assistiti da personale, nelle domeniche e nei festivi infrasettimanali deve essere aperto il 25% degli impianti; con non più di tre impianti la percentuale può salire, su richiesta, al 33% o al 50%. Nei comuni con almeno due impianti devono essere garantiti turni di apertura il sabato pomeriggio o in altro giorno, per il 50% degli impianti.
Sono previste deroghe agli orari e alle turnazioni per gare sportive, manifestazioni, fiere e mercati, per un massimo di 48 ore.
Servizio notturno e ferie
Il servizio notturno per gli impianti assistiti da personale inizia alle 22:00 nel periodo invernale e alle 22:30 nel periodo estivo, terminando con l’apertura antimeridiana. Gli impianti dotati di adeguati servizi e parcheggi possono svolgere il servizio notturno previa comunicazione al comune.
La chiusura per ferie è autorizzata dai comuni secondo un piano di turnazione che assicuri l’apertura di almeno il 25% degli impianti; nei comuni con due o tre impianti deve comunque restare aperto almeno un impianto. Il calendario annuale delle ferie deve essere emanato entro il 30 aprile e la chiusura non può superare due settimane consecutive per anno solare.
Self-service
Gli impianti con self-service pre-pagamento devono restare sempre in funzione senza assistenza del personale durante la chiusura degli impianti. Gli impianti con self-service post-pagamento osservano gli stessi orari minimi degli impianti con personale.
Impianti ad uso privato e impianti lacuali e marini
Gli impianti ad uso privato, destinati esclusivamente al rifornimento degli autoveicoli dell’impresa titolare, sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni generali previste per gli altri impianti, ma senza applicazione delle regole su superficie minima, incompatibilità e orari/turnazioni del capo dedicato alla viabilità ordinaria. La distribuzione a terzi, a titolo oneroso o gratuito, comporta la decadenza dell’autorizzazione.
La disciplina degli impianti lacuali e marini segue lo stesso schema autorizzatorio comunale, con esclusioni analoghe rispetto alle regole su superficie, incompatibilità e turnazioni.
Controlli tecnici, vigilanza e decadenza
I nuovi impianti autostradali, i rinnovi, i potenziamenti e le modifiche sono soggetti a collaudo; per la viabilità ordinaria il collaudo riguarda i nuovi impianti e i potenziamenti. La commissione di collaudo verifica l’idoneità tecnica sotto il profilo sanitario, ambientale, stradale e antincendio. Per le modifiche tecniche degli impianti sulla viabilità ordinaria è previsto solo il sopralluogo dei vigili del fuoco.
Gli impianti sono inoltre soggetti a verifiche periodiche almeno ogni dieci anni, senza oneri per il titolare.
La vigilanza sul rispetto della legge e della normativa statale spetta alla Regione e ai comuni nell’ambito delle rispettive competenze.
Costituiscono cause di decadenza, tra le altre, l’incompatibilità dell’impianto, la mancata attivazione entro il termine previsto e comunque entro 24 mesi dal rilascio del titolo edilizio, la sospensione non autorizzata dell’attività, la distribuzione a terzi negli impianti privati, l’esercizio senza collaudo, la violazione delle prescrizioni di sicurezza o l’esercizio in difformità dal titolo.
Sanzioni
L’installazione o l’esercizio di un impianto senza concessione o autorizzazione comporta chiusura dell’impianto, cessazione dell’esercizio e sanzione amministrativa da 800 a 8.000 euro.
La violazione degli orari minimi di apertura comporta sanzione da 500 a 3.000 euro; in caso di recidiva è prevista anche la chiusura temporanea dell’impianto e la sospensione dell’esercizio fino a 15 giorni.
Le sanzioni sono irrogate dal comune competente per territorio.
Regime transitorio, adeguamenti comunali e disposizioni oggi superate
La legge imponeva ai comuni di adeguare o adottare i piani di ristrutturazione della rete entro termini molto ravvicinati dall’entrata in vigore e prevedeva poteri sostitutivi regionali in caso di inerzia. Prevedeva inoltre l’adeguamento delle domande pendenti e specifiche regole transitorie per le domande presentate entro il 30 giugno 2000, per quelle pendenti al 31 dicembre 2003 e per gli impianti esistenti privi di autorizzazione, con scadenze al 30 settembre 2004.
Essendo tali termini ampiamente spirati, queste disposizioni hanno oggi rilevanza sostanzialmente storica. Lo stesso vale per alcune norme di priorità e di adeguamento relative a domande presentate entro il 2003-2004.
Abrogazioni e rinvii
È abrogata la precedente legge regionale n. 62 del 1994. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano il decreto legislativo n. 32 del 1998, il d.P.R. 13 dicembre 1996 e, se compatibili, il d.P.R. n. 1269 del 1971.
Valutazione di attualità
Il testo contiene ancora una disciplina organica del settore, ma una parte rilevante delle previsioni transitorie è ormai superata per decorso dei termini. Restano utili, in particolare, le norme strutturali su competenze, titoli abilitativi, controlli tecnici, orari, decadenze e sanzioni.
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