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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 349 del 20/10/2022

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Occhiali24.it S.r.l. - 20 ottobre 2022

Garante Privacy349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da Occhiali24.it S.r.l. nell’ambito di una campagna promozionale via e-mail, ritenendo non provata l’acquisizione di un consenso valido e documentato e inadeguato il controllo sulla filiera dei soggetti coinvolti. Ha inoltre rilevato il mancato tempestivo riscontro all’istanza di esercizio dei diritti dell’interessato. Il provvedimento dispone il divieto di ulteriori trattamenti per finalità di marketing senza previo consenso conforme, ingiunge procedure di verifica e di risposta alle istanze, e irroga una sanzione amministrativa di 20.000 euro con pubblicazione del provvedimento.

Occhiali24.it S.r.l.: marketing indesiderato via e-mail, mancato riscontro ai diritti dell’interessato e assenza di adeguato consenso documentato

Occhiali24.it S.r.l. - marketing indesiderato e mancato riscontro ai diritti dell’interessato

Il Garante ha adottato un’ordinanza ingiunzione nei confronti di Occhiali24.it S.r.l. in relazione a una campagna promozionale via e-mail ritenuta illecita e al mancato tempestivo riscontro all’esercizio dei diritti dell’interessato. Il procedimento origina da un reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR e si è sviluppato anche tramite richieste di informazioni ex art. 157 Codice privacy.

Origine del reclamo e attività istruttoria

L’interessato aveva segnalato la ricezione di una comunicazione promozionale indesiderata, sostenendo di non avere mai prestato il consenso e di avere inviato una richiesta di esercizio dei diritti ex artt. 15, 17 e 21 GDPR senza ottenere risposta nei termini. L’Ufficio ha richiesto chiarimenti alla Società, che inizialmente non ha riscontrato; solo dopo ulteriori solleciti ha negato di essere direttamente responsabile dell’invio, attribuendo la vicenda a soggetti della propria filiera promozionale.

Accertamenti sulla provenienza dei dati e sul consenso

Dagli accertamenti svolti, anche mediante verifica di copie storiche del sito indicato come fonte di acquisizione del consenso, è emerso che nel periodo rilevante il sito non presentava un’informativa privacy né un form idoneo alla raccolta dei dati e dei consensi, né opzioni distinte per le finalità pubblicitarie e per la cessione dei dati a terzi. Il Garante ha inoltre rilevato incongruenze sulla stessa esistenza operativa del soggetto estero indicato come fonte del consenso, che non risultava attivo nel 2018 come invece affermato dalle parti coinvolte.

Qualificazione giuridica dei ruoli e responsabilità della Società

L’Autorità ha ritenuto che Occhiali24 non potesse essere considerata estranea alla filiera, poiché aveva determinato la finalità del trattamento, cioè la veicolazione di messaggi promozionali del proprio marchio, affidando a terzi la realizzazione della campagna. In base alla nozione di titolare ex art. 4 GDPR e alle Linee guida EDPB 7/2020, è stato affermato che il committente di una campagna marketing è titolare quando determina finalità e mezzi essenziali del trattamento, anche se non raccoglie materialmente i dati.

Il Garante ha evidenziato che la Società:

  • non ha documentato criteri di selezione del partner;
  • non ha provato di avere impartito istruzioni adeguate;
  • non ha esibito accordi o direttive idonei a ricostruire il quadro giuridico del trattamento;
  • non ha verificato la provenienza dei dati né la base giuridica del loro utilizzo.

Tali carenze sono state ricondotte alla violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 25, par. 1, GDPR, in una prospettiva di accountability e privacy by design.

Illiceità del trattamento per finalità di marketing

Il Garante ha ritenuto non dimostrata l’esistenza di un consenso valido ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a), 7 e 13 GDPR e dell’art. 130 Codice privacy. L’invio della comunicazione promozionale è stato quindi qualificato come trattamento illecito, non solo con riferimento al singolo episodio oggetto di reclamo ma, più in generale, alla modalità con cui Occhiali24 gestiva le proprie attività promozionali.

Mancato e insufficiente riscontro alle istanze dell’interessato

Quanto alla richiesta di esercizio dei diritti, il Garante ha rilevato che la Società ha risposto solo dopo l’intervento dell’Autorità e senza fornire spiegazioni convincenti sul ritardo. Le risposte sono state giudicate generiche e standardizzate, incapaci di chiarire la dinamica dei trattamenti e la politica aziendale, con violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, parr. 1 e 3, e 15 GDPR. L’Autorità ha quindi evidenziato una grave carenza organizzativa nella gestione delle istanze degli interessati.

Provvedimenti correttivi e prescrizioni

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR, il Garante ha disposto:

  • il divieto di ogni ulteriore trattamento per finalità di marketing senza il necessario preventivo consenso informato, libero, specifico, inequivocabile e documentato;
  • l’ingiunzione, in caso di futuri affidamenti a terzi, di adottare procedure idonee a verificare costantemente che i dati siano trattati nel rispetto della normativa e sulla base di un consenso valido;
  • l’ingiunzione di adottare procedure idonee a garantire un pieno ed effettivo riscontro alle richieste degli interessati ex artt. 15-22 GDPR;
  • l’invito a comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per dare attuazione alle prescrizioni impartite.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Ritenuti integrati i presupposti per la sanzione ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, parr. 4 e 5, GDPR, il Garante ha determinato il massimo edittale applicabile in 20 milioni di euro e ha comminato a Occhiali24 una sanzione di 20.000 euro, pari allo 0,1% del massimo edittale. Nella quantificazione sono stati considerati, tra gli aggravanti, l’aumento dei reclami, la gravità della colpa, il limitato grado di cooperazione e la non conformità rispetto alla consolidata attività provvedimentale in materia di marketing; tra gli attenuanti, la natura comune dei dati trattati e l’assenza di precedenti.

Pubblicazione, annotazione e rimedi

È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. È stato inoltre ricordato che l’inosservanza del divieto può integrare rilevanza penale ai sensi dell’art. 170 Codice privacy e comportare anche la sanzione amministrativa ex art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e contestazioni

Il procedimento trae origine da un reclamo con cui l’interessato lamentava la ricezione di una e-mail promozionale non richiesta, inviata da un indirizzo riconducibile alla campagna di Occhiali24, nonché il mancato riscontro alla richiesta di accesso, cancellazione e opposizione ex artt. 15, 17 e 21 GDPR. A seguito dell’istruttoria, il Garante ha contestato alla Società la violazione degli artt. 5, par. 2, 24, 12, 15, 17 e 21 GDPR, oltre all’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR e all’art. 130 Codice privacy.

Ruoli nella filiera del marketing e responsabilità del titolare

La Società ha tentato di attribuire la responsabilità ad altri soggetti della filiera, ma il Garante ha ritenuto che Occhiali24 fosse titolare del trattamento, in quanto determinava finalità e mezzi della campagna promozionale. È stata evidenziata l’assenza di adeguate prove su criteri di selezione del partner, istruzioni impartite, accordi e verifiche sulla liceità del trattamento, in contrasto con l’obbligo di accountability e di privacy by design.

Mancanza di consenso valido per l’invio promozionale

Dalle verifiche sull’origine dei dati è emerso che il sito indicato come fonte del consenso era, nel periodo rilevante, una mera vetrina priva di informativa, form di raccolta dati e opzioni di consenso distinte per le diverse finalità. Il Garante ha quindi ritenuto non dimostrato un consenso libero, specifico, inequivocabile, informato e documentato, e ha qualificato illecito l’invio di comunicazioni promozionali ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR e dell’art. 130 Codice privacy.

Riscontro ai diritti e criticità organizzative

La richiesta dell’interessato del 28 giugno 2021 è stata evasa solo dopo i solleciti dell’Autorità e senza spiegazioni sulla mancata risposta iniziale. Il Garante ha valorizzato la genericità e standardizzazione delle repliche della Società, ritenendole insufficienti a garantire trasparenza e un effettivo esercizio dei diritti ex artt. 12 e 15-22 GDPR, e ha rilevato una falla grave negli obblighi di informazione e collaborazione.

Misure correttive e sanzione

Il Garante ha vietato ogni ulteriore trattamento per finalità di marketing senza il necessario consenso preventivo e ha ingiunto, per il futuro, procedure idonee a verificare costantemente la liceità dei dati trattati e a garantire un pieno riscontro ai diritti degli interessati. È stata inoltre disposta la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materiemarketing e telemarketingdiritti dell'interessatoaccountability e misure organizzativesanzioni gdpr

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