Sentenza n. 9083/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 5238/2025, depositata e resa pubblica in data 06.05.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 35519/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di complessivi euro 3.000,00 sulla Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma n. 5238/2025, passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto l’accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, per complessivi euro 3.000,00. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza dedurre l’avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell’inerzia. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile, ritualmente notificato e proposto davanti al giudice territorialmente competente; inoltre, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo provata la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Ha affermato che l’amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato e non dispone di discrezionalità quanto all’an e al quando dell’adempimento, potendo esercitare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, o dalla sua comunicazione amministrativa se anteriore, assicurando al ricorrente l’accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale inutile decorso del termine, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta del ricorrente, salva la verifica dell’eventuale adempimento tardivo. Ha rigettato allo stato la domanda di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, ferma la possibilità di una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta allo stato, per mancanza dei presupposti attuali.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni; il suo decorso ha consentito la proposizione dell’azione esecutiva.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio richiamato per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o carenza di risorse finanziarie.
- L’amministrazione non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’esecuzione del giudicato; può conservare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete, cioè sul quomodo, dell’adempimento.
- La mancata prova dell’adempimento, accompagnata dall’assenza di contestazioni o giustificazioni dell’amministrazione costituita, consente di accertare l’inottemperanza e di ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta dell’interessato.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti per applicarla, ferma la possibilità di una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza.
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