Deliberazione n. 494 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza già adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito. L’intervento mira a impedire la circolazione del contenuto sulla piattaforma e a preservarlo, se acquisito in chiaro, per soli fini probatori per 12 mesi con modalità idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Telegram FZ-LLC: ratifica del provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale riconducibile a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy (revenge porn)
Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimento d’urgenza su segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. Il procedimento è stato attivato su segnalazione della persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità sulla piattaforma indicata.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo successiva ratifica.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha domandato l’intervento del Garante nei confronti di Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 29 luglio 2024 la determinazione n. 371 in via d’urgenza.
Misure ordinate a Telegram FZ-LLC
Con il provvedimento d’urgenza è stato ordinato a Telegram FZ-LLC di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento e soltanto a fini probatori;
- utilizzare modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità le misure e le modalità adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 29 agosto 2024, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 371/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non riporta ulteriori valutazioni sanzionatorie o prescrizioni diverse da quelle adottate in via urgente.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram indicata. La norma disciplina i casi in cui registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso, prevedendo un intervento del Garante entro 48 ore.
Provvedimento d’urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 29 luglio 2024 la determinazione n. 371 in via d’urgenza. Il provvedimento ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alla medesima società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e ai soli fini probatori. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità delle modalità adottate.
Ratifica da parte del Garante
Il Garante, riunito il 29 agosto 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 371/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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