L.R. Toscana 71/2011
Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale interviene sulla l.r. Toscana 51/2010 in tema di iniziativa popolare delle leggi: ridefinisce l’assistenza tecnica ai promotori, corregge il termine “contributo forfettario” in “rimborso spese forfettario”, disciplina le deliberazioni di tre consigli comunali e impone la designazione di un delegato. Prevede inoltre la sospensione estiva dei termini procedurali dal 1° al 31 agosto.
Modifiche alla disciplina regionale sull'iniziativa popolare delle leggi
Modifiche alla disciplina regionale sull’iniziativa popolare delle leggi
La legge regionale 29 dicembre 2011, n. 71 interviene sulla legge regionale Toscana 6 ottobre 2010, n. 51, che disciplina l’iniziativa popolare delle leggi regionali. Le modifiche riguardano soprattutto l’assistenza tecnica ai promotori, alcuni profili procedurali della presentazione delle iniziative e la sospensione di taluni termini.
Assistenza tecnica ai promotori dell’iniziativa
La disciplina dell’assistenza ai promotori viene riformulata in modo puntuale. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tramite gli uffici consiliari, fornisce assistenza per la formulazione tecnica della proposta di legge.
L’assistenza può essere richiesta per iscritto da:
- tre elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- il sindaco di un comune della Regione;
- il presidente di una provincia della Regione;
- l’organo di vertice di una città metropolitana della Regione, quando costituita.
Alla richiesta devono essere allegati:
- il titolo della proposta di legge regionale, eventualmente con un articolato già predisposto;
- una relazione illustrativa delle finalità e dei contenuti;
- nel caso della richiesta presentata da tre elettori, 250 firme di elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, corredate degli elementi richiesti dalla disciplina vigente e apposte su fogli predisposti dai richiedenti.
L’Ufficio di presidenza verifica la conformità della richiesta entro:
- 30 giorni dal ricevimento, per le richieste presentate da sindaco, presidente di provincia o organo di vertice della città metropolitana;
- 40 giorni, per le richieste presentate da tre elettori.
Se la richiesta è conforme, l’assistenza deve essere prestata. Per le richieste provenienti dagli enti locali, l’assistenza non è prestata se risulta già depositata presso il Consiglio regionale anche una sola deliberazione ai sensi della disciplina sull’iniziativa consiliare/comunale.
Il Consiglio delle autonomie locali, per l’esercizio dell’iniziativa, si avvale della struttura di supporto prevista dalla legge regionale 36/2000.
Rimborso spese forfettario
Viene sostituita la locuzione “contributo forfettario” con “rimborso spese forfettario” nell’articolo relativo al trattamento economico collegato alla procedura. La modifica è di natura lessicale e chiarisce la qualificazione della somma prevista.
Iniziativa di tre consigli comunali
Per l’iniziativa promossa da tre consigli comunali, le deliberazioni di ciascun consiglio devono riguardare lo stesso identico testo della proposta di legge e delle relazioni previste dalla disciplina richiamata.
Le deliberazioni devono essere depositate presso il Presidente del Consiglio regionale entro un termine massimo di sei mesi, decorrenti dalla data di adozione della prima deliberazione. La previsione introduce quindi un limite temporale espresso per la raccolta e il coordinamento degli atti consiliari.
Designazione del delegato alla presentazione
Alla presentazione della proposta, i soggetti che la presentano devono ciascuno indicare un proprio delegato. La norma rafforza così la tracciabilità dei rapporti con l’organo consiliare e la rappresentanza procedurale dei promotori.
Sospensione dei termini procedurali
Il decorso dei termini relativi ad alcuni passaggi della procedura è sospeso ogni anno dal 1° al 31 agosto. La sospensione riguarda i termini previsti:
- per la verifica della richiesta di assistenza;
- per le fasi procedurali successive indicate dalla legge modificata;
- per il termine ulteriore richiamato dalla disciplina sull’iniziativa popolare.
Ambito applicativo e rilievo temporale
La legge opera esclusivamente nell’ambito della Regione Toscana, poiché modifica la disciplina regionale dell’iniziativa popolare delle leggi. Non introduce una disciplina autonoma completamente nuova, ma aggiorna quella già vigente nel testo consolidato della l.r. 51/2010.
Valutazione di attualità
La disciplina non appare obsoleta: contiene regole procedurali ancora potenzialmente utili per l’esercizio dell’iniziativa popolare regionale e per l’assistenza tecnica ai promotori.
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