L.R. Toscana 3/2012
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce nella l.r. Toscana 32/2002 una disciplina organica dei tirocini non curriculari: definizione, tipologie, soggetti promotori e ospitanti, convenzione, progetto formativo, assicurazioni, tutor, durata, rimborsi, controlli e sanzioni. Prevede inoltre contributi regionali e incentivi all’assunzione dopo il tirocinio. Le disposizioni si applicano solo dalla data di efficacia del regolamento attuativo, dopo la sua approvazione.
Disciplina dei tirocini non curriculari e modifica del testo unico regionale toscano su istruzione, formazione e lavoro
Disciplina dei tirocini non curriculari nella Regione Toscana
La legge regionale interviene sul testo unico toscano in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro per introdurre una disciplina specifica dei tirocini non curriculari, distinguendoli dai tirocini curriculari e regolando presupposti, soggetti coinvolti, durata, tutela del tirocinante e controlli. La normativa si applica nel territorio della Regione Toscana.
Ambito di applicazione e finalità
La Regione tutela il tirocinio non curriculare come esperienza formativa, orientativa o professionalizzante che non costituisce rapporto di lavoro e si svolge presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale. La finalità dichiarata è agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Parallelamente, la Regione promuove anche i tirocini curriculari inseriti nei piani di studio universitari o scolastici, anche tramite accordi con istituzioni scolastiche e università, in funzione dell’alternanza studio-lavoro.
Tipologie di tirocini non curriculari
La disciplina regionale distingue varie categorie di tirocini non curriculari:
- tirocini di formazione e orientamento, finalizzati a migliorare occupabilità e scelte professionali;
- tirocini di inserimento al lavoro per soggetti inoccupati;
- tirocini di reinserimento al lavoro per disoccupati e lavoratori in mobilità, nonché tirocini di formazione per soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga;
- tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro per categorie di soggetti svantaggiati diverse da quelle espressamente richiamate dalla legge, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale.
I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa statale richiamata dalla legge regionale.
Soggetti promotori e soggetto ospitante
Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore, che garantisce la regolarità e la qualità dell’esperienza. Possono svolgere tale funzione:
- centri per l’impiego;
- enti bilaterali;
- associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- università;
- cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
- soggetti senza scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro;
- associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
Il tirocinio si svolge presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula con il promotore una convenzione per ospitare uno o più tirocinanti. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo con obiettivi, competenze da acquisire, durata e modalità di svolgimento.
Convenzione, progetto formativo, tutor e assicurazioni
La legge rimette a un regolamento regionale la definizione degli obblighi delle parti, del rimborso minimo, delle caratteristiche del tutor, del contenuto di convenzione e progetto formativo, del numero massimo di tirocini attivabili, delle modalità di registrazione e dei controlli.
Il soggetto promotore nomina un tutor per le attività didattico-organizzative, con funzione di raccordo e monitoraggio. Il soggetto ospitante nomina un tutor per ciascun tirocinante, responsabile dell’inserimento e dell’affiancamento sul luogo di lavoro.
La copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi deve essere garantita dal promotore, direttamente o tramite il soggetto ospitante. La copertura comprende anche le attività svolte fuori dall’azienda ma previste nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico, le spese assicurative sono a carico del soggetto ospitante.
Durata dei tirocini
La durata del tirocinio deve essere coerente con competenze da acquisire e obiettivi di apprendimento. In via generale:
- non può essere inferiore a due mesi;
- non può essere superiore a sei mesi, proroghe comprese.
Sono previste eccezioni:
- fino a dodici mesi, per i soggetti laureati, limitatamente alle tipologie di tirocinio di inserimento al lavoro e di reinserimento al lavoro richiamate dalla legge;
- fino a dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti svantaggiati di cui alla legge n. 381/1991;
- fino a ventiquattro mesi, proroghe comprese, per i soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999.
Destinatari e limiti soggettivi
I tirocini non curriculari sono riservati a soggetti di età non inferiore a diciotto anni che abbiano assolto l’obbligo di istruzione. Il tirocinio formativo e di orientamento è previsto per neo-diplomati, neo-laureati e per chi abbia conseguito una qualifica professionale, purché il tirocinio sia avviato entro dodici mesi dal conseguimento del titolo o della qualifica.
Ciascun tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per lo stesso profilo professionale e non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto, salvo la deroga prevista per i soggetti svantaggiati e disabili richiamati dalla legge.
La disciplina si applica anche ai cittadini dell’Unione europea e ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
Rimborso spese e agevolazioni economiche
Al tirocinante è corrisposto dal soggetto ospitante un rimborso spese forfetario almeno nella misura minima stabilita dal regolamento regionale. Se il tirocinante percepisce indennità di mobilità, di mobilità in deroga, di disoccupazione, oppure è in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, il rimborso non è dovuto; resta però possibile un’integrazione qualora l’indennità percepita sia inferiore al rimborso minimo previsto.
La Regione può concedere contributi per coprire totalmente o parzialmente il rimborso spese forfetario e può finanziare anche l’indennità corrisposta dai professionisti ai praticanti per tirocini finalizzati all’accesso alle professioni.
Controlli, registrazione e sanzioni
Le province, attraverso i centri per l’impiego, assicurano il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di informazione e controllo. Le competenze acquisite al termine del tirocinio devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino secondo le modalità fissate dal regolamento.
In caso di mancato rispetto della convenzione o del progetto formativo, accertato dall’organo di controllo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un anno dall’accertamento ed è tenuto a restituire le somme eventualmente corrisposte dalla Regione.
Incentivi all’assunzione dopo il tirocinio
La Regione può intervenire finanziariamente per incentivare l’assunzione a tempo indeterminato, presso il medesimo soggetto ospitante, delle persone che abbiano concluso il periodo di tirocinio.
Regolamento attuativo e regime transitorio
Le disposizioni operative sui tirocini non curriculari devono essere definite dal regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. La legge stessa prevede che le nuove disposizioni si applichino solo dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo.
Fino a quel momento continua ad applicarsi la disciplina regionale precedente, ossia la deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2001, n. 339, come modificata dalle deliberazioni n. 710/2011 e n. 835/2011.
I tirocini già in corso alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo restano regolati dalla disciplina vigente al momento della loro attivazione.
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