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Legge

L.R. Toscana 68/2011

Norme sul sistema delle autonomie locali.

Normativa regionaleL.R. Toscana 68/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il sistema delle autonomie locali toscane: cooperazione finanziaria tra Regione ed enti locali, esercizio associato di funzioni tramite convenzioni o unioni di comuni, riordino ed estinzione delle comunità montane, fusioni di comuni e misure per territori montani, insulari e in situazione di disagio. Molte norme finanziarie e contributive sono riferite a esercizi specifici ormai chiusi.

Sistema delle autonomie locali in Toscana, cooperazione finanziaria, unioni di comuni, fusione e riordino degli enti, politiche per territori montani e disagiati

Sistema delle autonomie locali in Toscana

La legge definisce l’assetto del sistema delle autonomie locali della Regione Toscana, promuovendo cooperazione istituzionale e finanziaria, esercizio associato delle funzioni, riordino degli enti territoriali e politiche di sostegno per territori montani, insulari e disagiati.

Principi generali e sedi di confronto istituzionale

La Regione persegue sussidiarietà, semplificazione dei rapporti tra enti, coesione territoriale, efficienza amministrativa e partecipazione degli enti locali alle decisioni. Il territorio regionale è organizzato in ambiti di dimensione adeguata, nei quali ricadono le unioni di comuni. Sono previsti un tavolo di concertazione istituzionale tra Regione ed enti locali e una seduta congiunta tra Consiglio regionale e CAL per elaborare proposte di riordino dell’ordinamento locale.

Cooperazione finanziaria e sistemi informativi

La cooperazione finanziaria mira all’ottimizzazione delle risorse, al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, al controllo del debito, agli investimenti strategici e alla semplificazione tributaria. La Giunta gestisce il SIFAL, con dati finanziari degli enti locali e informazioni su saldo di finanza pubblica e indebitamento. È inoltre istituito un sistema informativo su catasto, fiscalità e territorio per il contrasto all’evasione, all’abusivismo edilizio e all’illecito ambientale, aperto al raccordo con banche dati pubbliche e con altri soggetti convenzionati.

Esercizio associato delle funzioni

L’esercizio associato può avvenire mediante convenzione o unione di comuni, e in specifici casi anche mediante convenzioni tra Regione ed enti locali. La convenzione deve indicare funzione, durata, ente responsabile, rapporti finanziari, organo comune, regole di recesso, scioglimento, successione nei rapporti attivi e passivi e disciplina regolamentare. Può costituire un ufficio comune oppure attribuire la delega a un ente partecipante.

Unioni di comuni: costituzione, statuto, organi e funzionamento

Le unioni sono costituite tra comuni del medesimo ambito territoriale, con almeno tre comuni e, in via generale, con popolazione complessiva minima di 10.000 abitanti, salvo le eccezioni previste dalla legge. Lo statuto disciplina organizzazione, funzioni, durata almeno decennale, risorse, recesso, scioglimento, rappresentanza di genere e modalità di elezione degli organi. Gli organi di governo sono consiglio, giunta e presidente; il consiglio è composto dai sindaci e da rappresentanti elettivi di maggioranza e minoranza, mentre la giunta è formata da tutti i sindaci associati. Il presidente rappresenta l’unione, coordina la giunta e sovrintende agli uffici.

Regime del personale e gestione finanziaria delle unioni

L’unione opera di regola con personale distaccato, comandato o trasferito dagli enti aderenti; sono disciplinati trasferimento del personale, rientro negli enti di provenienza, continuità dei rapporti di lavoro e trattamento economico. Sul piano finanziario, i comuni devono trasferire risorse sufficienti a coprire integralmente le spese dell’unione; sono previsti bilanci, PEG, controllo di gestione, trasmissione degli atti ai comuni e verifica degli enti strutturalmente deficitari.

Controlli sulle unioni e scioglimento per mancata approvazione dei bilanci

In caso di mancata approvazione del bilancio o del rendiconto nei termini, la Regione può nominare un commissario, sciogliere consiglio e giunta e far decadere il presidente. I comuni procedono a nuove nomine. Sono previste comunicazioni al Prefetto e pubblicazione degli atti nel BURT. La mancata approvazione dei documenti contabili comporta l’attivazione della procedura sostitutiva regionale.

Fusione di comuni e contributi

La Regione promuove la fusione di comuni contermini della stessa provincia. Il comune risultante dalla fusione o dall’incorporazione può ricevere contributi annuali per cinque anni; l’importo e gli eventuali incrementi dipendono da popolazione, virtuosità e presenza di comuni in disagio. Sono previste regole specifiche per la successione del nuovo comune nei rapporti dell’unione o dei comuni estinti e per l’assegnazione dei contributi ai comuni in maggiore disagio.

Comunità montane: estinzione, trasformazione e successione

Le comunità montane esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge sono destinate a estinzione tramite trasformazione in unioni di comuni oppure per mancata trasformazione. La legge disciplina insediamento delle nuove unioni, dichiarazione di estinzione, successione nei beni, nei rapporti attivi e passivi, nel personale e nelle funzioni, nonché le procedure commissariali per la liquidazione e il subentro. È previsto anche un regime speciale per la Comunità montana Appennino pistoiese.

Territori disagiati: criteri, graduatoria e contributi

La legge istituisce un indicatore unitario del disagio, fondato su montanità, insularità, dimensione e densità demografica, spopolamento, incidenza anziana, gettito fiscale e tessuto produttivo. Sulla base della graduatoria del disagio, la Regione orienta le politiche pubbliche e concede contributi annuali e anticipazioni finanziarie ai piccoli comuni e alle unioni, con regole e limiti temporali riferiti a specifici esercizi e progetti.

Territori montani e insulari, fondo regionale e patti per la montagna

Sono definiti i comuni montani e i territori montani e insulari, con effetti anche regionali della classificazione montana. La Regione promuove politiche specifiche per la montagna, istituisce una conferenza permanente per la montagna e un fondo regionale per la montagna, destinato a interventi di sviluppo, investimento e cofinanziamento. Sono previsti anche patti per la montagna come strumenti negoziali tra Regione ed enti locali.

Premialità per le buone pratiche nelle unioni di comuni

La Regione assegna contributi premiali alle unioni di comuni che esercitano in forma effettiva un numero minimo di funzioni fondamentali e ulteriori funzioni associate. I contributi sono ripartiti secondo quote fisse e criteri di efficienza, integrazione e disagio territoriale, con controlli biennali sull’effettività dell’esercizio associato e revoca in caso di mancato svolgimento. Sono previste anche anticipazioni finanziarie per spese progettuali e per i piccoli comuni in maggiore disagio.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e decorrenze

La legge contiene un ampio regime transitorio per unioni, comunità montane, contributi e verifiche, con numerose disposizioni limitate ad anni specifici tra il 2011 e il 2027. Abroga gran parte della disciplina previgente sulle autonomie locali, sulle comunità montane, sui contributi ai piccoli comuni e sui servizi di prossimità, sostituendola con il nuovo assetto normativo toscano.

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