L.R. Toscana 66/2011
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria della Regione Toscana per il 2012: contiene misure su entrate, contenimento e riorganizzazione della spesa, riordino di enti regionali (in particolare ARTEA), semplificazione amministrativa, sviluppo sostenibile, servizi sanitari e sociale. Molte misure sono limitate al 2012 o a specifiche annualità 2013-2015; diversi articoli sono stati poi abrogati o hanno esaurito i loro effetti.
Legge finanziaria Toscana 2012
Legge finanziaria per l’anno 2012 della Regione Toscana
La legge disciplina, per la Regione Toscana, misure finanziarie e organizzative prevalentemente riferite all’esercizio 2012, con numerosi interventi a termine su enti regionali, spesa pubblica, sanità, sociale, sviluppo sostenibile e semplificazione amministrativa. Diverse previsioni sono legate a scadenze puntuali o a annualità già concluse; alcuni articoli risultano oggi abrogati o privi di utilità applicativa.
Entrate e tributi regionali
La disposizione sull’aumento dell’addizionale regionale IRPEF è stata abrogata. Nel testo consolidato non risultano effetti applicativi permanenti su questo fronte.
Riorganizzazione della spesa regionale e personale
La Giunta regionale è chiamata a completare entro il 30 giugno 2012 il primo ciclo di revisioni della spesa, attraverso metodologie sistematiche di analisi e valutazione finalizzate a maggiore efficacia ed efficienza. Con propri atti deve definire criteri, supporti tecnici, indirizzi organizzativi e tempi di estensione della revisione agli enti dipendenti e alle aziende sanitarie.
Per il solo anno 2012 è vietato il reclutamento di personale a tempo indeterminato da parte dell’amministrazione regionale, salvo assunzioni obbligatorie per legge, mobilità interne indicate dalla norma e alcune eccezioni per il Consiglio regionale. Sempre per il 2012, l’amministrazione può effettuare solo assunzioni a tempo determinato cofinanziate; per il Consiglio regionale sono ammesse anche assunzioni a termine per nuove funzioni derivanti da leggi statali o regionali. Le regole si estendono agli enti dipendenti, con eccezione per la sostituzione di figure tecniche infungibili, autorizzate dalla Giunta.
È inoltre istituito il collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, da disciplinare con legge regionale entro il 30 aprile 2012, con parere obbligatorio sulle principali leggi di bilancio e rendiconto.
Enti dipendenti e società in house
La legge rafforza il sistema di indirizzo, controllo e armonizzazione contabile sugli enti dipendenti e sulle società in house della Regione.
La Giunta può impartire specifici indirizzi agli enti dipendenti e, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, l’organo di amministrazione deve darne conto nella relazione al bilancio, indicando le misure correttive.
Per la redazione dei bilanci, la Giunta approva direttive uniformi sui documenti obbligatori, sulle modalità di valutazione e sui requisiti minimi: bilancio preventivo economico triennale, piano triennale degli investimenti, relazione accompagnatoria con analisi delle attività e dei costi, misure di contenimento e, in caso di risultato negativo, misure per il pareggio. Sono previsti anche obblighi informativi infrannuali e un bilancio pre-consuntivo.
Le società in house sono assoggettate alle stesse regole degli enti dipendenti in materia di bilanci e informativa. Le modifiche incidono inoltre sulla contabilità analitica, sulla disciplina del monitoraggio e sulle funzioni della Giunta nel sistema di controllo regionale.
IRPET, APET, ARPAT e LAMMA
Per l’IRPET, APET, ARPAT e il consorzio LAMMA sono modificati principalmente i termini per l’approvazione dei bilanci preventivi: il termine passa, in vari casi, dal 31 ottobre al 30 novembre.
Per l’IRPET è aggiornato anche l’importo di bilancio e sono modificati i termini di approvazione del bilancio di esercizio. Le norme hanno natura organizzativa e finanziaria, legata agli esercizi interessati.
Riordino di ARTEA
La parte più ampia della legge riguarda il riordino di ARTEA, l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura.
ARTEA viene qualificata come ente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale. Le sue competenze includono:
- funzioni di organismo pagatore per la Regione Toscana in ambito PAC;
- gestione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole e dei procedimenti connessi;
- pagamento di programmi regionali e comunitari in agricoltura;
- funzioni di organismo intermedio per altri programmi regionali e comunitari.
Sono dettagliate le funzioni dell’organismo pagatore: autorizzazione e controllo dei pagamenti, esecuzione, contabilizzazione, raccordo con l’organismo di coordinamento e con le autorità nazionali, gestione degli adempimenti comunitari. La legge disciplina anche i controlli, i rapporti con AGEA e SIAN, la protezione dei sistemi informativi, il recupero di aiuti indebitamente percepiti e l’applicazione delle sanzioni.
ARTEA può delegare ad enti locali, per alcune tipologie di spesa, l’autorizzazione ai pagamenti e i relativi controlli, previa convenzione e collegamento ai sistemi informativi. Quando funzioni procedimentali propedeutiche sono svolte da soggetti diversi da ARTEA, la Giunta regionale adotta disposizioni specifiche e tali soggetti devono operare secondo le regole regionali e registrare gli esiti sul sistema informativo di ARTEA.
Sono inoltre ridefiniti:
- il ruolo del Direttore, nominato dal Presidente della Giunta regionale con requisiti professionali più stringenti;
- le attribuzioni del Direttore, comprese organizzazione interna, personale, regolamento di amministrazione e contabilità, manuali procedimentali e atti di gestione;
- la struttura interna, con unità indipendente di controllo interno e separazione del sistema informativo;
- il sistema informativo, inserito nel SIR regionale;
- il bilancio e la contabilità, con esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre, bilancio preventivo entro il 30 novembre e bilancio di esercizio entro il 30 aprile.
Sul piano finanziario, il contributo annuale all’ARTEA è fissato, dal 2012, in euro 1.276.000,00, con copertura a carico del bilancio regionale. Per il personale trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale sono previste spese annue specifiche per il triennio 2012-2014.
Trasferimento del personale ARTEA e regime transitorio
Dal 1° gennaio 2012 il personale a tempo indeterminato di ARTEA è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale e contestualmente assegnato ad ARTEA. La Giunta definisce entro 30 giorni il fabbisogno di personale e assegna le eventuali ulteriori unità necessarie.
Il personale trasferito conserva continuità del rapporto di lavoro e anzianità di servizio; eventuali differenze retributive sono mantenute come assegno ad personam riassorbibile. I contratti a termine in essere restano efficaci fino alla scadenza e subentra la Giunta regionale. ARTEA continua inoltre a svolgere le attività già attribuite in precedenza e non ricomprese nella nuova formulazione delle competenze fino a esaurimento o diversa attribuzione.
Enti parco, Azienda agricola di Alberese, consorzi e altri organismi regionali
La legge interviene sul regime contabile degli enti parco, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2013 per l’adozione delle nuove norme contabili e per la nomina del collegio unico regionale dei revisori. Il testo modifica anche la disciplina del Consorzio Zona Industriale Apuana e dell’Azienda agricola di Alberese, ma molte disposizioni risultano oggi abrogate o superate.
È prorogata al 2012 la gestione commissariale dell’Azienda agricola di Alberese.
Artigianato: semplificazione degli adempimenti
La disciplina dell’artigianato è profondamente riorganizzata. Il sistema passa dall’albo artigiani all’annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese.
La legge:
- ridefinisce le finalità della normativa;
- abroga parti della disciplina previgente;
- stabilisce che l’impresa artigiana debba dichiarare il possesso dei requisiti tramite comunicazione unica alla CCIAA;
- prevede che l’annotazione decorra dalla data di presentazione della comunicazione;
- fissa termini per cancellazione e variazioni;
- attribuisce alla CCIAA la gestione dei dati, con accesso gratuito della Regione;
- stabilisce sanzioni per omessa o tardiva comunicazione della perdita dei requisiti e per l’uso improprio di denominazioni che richiamino l’artigianato.
La disciplina diventa operativa solo dalla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari al d.p.g.r. 55/R/2008; gli effetti economici delle convenzioni per la tenuta dell’albo artigiani cessano comunque dal 1° gennaio 2012.
Sviluppo economico, territorio e opere pubbliche
Per le opere pubbliche strategiche viene rafforzato il potere sostitutivo della Regione in caso di inerzia degli enti, con sospensione dei termini e possibilità di assumere la titolarità del procedimento. Sono inoltre disciplinati termini per istanze e istruttorie, e introdotto un regolamento per definire limiti di costo e tipologie delle opere.
La Giunta regionale deve monitorare in modo costante le principali infrastrutture di mobilità, tra cui A1, A11, A12, E78, raccordo Siena-Firenze, raddoppio ferroviario Pistoia-Lucca e nodo AV di Firenze, riferendo periodicamente al Consiglio. È previsto anche un aggiornamento del programma della viabilità regionale.
Semplificazione amministrativa e sistemi informativi
La legge rafforza la governance regionale della riduzione degli oneri amministrativi: viene istituita una sede stabile di coordinamento con comuni, province e parti sociali, volta a programmare e attuare su base uniforme misure di semplificazione per le imprese.
Vengono inoltre promosse:
- l’attivazione della TS-CNS per facilitare l’uso del fascicolo sanitario elettronico e dei servizi online;
- l’interoperabilità dei sistemi informativi regionali e degli enti dipendenti nell’ambito del SIR;
- il rispetto degli standard tecnologici regionali;
- lo scambio di dati e informazioni tramite convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Valutazione ambientale e autorizzazioni ambientali
Per gli impianti soggetti ad AIA, la procedura è coordinata con la VIA. Se le autorità coincidono, il provvedimento di VIA può comprendere anche l’AIA; altrimenti il coordinamento avviene tramite la partecipazione dell’autorità competente per l’AIA al procedimento di VIA. È garantita l’unicità della consultazione pubblica. In caso di screening, l’AIA si richiede solo dopo l’esito negativo dell’assoggettabilità a VIA.
Sviluppo sostenibile, energia e economia verde
La Regione istituisce un fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili e riqualificazione energetica, anche con rimozione di amianto dalle coperture. Il fondo è rivolto a persone fisiche, PMI, enti locali, aziende sanitarie e ospedaliere, associazioni senza scopo di lucro e associazioni/società sportive dilettantistiche. La Giunta doveva definire con regolamento i criteri e le modalità del fondo entro il 30 aprile 2012. La misura è accompagnata da stanziamenti specifici per il 2012 e, successivamente, per il 2014.
Sono previste anche azioni per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici per autoconsumo, senza oneri per il bilancio regionale, e interventi su edilizia sostenibile, rigenerazione urbana e portualità minore. Sono contemplati contributi ai comuni per progetti sperimentali su edifici pubblici propri.
Siti inquinati, servizio idrico e patrimonio sanitario
La Giunta regionale si attiva per ottenere dal Ministero dell’ambiente l’attribuzione delle funzioni amministrative relative alla bonifica dei siti di interesse nazionale situati in Toscana.
Per il servizio idrico integrato, la Regione promuove azioni di sostegno finanziario per il 2012 alle società di gestione operanti in Toscana, con priorità agli interventi necessari per gli obblighi comunitari sulla qualità delle acque e per i bisogni dell’utenza. La Giunta deve individuare le azioni entro il 31 marzo 2012.
Gli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie devono seguire criteri unitari definiti dalla Giunta, che può prevedere anche fondi immobiliari chiusi e destinazioni sociali o di pubblico servizio.
ISEE, compartecipazione e welfare
La legge assume l’ISEE come parametro esclusivo per la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali e per l’accesso alle agevolazioni tariffarie dei servizi pubblici locali, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa.
Le persone inserite in progetti di vita indipendente restano esentate dalla valutazione ISEE. La Regione e gli enti erogatori definiscono le fasce di reddito e le corrispondenti misure di contribuzione o agevolazione. È inoltre prevista la possibilità di acquisire dati telematici dalle amministrazioni pubbliche per controlli sull’ISEE e per il contrasto a evasioni e frodi.
Sul piano delle risorse sociali, la Regione mantiene per il 2012 il livello di finanziamento regionale del 2011 e aggiunge risorse per emergenze sociali e per il sostegno alla locazione abitativa.
Disabilità e barriere architettoniche
Per il 2012 è autorizzato un ulteriore finanziamento per contributi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici e spazi pubblici. I contributi sono assegnati tramite bando secondo criteri di priorità legati a programmazione regionale, piani comunali di eliminazione delle barriere e dati demografici/epidemiologici. Il contributo massimo è pari al 50% del costo dell’intervento.
Contributi straordinari e misure una tantum
La legge contiene numerosi contributi straordinari, quasi tutti riferiti a annualità ormai concluse e quindi di fatto esauriti. Tra questi figurano contributi di solidarietà per specifici eventi luttuosi, interventi a favore di enti e progetti locali, anticipazioni per il People Mover di Pisa, sostegni alla Scuola Superiore di Magistratura, ai Campionati mondiali di ciclismo 2013, al Comune di Abetone, alla Provincia di Livorno, al Comune di Pescia e ad altri soggetti.
Tali disposizioni hanno natura puntuale, finanziata su specifiche UPB e con termini di spesa limitati, e oggi risultano generalmente prive di utilità applicativa.
Sanità regionale e area vasta
La legge rafforza la programmazione di area vasta e il contenimento della spesa sanitaria. La Giunta presenta annualmente alla commissione consiliare competente gli indirizzi e le iniziative di razionalizzazione del sistema sanitario.
Sono promossi:
- dipartimenti interaziendali sperimentali;
- revisione delle strutture complesse e dei percorsi assistenziali;
- coordinamento dell’area vasta;
- valutazione economica integrata dei risultati aziendali;
- consolidamento dei bilanci di area vasta, in via sperimentale;
- rafforzamento della governance.
Gli ESTAV assumono un ruolo di supporto alla programmazione di area vasta e di raccordo fra programmazione regionale e interaziendale. È previsto il coordinamento tra ESTAV e la presentazione di un piano di ottimizzazione entro 90 giorni.
Le aziende e gli enti del SSR devono contenere la spesa per il personale entro il limite dell’anno 2004 ridotto dell’1,4%, includendo anche contratti flessibili e collaborazione coordinata. Sono escluse alcune spese coperte da finanziamenti comunitari o privati. È favorita la mobilità interaziendale.
La legge interviene anche su farmaceutica, dispositivi medici e cure territoriali, imponendo budget economici specifici e misure di governo della domanda. Per il 2012 l’obiettivo di riduzione della spesa per farmaci e dispositivi medici è fissato al 7% rispetto al 2011. Sono regolati anche i limiti all’acquisto di dispositivi medici tramite procedura negoziata e l’approvazione dei nuovi prodotti.
È prevista la riduzione del 5% della parte eccedente euro 90.000,00 delle indennità dei direttori generali, amministrativi e sanitari, con applicazione anche agli altri incarichi parametrati su tali indennità.
Infine, la Regione autorizza contributi rilevanti per il rinnovo del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie e istituisce un fondo di anticipazione per le aziende che alienano patrimonio disponibile.
Programmazione regionale e proroga degli strumenti vigenti
I piani e programmi regionali attuativi del PRS 2006-2010 sono prorogati fino all’entrata in vigore dei nuovi strumenti attuativi del PRS 2011-2015. È anche prevista la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi.
Norme sul personale politico regionale
La legge riduce il numero dei consiglieri regionali a quaranta, con efficacia dalla prima elezione successiva alla modifica statutaria. Modifica inoltre il trattamento indennitario dei consiglieri, aggiornando i riferimenti temporali del calcolo delle indennità. La soppressione dell’assegno vitalizio e il passaggio al sistema contributivo sono però oggi abrogati.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ma le sue disposizioni si applicano in generale dal 1° gennaio 2012. Fanno eccezione la disciplina sulla composizione del Consiglio regionale, efficace dalla prima legislatura successiva alla modifica statutaria, e la norma sull’assegno vitalizio, i cui effetti erano collegati alla X legislatura regionale. Molte altre previsioni hanno durata limitata a specifiche annualità o sono state successivamente abrogate.
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