L.R. Toscana 69/2011
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Toscana il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti urbani, istituendo l’Autorità idrica toscana e le autorità di ambito per i rifiuti, con trasferimento delle funzioni ai comuni dal 1° gennaio 2012. Disciplina anche organi, programmazione, controlli, poteri sostitutivi, transitorio, finanziamenti e abrogazioni di precedenti norme regionali.
Istituzione dell’Autorità idrica toscana e delle autorità per i rifiuti urbani; riordino dei servizi idrico e rifiuti in Toscana
Istituzione e riordino dei servizi pubblici locali in Toscana
La legge ridisegna l’assetto regionale del servizio idrico integrato e della gestione integrata dei rifiuti urbani in Toscana, sostituendo i precedenti organismi d’ambito con nuove autorità pubbliche rappresentative dei comuni. Definisce inoltre una disciplina transitoria per garantire la continuità delle funzioni e dei rapporti in essere.
Servizio idrico integrato: ambito territoriale e Autorità idrica toscana
Per il servizio idrico integrato è istituito un ambito territoriale ottimale coincidente, in via generale, con l’intera circoscrizione regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio. Sono possibili ambiti interregionali mediante accordi con regioni limitrofe, previa intesa con l’Autorità idrica toscana e sentiti i comuni interessati.
È istituita l’Autorità idrica toscana, ente rappresentativo di tutti i comuni dell’ambito, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e proprio patrimonio.
Funzioni nel servizio idrico integrato
Dal 1° gennaio 2012 le funzioni già esercitate dalle soppresse autorità d’ambito sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite l’Autorità idrica toscana. L’Autorità svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio, nel rispetto delle determinazioni di ARERA.
Rientrano tra le principali competenze: affidamento del servizio, gestione della convenzione, controllo sul gestore, approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi del piano d’ambito, richiesta dello stato di emergenza idropotabile, vigilanza sul regolamento d’utenza e predisposizione dei bilanci.
Organi, assemblea e direzione dell’Autorità idrica
Gli organi dell’Autorità idrica sono assemblea, consiglio direttivo, direttore generale e revisore unico dei conti.
L’assemblea è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni individuati dalle conferenze territoriali. Esercita funzioni di indirizzo e alta amministrazione: approva statuto, piano d’ambito, piano operativo di emergenza, convenzione con il gestore, indirizzi tariffari, forma di gestione, nomine e bilanci. I membri durano cinque anni; per la partecipazione non è prevista indennità.
Il direttore generale, nominato dall’assemblea d’intesa con il Presidente della Giunta regionale a seguito di procedura comparativa pubblica, ha incarico quinquennale a contratto di diritto privato ed è il vertice gestionale e regolatorio dell’ente. Il revisore unico resta in carica sette anni, non è rinnovabile e controlla regolarità gestionale e contabile.
Conferenze territoriali e partecipazione dei comuni
La Toscana è ripartita in sei conferenze territoriali: Toscana Nord, Basso Valdarno, Medio Valdarno, Alto Valdarno, Toscana Costa e Ombrone. Ciascuna conferenza è composta dai sindaci o delegati dei comuni ricadenti nel relativo ambito e nomina i membri dell’assemblea dell’Autorità idrica.
Le conferenze territoriali formulano proposte su tariffe, convenzione, carta del servizio e organizzazione del servizio. I comuni possono inoltre chiedere il riesame del piano d’ambito e degli atti tariffari con istanza motivata di almeno venti comuni.
Programmazione, piano d’ambito, emergenze idriche e riduzione perdite
Il piano d’ambito è lo strumento centrale di pianificazione del servizio idrico e deve rispettare la disciplina statale e le determinazioni dell’Autorità nazionale. La legge prevede anche un piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, con misure e interventi da attivare in caso di emergenza, e un sistema di monitoraggio dei rischi e di aggiornamento informativo da parte dei gestori.
L’Autorità idrica deve inoltre definire una quota annua di investimenti destinata alla ricerca, riduzione e valutazione delle perdite di rete, con obiettivo di riduzione effettiva fino ai limiti previsti dalla normativa richiamata.
Interventi strategici, finanziamento e accordi quadro
La Regione individua nel PAER gli interventi strategici di interesse regionale per la gestione sostenibile della risorsa idrica e approva un documento operativo annualmente aggiornato. Per finanziare gli interventi strategici l’Autorità idrica istituisce un fondo alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente, nel quale possono confluire anche contributi pubblici a fondo perduto.
Nelle more dell’affidamento al gestore unico, l’Autorità idrica coordina le gestioni esistenti tramite un accordo quadro con i gestori operanti in Toscana, che disciplina soggetto attuatore, gestione delle opere e accesso al fondo.
Controlli, vigilanza, poteri sostitutivi e tutela della risorsa idrica
L’Autorità idrica vigila sul gestore e sull’attuazione del piano d’ambito; in caso di inadempienza può diffidare il gestore, applicare sanzioni e penali e, se necessario, sostituirsi a esso facendo eseguire le opere da terzi.
La Regione conserva poteri sostitutivi in caso di inerzia dell’Autorità idrica. La legge prevede inoltre misure per il risparmio idrico, un regolamento regionale sui comportamenti degli utenti e sanzioni amministrative da 100 a 600 euro per le violazioni.
Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: ambiti e autorità
Per la gestione integrata dei rifiuti urbani sono definiti tre ambiti territoriali ottimali: Toscana Centro, Toscana Costa e Toscana Sud. Per ciascun ambito è istituita un’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, e patrimonio proprio.
Dal 1° gennaio 2012 le funzioni delle precedenti autorità d’ambito sono trasferite ai comuni, che le esercitano tramite le nuove autorità di ambito rifiuti.
Organi e funzioni delle autorità rifiuti
Gli organi sono assemblea, direttore generale e revisore unico dei conti.
L’assemblea è composta da tutti i sindaci, o loro assessori delegati, dei comuni dell’ambito e decide su statuto, piano d’ambito, tariffa, forma di gestione, contratto di servizio, carta della qualità, nomine, indirizzi al direttore generale, programma annuale e bilanci.
Il direttore generale, nominato con intesa del Presidente della Giunta regionale, dirige l’ente, affida il servizio, gestisce il contratto, controlla il gestore, applica sanzioni e penali, predispone atti e bilanci. Il revisore unico resta in carica sette anni, controlla la regolarità della gestione e riferisce annualmente.
Pianificazione, affidamento e controllo del servizio rifiuti
Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato a un unico gestore per ciascun ambito territoriale ottimale. I rapporti sono regolati da un contratto di servizio basato su schema tipo regionale.
L’autorità rifiuti vigila sull’esecuzione del piano d’ambito e può sostituirsi al gestore previa diffida. La Regione può intervenire con poteri sostitutivi se l’autorità rimane inerte.
Organi di garanzia, partecipazione e osservatorio
È istituito presso il Consiglio regionale un Comitato regionale per la qualità del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani, con funzioni consultive e propositive. La legge prevede anche comitati locali presso le conferenze territoriali e presso ciascuna autorità rifiuti.
Presso la Giunta regionale è istituito un Osservatorio regionale con compiti di acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati sui servizi idrico e rifiuti, supportato da IRPET, Agenzia regionale recupero risorse e ARPAT. L’osservatorio pubblica una relazione annuale ed è previsto un gettone di presenza per i componenti.
Disposizioni transitorie e subentro
Entro il 30 giugno 2012 devono essere costituiti gli organi delle nuove autorità. Fino all’insediamento operano commissari nominati tra i presidenti degli organismi soppressi.
Dal 1° gennaio 2012 le nuove autorità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, nei contratti di servizio e nelle procedure di affidamento già avviate. Il personale a tempo indeterminato transita nei ruoli delle nuove autorità conservando posizione giuridica ed economica; i rapporti a tempo determinato restano efficaci fino a scadenza.
Modifiche legislative e abrogazioni
La legge modifica numerose disposizioni di leggi regionali precedenti, aggiornando denominazioni, competenze, piani di ambito, poteri espropriativi e strumenti di programmazione. Abroga, tra l’altro, la legge regionale 81/1995, la legge regionale 26/1997 e gli articoli 23, 24 e 26 della l.r. 25/1998, oltre ad altre disposizioni collegate.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Molte disposizioni operative, soprattutto quelle relative al trasferimento di funzioni e subentro delle nuove autorità, decorrono dal 1° gennaio 2012.
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