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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11567/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente contestava: 1) vizio di motivazione sulla bancarotta patrimoniale sostenendo che le somme versate dalla Telecom S.p.A. erano gravate da triplice ipoteca e quindi non appartenenti al patrimonio sociale ma al custode giudiziario/creditori ipotecari, escludendo la distrazione; 2) violazione di legge e carenza probatoria sull'elemento soggettivo relativo alla bancarotta documentale, per la mancanza del dolo specifico richiesto dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, essendo stato affermato in modo assertivo che l'omessa tenuta delle scritture fosse finalizzata a recare pregiudizio ai creditori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo aspecifico e inammissibile, ritenendo che la censura riproducesse doglianze già valutate dai giudici di merito e non affrontasse in modo specifico i passaggi motivazionali contestati. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non ha adeguatamente provato il dolo specifico richiesto per la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; la motivazione è risultata contraddittoria e assertiva circa la finalizzazione dell'omissione al pregiudizio dei creditori. Per tale motivo la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame; ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; distingue ipotesi che richiedono dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare ingiusto profitto (omessa o occultamento delle scritture) da ipotesi a dolo generico (tenuta fraudolenta di scritture rinvenute e alterate).

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per vizio di travisamento della prova solo nei limiti e con le condizioni previste dalla giurisprudenza, in particolare per la cosiddetta doppia conforme l'attenzione è limitata ai dati probatori introdotti per la prima volta in motivazione di secondo grado.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di annullamento per vizio di motivazione; ai fini della cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e connesso alle ragioni esposte dal giudice di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto del ricorso per cassazione alle doglianze contemplate e impone specificità nella esposizione dei motivi e nei limiti dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale va valutata ex ante alla luce della situazione di dissesto: la successiva costituzione di privilegi o ipoteche non necessariamente esclude la responsabilità se al tempo della condotta il patrimonio era destinato diversamente e l'atto ha inciso nella cosiddetta zona del rischio penale.
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale occorre distinguere tra la fattispecie 'specifica' che richiede il dolo diretto a recare pregiudizio ai creditori (omessa o occultamento delle scritture) e la fattispecie 'generale' a dolo generico (tenuta fraudolenta di scritture rinvenute e alterate); la qualificazione prescinde dalla mera asserzione e va provata con argomentazione logica e puntuale.
  • In sede di Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi direttamente con i passaggi motivazionali del giudice di merito; motivi generici o riproposizioni di questioni già decise sono dichiarati inammissibili.
  • Il vizio di travisamento della prova in presenza di doppia conforme può essere dedotto in cassazione solo se il dato probatorio dedotto come travisato è stato posto per la prima volta nella motivazione del secondo grado; non è ammissibile riproporre valutazioni di merito già effettuate in entrambi i gradi.
  • Se la Corte di legittimità rileva carenze relative all'elemento soggettivo su una fattispecie, può disporre l'annullamento parziale e il rinvio ad altra sezione per nuovo esame senza incidere sulle altre statuizioni rimaste solide.

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