Sentenza n. 9085/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione. Lavoro e Previdenza - n. 3959/2025, pubblicata in data 01.04.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 28503/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di 2.000 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ritualmente notificata, con la quale le era stato riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, l'assegnazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza dedurre l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo rituale la notificazione e definitivo il titolo giudiziale, nonché sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza né contestato l'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione amministrativa, assicurando alla ricorrente l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e per un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, salva la verifica dell'eventuale adempimento tardivo. Ha invece rigettato, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora integrati i relativi presupposti e lasciando impregiudicata una futura richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della persistente inerzia amministrativa e della serialità dei ricorsi. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione obbligata.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua il criterio di competenza territoriale del giudice dell'ottemperanza, ritenuto applicabile dal TAR.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, applicare penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata rigettata allo stato, perché i presupposti potranno essere valutati in caso di perdurante inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, richiamata dal giudice.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia definitivo, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- L'amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato e non può sottrarsi all'obbligo di esecuzione invocando ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, ma soltanto, eventualmente, sulle modalità esecutive.
- L'inerzia dell'amministrazione, protratta oltre il termine dilatorio e non accompagnata dalla prova dell'adempimento o da una giustificazione, integra inottemperanza e legittima il giudice a ordinare l'esecuzione entro un termine fissato, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina preventiva del commissario ad acta può essere disposta nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta dell'interessato, previa verifica dell'eventuale adempimento tardivo.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, al momento della decisione, non siano ancora ravvisabili i relativi presupposti; essa può essere valutata successivamente in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato dal giudice.
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