Deliberazione n. 691 del 13/11/2025
Provvedimento del 13 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica quattro provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook/Meta, Telegram, TikTok e Google. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme indicate. Il Garante conferma le misure volte a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per finalità probatorie e per 12 mesi, di eventuale contenuto acquisito in chiaro, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook/Meta, Telegram, TikTok e Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato quattro determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC e Google Ireland. Il provvedimento interviene a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla legge 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente l’adozione d’urgenza di misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva ratifica successiva.
Segnalazione e intervento d’urgenza
La persona interessata ha segnalato il rischio di diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in data 10 novembre 2025, le determinazioni nn. 434/2025, 435/2025, 436/2025 e 437/2025.
Misure imposte ai gestori delle piattaforme
Le determinazioni urgenti hanno disposto:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’uso di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Le note di trasmissione delle determinazioni ai gestori delle piattaforme sono datate 10 novembre 2025. Il Garante ha esaminato anche le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione in atti. Nella riunione del 13 novembre 2025, il Collegio ha quindi ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente.
Esito del procedimento
Il provvedimento ha natura confermativa e cautelare: non irroga sanzioni amministrative pecuniarie, ma consolida le misure immediate finalizzate a bloccare o prevenire la diffusione online del materiale segnalato e a garantirne, ove necessario, la conservazione probatoria nel rispetto dell’anonimizzazione degli interessati.
Punti principali
Origine della segnalazione e quadro normativo
La decisione trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, cioè il rischio che contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati siano inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. Il Garante richiama inoltre il proprio regolamento interno e la disciplina che consente l’intervento tempestivo entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 434-437 del 10 novembre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC e Google Ireland. Le misure urgenti sono state poi comunicate ai gestori delle piattaforme.
Misure ordinate alle piattaforme
Le determinazioni urgenti hanno imposto: - l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; - la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro solo per finalità probatorie per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento; - l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 13 novembre 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 10 novembre 2025. Il provvedimento non contiene una sanzione economica, ma conferma le misure adottate per impedire la diffusione del materiale e tutelare la persona interessata.
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