Ordinanza n. 621/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, nel giudizio iscritto al n. -OMISSIS- R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva deciso sull'impugnazione del decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo
Esito
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado e il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, sostenendo che la valutazione non avesse considerato adeguatamente la documentazione medica relativa alla patologia denominata "-OMISSIS- DI INCERTO SIGNIFICATO (M-GUS)" né le concrete modalità del servizio prestato. Ha dedotto, in particolare, l'impiego a bordo della nave Urania nel periodo 1993-1996 in attività di pattugliamento e controllo della zona di mare antistante la Jugoslavia durante il bombardamento; gli imbarchi frequenti, tra il 1999 e il 2002, su diverse unità navali quale specialista di elicotteri AB212 per il pattugliamento della costa albanese; l'esposizione continuata all'amianto durante gli imbarchi del periodo 1993-1995, attestata dall'INAIL; l'esposizione, in oltre vent'anni di servizio, a sostanze nocive e polveri sottili cancerogene; nonché le massive vaccinazioni eseguite per esigenze di servizio tra il 1993 e il 2021. L'appellante ha quindi sostenuto l'erroneità della conclusione secondo cui le infermità non dipendevano da causa di servizio.
La decisione
Il CGARS ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione e ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., senza pronunciarsi allo stato sull'accoglimento o sul rigetto dell'appello. La verificazione è stata affidata al direttore generale e capo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania, con facoltà di delega a soggetto dotato di adeguata professionalità. Il verificatore dovrà accertare, alla luce delle risultanze scientifiche acquisite dalla comunità scientifica e di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi risultanti dagli atti, se sussista un nesso causale o una rilevante concausalità esclusivamente tra la patologia "-OMISSIS- DI INCERTO SIGNIFICATO (M-GUS)" e il servizio prestato. Sono stati disciplinati il contraddittorio, la possibilità per le parti di avvalersi di tecnici di fiducia, il termine di 180 giorni per le operazioni, la trasmissione della relazione preliminare, le osservazioni dei consulenti e il deposito della relazione conclusiva entro i successivi 60 giorni. È stato fissato un acconto di euro 4.000 sul compenso del verificatore, provvisoriamente posto solidalmente a carico delle parti e, in via definitiva, della parte soccombente; lo svolgimento delle operazioni è stato condizionato al pagamento. La nuova udienza di merito sarà fissata con separato decreto e ogni decisione, comprese le spese, è stata riservata.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Ritenuto necessario, ai fini del decidere di disporre una verificazione, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm. disporre quanto segue
La verificazione è disposta come mezzo istruttorio quando il giudice ritenga necessario acquisire un accertamento tecnico qualificato per poter decidere la controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
In presenza di dati relativi alla salute, il provvedimento deve essere diffuso con l'oscuramento delle generalità e di ogni elemento idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone coinvolte.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La tutela rafforzata dei dati relativi alla salute giustifica l'oscuramento, in ogni ipotesi di diffusione del provvedimento, delle generalità e degli altri dati sanitari identificativi.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La presenza di informazioni sanitarie impone l'adozione di misure di oscuramento nella diffusione della pronuncia, secondo la disciplina nazionale di protezione dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione dipende dall'accertamento di un nesso causale o concausale di natura medico-scientifica tra una patologia e l'attività di servizio, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. e formulare al verificatore un quesito riferito sia alle risultanze scientifiche consolidate sia a tutti gli elementi soggettivi e oggettivi acquisiti nel processo.
- La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio con le parti, alle quali deve essere consentito di nominare tecnici di fiducia, esaminare la relazione preliminare e formulare osservazioni che il verificatore è tenuto a considerare nella relazione conclusiva.
- Quando una controversia riguarda dati relativi alla salute, la diffusione del provvedimento deve avvenire mediante oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a rivelare lo stato sanitario delle persone coinvolte.
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