Sentenza del 22/05/2015 n. 10604 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sostenendo che l'aliquota del 12,50% prevista dalla Legge n. 482 del 1985 dovesse applicarsi esclusivamente alle prestazioni in forma capitale derivanti da contratti di assicurazione sulla vita o da fondi assicurativi, e non all'intera somma liquidata da un fondo pensionistico complementare. In subordine, contestava l'applicazione generalizzata dell'aliquota ridotta senza distinguere tra capitale versato e rendimento finanziario effettivamente prodotto dalla gestione del fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per gli iscritti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme maturate fino al 31 dicembre 2000 l'aliquota del 12,50% si applica soltanto al rendimento netto derivante dalla gestione finanziaria del capitale accantonato, non all'intera prestazione. La parte relativa alla sorte capitale resta soggetta a tassazione separata ai sensi degli artt. 16 e 17 del TUIR; per le somme maturate dal 1 gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata. La sentenza impugnata è stata cassata perché aveva disposto l'applicazione generica dell'aliquota del 12,50% senza accertare l'effettivo rendimento prodotto dagli investimenti del fondo, le plusvalenze realizzate e la loro attribuzione alla posizione individuale. La causa è stata rinviata a una diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto per la quantificazione dell'imposta e dell'eventuale rimborso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9
Richiamato tra le norme controverse in materia di previdenza complementare e regime fiscale applicabile ai fondi già esistenti.
D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito dalla L. n. 30 del 1997
Norma di interpretazione autentica relativa al trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza integrativa.
L. n. 482 del 1985, art. 6
Prevede la ritenuta del 12,50% sulla componente reddituale corrispondente alla differenza tra capitale corrisposto e premi versati. La Corte ha precisato che, nel caso esaminato, tale aliquota si applica esclusivamente al rendimento netto derivante dalla gestione finanziaria del capitale accantonato, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, TUIR
Disciplinano la tassazione separata applicabile alla sorte capitale e, integralmente, alle somme maturate dal 1 gennaio 2001.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4, ultimo periodo
La disposizione è stata oggetto di interpretazione nel contesto del trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali integrative, ma non consente di applicare automaticamente l'aliquota del 12,50% all'intero capitale liquidato.
D.Lgs. n. 124 del 1993, disciplina della previdenza complementare
La data di iscrizione al fondo, anteriore o successiva all'entrata in vigore del decreto, è rilevante per individuare il regime fiscale applicabile alle prestazioni in capitale.
Massime di principio
- Quando viene liquidata in capitale una prestazione di previdenza complementare, occorre distinguere tra sorte capitale, cioè i contributi accantonati, e rendimento finanziario prodotto dalla gestione degli investimenti.
- L'aliquota agevolata del 12,50% non si applica automaticamente all'intera somma erogata: per i soggetti iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993 e per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, riguarda soltanto il rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione finanziaria del fondo.
- La quota di capitale non riconducibile a rendimento finanziario resta soggetta al regime di tassazione separata previsto dagli artt. 16 e 17 del TUIR; per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 tale regime si applica integralmente.
- Il giudice o l'amministrazione finanziaria devono effettuare un accertamento concreto sulla gestione del fondo: investimenti effettuati, risultati conseguiti, plusvalenze realizzate e criteri di attribuzione alle singole posizioni individuali.
- Una decisione che riconosca genericamente l'aliquota del 12,50% senza quantificare il rendimento finanziario effettivo è insufficiente e può essere cassata con rinvio per una nuova determinazione dell'imposta e dell'eventuale rimborso.
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