Sentenza n. 4954/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di chiarimenti sulle modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2540/2025, relativa al riesame dell’istanza di istituzione e accreditamento del corso di laurea L-2 Biotecnologie in modalità a distanza
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha proposto, ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., una richiesta di chiarimenti riguardo all’esecuzione della sentenza n. 2540/2025, con la quale il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello dell’università e annullato i provvedimenti del Ministero e del Consiglio universitario nazionale relativi all’istanza di istituzione e accreditamento del corso di studio L-2 Biotecnologie, imponendo alle amministrazioni di riesaminare l’istanza secondo i principi enunciati nella sentenza. Il Ministero chiedeva di chiarire se, nel riesame, dovesse applicarsi il d.m. 6 dicembre 2024, n. 1835, il cui art. 3, comma 3, secondo la prospettazione ministeriale, avrebbe impedito di accreditare in modalità prevalentemente a distanza un corso appartenente alla classe L-2, non essendo già presente, per tale classe, un corso accreditato con la medesima modalità. L’amministrazione sosteneva che, in caso di applicazione del decreto, l’istanza non avrebbe potuto essere trasmessa al CUN e prospettava possibili disparità di trattamento rispetto ad altri corsi. L’università si opponeva, deducendo che il decreto era anteriore alla sentenza da eseguire, che la sua rilevanza era stata espressamente sottoposta al giudice nel precedente giudizio e che una sua applicazione avrebbe comportato un’efficacia retroattiva in contrasto con l’art. 11 delle Preleggi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha fornito i chiarimenti richiesti stabilendo che il d.m. n. 1835/2024 non può essere invocato dal CUN e dal Ministero per sottrarsi all’obbligo, derivante dalla sentenza n. 2540/2025, di riesaminare l’istanza di accreditamento. Il decreto è anteriore alla sentenza da eseguire e non costituisce quindi sopravvenienza normativa idonea a limitare l’esecuzione del giudicato. Inoltre, nel precedente giudizio il Ministero aveva espressamente prospettato la preclusione derivante dal decreto, ma tale argomento non era stato accolto: la questione deve pertanto ritenersi coperta dal giudicato, secondo il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. La richiesta ex art. 112, comma 5, c.p.a. non può essere utilizzata per rimettere in discussione, modificare o integrare le statuizioni della sentenza da eseguire. È stato quindi ribadito il dovere del Ministero di trasmettere gli atti al CUN, affinché quest’ultimo riesamini l’istanza, seguito dal successivo riesame ministeriale, entrambi conformi al giudicato. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 5, c.p.a.
Consente alle parti di chiedere al giudice chiarimenti sulle modalità di ottemperanza del giudicato; non può essere utilizzato per contestare o modificare la sentenza da eseguire.
art. 3, comma 3, d.m. 6 dicembre 2024, n. 1835
possono essere accreditati nelle tipologie di corsi prevalentemente, ovvero integralmente a distanza esclusivamente corsi di studio afferenti a classi nelle quali è già presente un corso accreditato con modalità di erogazione prevalentemente ovvero integralmente a distanza
La disposizione, pur invocata dal Ministero come ostativa all’accreditamento del corso L-2 a distanza, non può essere fatta valere nella fase di esecuzione perché anteriore alla sentenza e già dedotta nel giudizio definito dal giudicato.
art. 11 delle Preleggi
Richiamato dall’università con riferimento al divieto di efficacia retroattiva della disciplina del d.m. n. 1835/2024; il giudice ha fondato la decisione principalmente sulla anteriorità del decreto e sulla copertura del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una disciplina normativa anteriore alla sentenza da eseguire non costituisce sopravvenienza normativa idonea a limitare o impedire l’esecuzione del giudicato.
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: una questione di fatto o di diritto già prospettata nel giudizio definito dalla sentenza, ma non accolta dal giudice, non può essere nuovamente posta per ostacolare l’esecuzione della decisione.
- La richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a. ha funzione interpretativa ed esecutiva e non può trasformarsi in uno strumento per rimettere in discussione, modificare o integrare l’oggetto delle statuizioni del giudicato.
- Quando una sentenza impone il riesame di un’istanza secondo determinati principi, l’amministrazione deve dare corso alla sequenza procedimentale conformativa stabilita dal giudice e non può sottrarsi al riesame sulla base di argomenti già dedotti e non accolti nel giudizio di cognizione.
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