Circolare numero 40 del 10-3-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005, il termine per il recupero dei contributi previdenziali sospesi per gli eventi sismici del settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria è prorogato al 31 dicembre 2006. Il recupero dei versamenti sospesi inizierà quindi dal 1° gennaio 2007. Restano richiamati i criteri già indicati nelle precedenti circolari INPS: i beneficiari della sospensione sono sia i soggetti danneggiati sia coloro che hanno subito ordinanza di sgombero, con differente durata della sospensione ma medesime modalità di recupero.
Proroga al 31 dicembre 2006 del termine per il pagamento dei contributi sospesi a seguito del sisma Marche-Umbria 1997
Eventi sismici Marche e Umbria del settembre 1997: proroga del termine di pagamento dei contributi sospesi
La circolare INPS comunica una nuova proroga del termine per il recupero dei contributi sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria nel settembre 1997. La proroga recepisce quanto stabilito dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005.
Quadro normativo di riferimento
La Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2006 ha pubblicato l’ordinanza n. 3485/2005, intitolata "Disposizioni urgenti di protezione civile". L’art. 12, comma 2, prevede che il termine indicato dall’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390, sia prorogato al 31 dicembre 2006, con oneri posti a carico delle disponibilità di cui all’art. 15 della legge n. 61/1998 e delle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.
Effetti della proroga sui contributi sospesi
La disposizione riguarda il recupero dei contributi previdenziali che erano stati sospesi per effetto del sisma del 1997. La scadenza, precedentemente fissata al 31 dicembre 2005 e già oggetto della circolare INPS n. 41 del 10 marzo 2005, è spostata al 31 dicembre 2006. Di conseguenza, il termine iniziale per il recupero dei versamenti sospesi decorre dal 1° gennaio 2007.
Soggetti interessati e criteri già chiariti dall’INPS
La circolare richiama anche i chiarimenti già forniti in precedenza sui destinatari della sospensione. Sono interessati sia i soggetti danneggiati dagli eventi sismici sia coloro che hanno subito un’ordinanza di sgombero. Le due categorie presentano periodi di sospensione differenti, ma le modalità di recupero dei contributi restano identiche.
Modalità di recupero
Per le modalità concrete di recupero la circolare non introduce innovazioni, ma rinvia alla disciplina già illustrata nella circolare n. 175 del 29 novembre 2002. Il contenuto dell’intervento è quindi limitato alla proroga del termine finale, senza modifiche alle procedure operative già note.
Punti principali
Fonte normativa della proroga
La proroga deriva dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2006. L’art. 12, comma 2, dispone che il termine previsto dall’art. 3 dell’ordinanza n. 3390 del 29 dicembre 2004 è spostato al 31 dicembre 2006, con oneri a carico delle disponibilità previste dall’art. 15 della legge n. 61/1998 e dalle leggi finanziarie successive.
Ambito soggettivo della sospensione
La circolare richiama quanto già chiarito nella circolare n. 41 del 10 marzo 2005: i destinatari della sospensione sono i soggetti danneggiati dagli eventi sismici e i soggetti che hanno subito un’ordinanza di sgombero. Per le due categorie i periodi di sospensione sono diversi, ma le modalità di recupero sono le stesse.
Termine di recupero dei contributi
Il termine per il pagamento dei contributi sospesi, che in precedenza scadeva il 31 dicembre 2005, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il recupero dei contributi sospesi decorre dal 1° gennaio 2007.
Richiamo alle modalità operative già definite
Per le modalità di recupero la circolare rinvia a quanto già illustrato nella circolare n. 175 del 29 novembre 2002. Non vengono introdotte nuove procedure, ma solo la proroga del termine finale per il versamento.
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