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Sentenza

Sentenza n. 1793/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta con parcheggi a pagamento, conferma dell’esclusione e aggiudicazione alla controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, risultata prima graduata con un’offerta migliorativa del 32,23%, aveva prodotto un DURC regolare, valido fino al 16 gennaio 2026, data di presentazione e valutazione dell’offerta. Dopo la scadenza del documento, la Fondazione le aveva richiesto un nuovo DURC e l’aveva esclusa perché, al momento dell’affidamento, il nuovo documento non era ancora disponibile. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 94 d.lgs. 36/2023 e dei principi di certezza del diritto, sostenendo che le era stato imposto un obbligo non previsto; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, illogicità e contraddittorietà, poiché la documentazione originaria era stata ritenuta regolare e la richiesta di rinnovo era stata presentata il primo giorno utile; violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e carenza istruttoria, per non avere l’amministrazione considerato l’impossibilità di ottenere prima il nuovo DURC e il ritardo imputabile all’ente previdenziale; violazione del legittimo affidamento, sviamento e abuso di potere; violazione della parità di trattamento e della trasparenza. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per la perdita del servizio. La Fondazione ha sostenuto che il requisito dovesse permanere fino all’affidamento e che, in ragione dell’urgenza dell’evento, non fosse possibile attendere l’esito della nuova verifica contributiva. Il TAR ha altresì rilevato la tardività e inutilizzabilità della produzione documentale depositata il 22 maggio 2026.

La decisione

La domanda demolitoria è stata dichiarata improcedibile perché il servizio era stato integralmente eseguito dalla controinteressata e non residuava un’utilità concreta nell’ottenere l’affidamento. Il TAR ha comunque accertato l’illegittimità degli atti impugnati, ritenendo fondati i primi due motivi, con assorbimento degli ulteriori. Il requisito di regolarità contributiva deve permanere durante la procedura e fino alla stipula, ma nel caso concreto la ricorrente non era priva del requisito: il DURC originario era valido al momento della partecipazione e della valutazione dell’offerta; il nuovo documento era stato richiesto il primo giorno utile successivo alla scadenza ed aveva poi attestato la regolarità contributiva con decorrenza dalla data della richiesta. Il ritardo nel rilascio non era imputabile alla ricorrente e il mero stato di verifica sulla piattaforma non giustificava l’esclusione, in assenza di contestazioni sulla regolarità, successivamente accertata. Neppure l’urgenza dell’affidamento poteva legittimare l’esclusione, poiché l’amministrazione avrebbe dovuto programmare per tempo la procedura. La domanda risarcitoria è stata accolta per equivalente: esclusa la reintegrazione in forma specifica, il TAR ha riconosciuto il nesso causale tra esclusione illegittima e perdita del servizio. Non è stata accolta la richiesta di 98.000 euro, perché non adeguatamente provata; il danno, ritenuto certo ma di difficile quantificazione, è stato liquidato equitativamente in 5.000 euro, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. La Fondazione è stata condannata alle spese di lite in 2.000 euro; spese irripetibili nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    L’art. 94 D.lgs. 36/2023, al suo sesto comma, prevede l’esclusione dell’operatore economico che ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

    La mancanza di regolarità contributiva, quando accertata nei termini previsti, costituisce causa di esclusione; nel caso concreto, tuttavia, non risultava una carenza sostanziale del requisito.

  • art. 96 d.lgs. 36/2023

    Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

    I requisiti generali devono essere posseduti continuativamente durante la procedura e fino alla stipula del contratto; l’obbligo di verifica non consente però di escludere l’operatore quando la regolarità contributiva sia effettiva e il ritardo nella disponibilità del documento non sia imputabile al concorrente.

  • art. 1 Allegato II.10 d.lgs. 36/2023

    Individua come gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    La gravità della violazione contributiva rilevante ai fini dell’esclusione è collegata alle irregolarità ostative al rilascio del DURC.

  • art. 31 d.l. 69/2013

    Il DURC avrebbe validità per 120 giorni e la richiesta del DURC sarebbe effettuabile solo alla scadenza del precedente documento.

    Il TAR valorizza la circostanza, dedotta e documentata nel caso concreto, che la nuova richiesta era stata presentata il primo giorno utile successivo alla scadenza del precedente DURC.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione; il motivo è stato assorbito dopo l’accoglimento delle censure principali.

  • art. 73, commi 1 e 3, c.p.a.

    Nel rito applicabile alla controversia, caratterizzato da termini dimidiati, la produzione documentale depositata il 22 maggio 2026 è stata dichiarata tardiva e inutilizzabile; la richiesta di accesso presentata il 27 aprile non giustificava il deposito tardivo.

  • art. 120 c.p.a.

    È stato applicato il rito speciale in materia di procedure di affidamento.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Il richiedente il risarcimento che necessiti di documenti dell’amministrazione deve utilizzare, in caso di diniego o esibizione incompleta, gli strumenti processuali di accesso previsti dalla disposizione, non potendo chiedere per la prima volta in udienza un ordine di esibizione per supplire al proprio onere probatorio.

  • art. 1226 c.c.

    Il giudice può liquidare il danno con valutazione equitativa quando l’esistenza del danno è certa ma ne risulta difficile la precisa quantificazione.

    In presenza di danno certo, ma non rigorosamente quantificato e di difficile determinazione per la peculiarità del servizio, il giudice può procedere a liquidazione equitativa, valorizzando i dati disponibili nel processo.

Massime di principio

  • La regolarità contributiva costituisce requisito generale che l’operatore economico deve possedere continuativamente dalla presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto e, successivamente, per tutta la fase esecutiva; la stazione appaltante deve pertanto verificarne la permanenza durante l’intero arco temporale rilevante.
  • Il DURC rilasciato dall’autorità competente ha natura di certificazione vincolante per la stazione appaltante quanto all’accertamento della regolarità contributiva; l’amministrazione non può sostituire al dato certificativo una propria valutazione sostanziale della posizione previdenziale.
  • La mera indisponibilità temporanea del nuovo DURC o la presenza dell’esito “in verifica” sulla piattaforma non giustificano l’esclusione dell’operatore quando il DURC precedente era regolare al momento della partecipazione e della valutazione dell’offerta, il nuovo documento sia stato richiesto il primo giorno utile e la regolarità contributiva sia stata successivamente accertata.
  • L’urgenza di procedere all’affidamento non consente alla stazione appaltante di escludere un concorrente che risulti in possesso del requisito sostanziale; l’amministrazione deve programmare per tempo la procedura e non può imputare all’operatore le conseguenze della tardiva organizzazione dell’affidamento.
  • Quando il servizio oggetto della gara è stato integralmente eseguito da altro operatore, la domanda di annullamento è improcedibile per carenza di utilità satisfattiva, ma può residuare l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini della domanda risarcitoria.
  • Il danno derivante dall’esclusione illegittima del primo graduato può essere liquidato equitativamente quando la sua esistenza sia certa, ma l’importo non sia rigorosamente provato e risulti di difficile determinazione; la liquidazione non può però fondarsi su stime meramente assertive del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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