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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22075/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda un immobile in Lucignano, originariamente di proprietà di un imprenditore poi fallito. Il Tribunale aveva accertato che la società occupava l’immobile senza titolo, condannandola al rilascio e al pagamento di un’indennità/risarcimento per l’indebita occupazione, quantificata in euro 3.000 mensili dalla diffida fino al rilascio. In appello la società aveva sostenuto, tra l’altro, che la sublocazione fosse opponibile alla procedura, che il curatore fosse subentrato nel rapporto locativo ex art. 80 l.fall., che la disciplina dell’art. 560 c.p.c. e delle norme fallimentari fosse stata male applicata e che fosse ingiustificata la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. In cassazione ha riproposto sei motivi: violazione dell’art. 2923 c.c. per l’opponibilità del contratto; violazione dell’art. 560 c.p.c. per l’asserito subentro in un contratto anteriore; violazione dell’art. 80 l.fall. per il mancato esercizio del recesso da parte del curatore; violazione degli artt. 105 e 107 l.fall. in relazione alla motivazione sulla responsabilità aggravata; violazione degli artt. 96 e 132 c.p.c. per motivazione asseritamente generica; violazione degli artt. 1223, 1226 e 2043 c.c. e dell’art. 132 c.p.c. per difetto di prova del danno da occupazione sine titulo e per la supposta motivazione solo sul quantum e non sull’an.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché non si confrontavano con gli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d’appello, che aveva qualificato il contratto del 15/6/2011 come nuovo e distinto contratto di sublocazione stipulato in pendenza della procedura esecutiva immobiliare, escluso l’esistenza di un contratto opponibile alla massa e valorizzato l’assenza di potere dispositivo del soggetto che aveva concesso il bene. Ha poi ritenuto infondato il quinto motivo sulla responsabilità aggravata, affermando che la motivazione non era apparente né illogica e che la valutazione dell’elemento soggettivo ex art. 96 c.p.c. è di merito. Ha infine respinto i motivi sul danno da occupazione senza titolo, richiamando il principio secondo cui il proprietario deve allegare e provare la concreta perdita di godimento e lo specifico pregiudizio economico, anche mediante presunzioni; nel caso concreto tali allegazioni erano state effettuate dalla curatela e la Corte di merito aveva correttamente quantificato il danno sulla base della perdita della possibilità di locare l’immobile a terzi. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2923 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’opponibilità del contratto al pignoramento; la Corte non lo ha applicato perché ha escluso in fatto l’esistenza di un contratto opponibile alla massa e ha ritenuto il motivo non confrontato con il decisum.

  • art. 560 c.p.c.

    la Corte ha escluso che la norma fosse applicabile nel senso prospettato dalla ricorrente, poiché la scrittura del 15/6/2011 è stata qualificata come nuovo e distinto contratto di sublocazione stipulato in pendenza della procedura esecutiva immobiliare.

  • art. 80 l.fall.

    è stata ritenuta impropria la sua invocazione, perché presuppone l’esistenza di un contratto opponibile alla massa; tale presupposto è stato escluso.

  • art. 105 l.fall.

    richiamato nel motivo sulla responsabilità aggravata; la Corte ha ritenuto il motivo non pertinente rispetto alla ratio della decisione di merito.

  • art. 107 l.fall.

    richiamato nel motivo sulla responsabilità aggravata e ritenuto non decisivo rispetto al contesto argomentativo della sentenza impugnata.

  • art. 96 c.p.c.

    la responsabilità aggravata può fondarsi sulla manifesta infondatezza dell’impugnazione; la valutazione dell’elemento soggettivo è di fatto e resta insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non apparente, sia in relazione alla responsabilità aggravata sia con riguardo al danno da occupazione.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per contestare il risarcimento; la Corte ha confermato che il danno da occupazione senza titolo può consistere nella perdita del godimento e di occasioni redditizie.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno; la Corte ha ritenuto legittima la quantificazione sulla base degli elementi di causa.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della pretesa risarcitoria da occupazione sine titulo; la Corte ha ribadito la necessità di allegazione e prova del pregiudizio subito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in relazione all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto, se dovuto, dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono scrutinabili censure che presuppongano una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata in appello, se la sentenza impugnata ha già qualificato il rapporto come nuovo contratto stipulato in pendenza della procedura e ha escluso l’esistenza di un titolo opponibile alla massa.
  • L’art. 80 l.fall. presuppone un contratto di locazione opponibile alla massa; se tale opponibilità è esclusa in fatto, è improprio invocare il mancato recesso del curatore come fonte di subentro nel rapporto.
  • In materia di occupazione senza titolo di immobile, il proprietario deve allegare e, se contestato, provare la concreta perdita di godimento e lo specifico pregiudizio economico, anche tramite presunzioni e massime di esperienza; il danno non è automaticamente in re ipsa.
  • La liquidazione del danno da occupazione abusiva può essere parametrata alla perdita della possibilità di locare o valorizzare il bene sul mercato, purché il giudice dia conto degli elementi fattuali che sorreggono la quantificazione.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può poggiare sulla manifesta infondatezza dell’impugnazione; l’accertamento dell’elemento soggettivo è valutazione di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge.
  • Una motivazione non è apparente solo perché sinteticamente espressa: è sufficiente se consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice e la ragione della statuizione.

Come è indicizzato

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