Cassazione Civile, Ordinanza n. 16848/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo e la cartella esattoriale, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione dell’atto presupposto relativo a ICI per gli anni 2005 e 2006. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la CTR aveva rigettato l’appello ritenendo, da un lato, non ammissibile il ricorso avverso il ruolo e l’estratto di ruolo e, dall’altro, che la cartella fosse stata ritualmente notificata a un soggetto qualificatosi come cognato della destinataria e comunque non impugnata. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992 per l’assunta non impugnabilità dell’estratto di ruolo; 2) vizio di motivazione per adesione meramente apodittica alla decisione di primo grado; 3) violazione dell’art. 145 c.p.c. per invalidità della notifica della cartella a soggetto non rientrante tra quelli indicati e per mancata prova delle ricerche del destinatario; 4) vizio motivazionale per non aver considerato che gli importi dovuti per l’anno 2006 sarebbero stati già pagati. Nelle more, la ricorrente aveva inoltre dedotto di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e alla rottamazione bis, depositando documentazione di pagamento e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o comunque di estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il processo estinto. Ha ritenuto che, a fronte della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016, dell’avvenuta comunicazione dell’esattore e della successiva rinuncia al ricorso da parte della contribuente, il giudizio di cassazione dovesse essere dichiarato estinto. Ha precisato che, quando il debitore è ricorrente, la dichiarazione di avvalersi della definizione con impegno a rinunciare al giudizio, seguita dalla comunicazione positiva dell’agente della riscossione, integra una rinuncia disciplinata direttamente dalla legge; per l’effetto le spese restano compensate. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti dalla sopravvenuta estinzione.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma sulla giurisdizione/impugnabilità degli atti nel processo tributario, in relazione alla pretesa impugnabilità dell’estratto di ruolo
richiamato nel primo motivo per sostenere che l’estratto di ruolo e la cartella prodromica fossero atti impugnabili
richiamato nel terzo motivo per contestare la validità della notificazione della cartella esattoriale effettuata a soggetto ritenuto non legittimato a riceverla
richiamato nel terzo motivo con riferimento alle formalità richieste per la notifica e alle ricerche del destinatario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicata come norma di ricorso per i motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicata come norma di ricorso per il vizio di motivazione/ nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
indicata come norma di ricorso per il vizio motivazionale
comma 1, comma 2, comma 3
la Corte ne ricava che la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, se accompagnata dalla dichiarazione del debitore e dalla comunicazione dell’esattore, comporta l’estinzione del giudizio quando il contribuente ricorrente rinunci al ricorso; non occorre una successiva attestazione di regolarità del pagamento da parte dell’Ufficio
richiamato nel contesto fattuale per la successiva adesione della contribuente a una diversa definizione agevolata, senza che ciò incida autonomamente sulla decisione
art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016
la comunicazione dell’agente della riscossione, successiva alla dichiarazione di adesione, è il presupposto procedurale per l’effetto estintivo del giudizio
richiamato dalla ricorrente a sostegno della compensazione delle spese, ma la Corte afferma che la disciplina speciale della definizione agevolata prevale nel caso esaminato
Massime di principio
- Quando il debitore contribuente, parte ricorrente in cassazione, aderisce a una definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e la procedura si perfeziona con la comunicazione positiva dell’agente della riscossione, la successiva rinuncia al ricorso produce l’estinzione del giudizio per effetto della disciplina speciale.
- Nell’ipotesi di definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, se il contribuente è ricorrente non è necessaria una ulteriore attestazione dell’Ufficio circa la regolarità dei pagamenti per far operare l’effetto estintivo, quando dalla documentazione risulti la dichiarazione di adesione, la comunicazione dell’esattore e la rinuncia.
- La sopravvenuta estinzione del giudizio per definizione agevolata assorbe l’esame dei motivi di ricorso originariamente proposti, inclusi quelli relativi all’impugnabilità dell’estratto di ruolo, alla validità della notifica e alla motivazione della sentenza impugnata.
- In caso di estinzione del giudizio conseguente alla definizione agevolata dei carichi fiscali, le spese di lite restano compensate e non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →