Sentenza n. 3093/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare, del decreto Prot. n. 353/2025 del 7 gennaio 2026 del Questore della Provincia di Napoli, recante revoca di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti e il diniego di aggiornamento del predetto titolo autorizzatorio, e di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Napoli recante la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il diniego di aggiornamento del titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, presente in Italia da quindici anni e dichiarato incensurato, ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, adottata sulla base di tre segnalazioni relative a lesioni personali e rapina, violazione della disciplina sul reddito di cittadinanza e violenza sessuale aggravata. Ha dedotto la violazione dell’art. 9 d.lgs. 286/1998, nonché difetto di istruttoria, dei presupposti e della motivazione. In particolare, ha contestato che l’amministrazione avesse equiparato automaticamente le mere segnalazioni a elementi dimostrativi della pericolosità sociale, senza considerare che una delle vicende penali era stata archiviata e che in altro procedimento era intervenuta assoluzione, né valutare concretamente la sua condotta, personalità, durata del soggiorno e integrazione sociale, familiare e lavorativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. L’art. 9 d.lgs. 286/1998 consente la revoca del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti quando vengano meno le condizioni per il rilascio, tra cui l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Tuttavia, la valutazione della pericolosità deve fondarsi su fatti accertati e su una puntuale istruttoria, potendo anche riguardare un soggetto formalmente incensurato, ma non può risolversi nel mero richiamo a segnalazioni prive di condanne, soprattutto quando una di esse risulti archiviata. Il provvedimento non conteneva ulteriori elementi concreti sugli episodi né una valutazione effettiva della personalità dell’interessato; inoltre, non considerava la durata del soggiorno in Italia e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo richiesti dalla norma. L’annullamento è disposto con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
“il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”
La revoca del permesso per lungo soggiornanti presuppone una concreta valutazione della pericolosità sociale, basata su fatti accertati e accompagnata dalla considerazione della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero; il mero rilievo di segnalazioni non è sufficiente.
art. 380 c.p.p.
Richiamato dall’art. 9 d.lgs. 286/1998 tra i parametri relativi alle eventuali condanne, anche non definitive, rilevanti nella valutazione della pericolosità.
art. 381 c.p.p.
Richiamato dall’art. 9 d.lgs. 286/1998, limitatamente ai delitti non colposi, tra i parametri relativi alle eventuali condanne rilevanti nella valutazione della pericolosità.
artt. 1, 4 e 16 d.lgs. 159/2011
Richiamati dall’art. 9 d.lgs. 286/1998 quali riferimenti per considerare l’eventuale appartenenza dello straniero alle categorie soggette a misure di prevenzione.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondata sul venir meno del requisito di non pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, richiede una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale dell’interessato.
- Le mere segnalazioni di reato, non seguite da condanne e prive di ulteriori elementi istruttori sugli episodi e sulla personalità dell’interessato, non possono fondare da sole la revoca del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti.
- La formale incensuratezza non esclude in astratto la possibilità di accertare la pericolosità sociale, ma impone all’amministrazione una puntuale istruttoria su fatti relativi alla condotta di vita e alla personalità dello straniero.
- Nella valutazione finalizzata alla revoca del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti, l’amministrazione deve considerare anche la durata del soggiorno in Italia e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero; tali elementi non possono essere aprioristicamente esclusi o ritenuti insussistenti sulla sola base di segnalazioni di reato.
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