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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01456/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: vizio di motivazione (mancanza o apparente motivazione) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con richiamo all'art. 192, comma 2, c.p.p. Il ricorrente deduce contraddittorietà e lacunosità nella motivazione della Corte d'appello in ordine alla configurabilità del reato di tentata estorsione (art. 56, 629 c.p.), contestando la valutazione della credibilità della persona offesa (Francesco Digilio), l'interpretazione della relazione investigativa dell'ispettore Abbatangelo del 28/04/2019 e la valutazione degli elementi di riscontro (analisi delle spese del Digilio, assenza di acquisti di tabacco nel periodo in cui condivideva la cella, dichiarazioni discordanti rese il 13/04/2019 e il 21/06/2019). Denuncia inoltre refusi nella sentenza (uso di "rapina" anziché "estorsione") e sostiene che la Corte si sia fondata esclusivamente sul certificato medico e su dichiarazioni ritenute contraddittorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'errore nel testo (uso di "rapina" invece di "estorsione") sia un errore materiale da correggere dalla Corte d'appello di Potenza. Ha confermato che la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, circostanza non riscontrata. Ha ritenuto congrua la considerazione del certificato medico quale riscontro della violenza riportata e ha escluso che l'assenza di riscontri sugli acquisti invalidi la versione del danneggiato riguardo alle minacce e alla costrizione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Potenza per la correzione dell'errore materiale.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma che individua il vizio di motivazione quale motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la presunta carenza di motivazione non mostrava manifesti vizi o contraddizioni nella valutazione dei fatti.

  • codice di procedura penale, art. 192, commi 2 e 3

    Richiamata in relazione alla valutazione della attendibilità del dichiarante: la Corte osserva che, sebbene siano previsti riscontri, la mancanza di riscontri esterni non impedisce la valutazione positiva della credibilità della persona offesa quando non sussistono manifeste contraddizioni.

  • codice penale, art. 56

    Riguarda la disciplina del tentativo; la Corte ha confermato che la fattispecie originariamente riqualificata in tentata estorsione è correttamente configurata come tentativo, al netto dell'errore materiale terminologico.

  • codice penale, art. 629

    Norma sull'estorsione; la sentenza di merito è stata ritenuta corretta nel ritenere integrati gli elementi del tentativo di estorsione purché sostenuti dalla valutazione credibile delle minacce e delle violenze.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Prevede le spese del procedimento in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in base a questa norma.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di merito: la Cassazione non riesamina le prove se non sussistono manifeste contraddizioni o travisamenti del fatto.
  • L'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa non determina automaticamente la loro inattendibilità; un certificato medico può costituire riscontro idoneo a sostenere la versione della vittima circa violenze subite.
  • I rilievi di mera diversa valutazione del materiale probatorio attengono al merito e non giustificano, di per sé, l'annullamento in sede di legittimità.
  • Errori materiali di terminologia nella motivazione o nel dispositivo (es. uso di "rapina" invece di "estorsione") devono essere corretti dalla Corte di merito quando l'intento sostanziale della decisione è chiaro.
  • Per impugnare con successo la motivazione in Cassazione è necessario evidenziare contraddizioni manifeste, illogicità palese o travisamenti delle prove, non semplicemente proporre una diversa lettura dei fatti.

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