Cassazione Civile, Ordinanza n. 06368/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendo che la stessa fosse assistita dai requisiti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. e che fosse stata accettata ritualmente dal controricorrente anche in relazione alle spese. Ne è conseguita la dichiarazione di estinzione del giudizio ad ogni effetto di legge, senza pronuncia sul merito della controversia e senza decisione sulle questioni sostanziali poste con il ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
La controversia giunta in Cassazione è stata definita senza esame del merito: la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione l'8 gennaio 2026. La controparte controricorrente ha accettato ritualmente la rinuncia, comprendendo anche il profilo delle spese. Dalla sentenza non emergono i fatti sostanziali della lite originaria né i motivi specifici di impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, poiché il giudizio si è chiuso in rito per estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
indicato quale base normativa della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenuta validamente proposta
art. 391 c.p.c.
indicato quale base normativa per l'effetto estintivo del giudizio a seguito di rinuncia accettata
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio ad ogni effetto di legge.
- Quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso né decide il merito della controversia originaria.
- L'accettazione della rinuncia deve essere rituale e può riguardare anche il regolamento delle spese, così da chiudere integralmente il giudizio di cassazione.
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