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Sentenza

Sentenza n. 988/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Taranto n. 3110/2024, depositata e resa pubblica il 19.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3405/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 21.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.7.2025.

Giustizia amministrativa202501421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 3110/2024, relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l'inerzia del Ministero nell'eseguire la sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 3110/2024, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 21 luglio 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio economico della Carta docente per cinque anni scolastici. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il dedotto inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile e regolare il giudizio di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all'Amministrazione e il rispetto dei termini processuali, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione sostitutiva e senza compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua e richiamando l'esigenza di un uso prudente dell'istituto, anche in considerazione dell'impiego di denaro pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario; il suo oggetto è limitato alla stretta esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La regolarità del ricorso di ottemperanza è stata valutata anche alla luce della comprovata formazione del giudicato sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    ciò non sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative

    La fissazione di astreintes richiede un apprezzamento prudente e può essere negata quando, nelle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua, anche per l'incidenza dell'esborso sul denaro pubblico.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso applicabile al rito camerale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e deve essere rispettato prima dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro.

  • art. 93 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata pronunciata con distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori, anche se collegate alla vicenda definita dalla sentenza da eseguire.
  • L'esecuzione di una statuizione giudiziale costituisce un dovere inderogabile d'ufficio per la pubblica amministrazione destinataria dell'ordine e per i suoi rappresentanti e funzionari.
  • Quando il titolo giudiziale riguarda il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, l'azione esecutiva può essere iniziata solo dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia; la nomina di un dipendente dell'amministrazione debitrice non comporta la liquidazione di un compenso commissariale.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere negata quando, considerando le circostanze concrete e l'impiego di denaro pubblico, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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