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Provvedimento

Provvedimento del 01/06/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina, per le dichiarazioni 730/2014 relative al periodo d'imposta 2013, le modalità di trasmissione delle richieste di documenti e chiarimenti nell'ambito del controllo formale, prevedendo l'invio telematico ai CAF e ai professionisti che hanno rilasciato il visto di conformità e la risposta entro 30 giorni tramite CIVIS. Restano escluse le richieste su elementi soggettivi non oggetto di visto, per le quali si applicano le ordinarie modalità verso il contribuente.

Modalità telematiche per richieste di documenti e chiarimenti nel controllo formale del modello 730/2014

Modalità per le richieste di documenti e chiarimenti nel controllo formale del modello 730/2014

Il provvedimento definisce le modalità attuative, per l'assistenza fiscale relativa al periodo d'imposta 2013, delle richieste di documenti e chiarimenti connesse al controllo formale delle dichiarazioni modello 730/2014 presentate tramite CAF-dipendenti e professionisti abilitati. La disciplina riguarda in particolare le dichiarazioni con visto di conformità e coordina i rapporti tra Agenzia delle entrate, responsabili dell'assistenza fiscale e professionisti che hanno apposto il visto.

Ambito di applicazione

Il controllo formale delle dichiarazioni modello 730/2014 presentate per il periodo d'imposta 2013 dalle persone fisiche che si sono avvalse dell'assistenza fiscale dei CAF-dipendenti, dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati comprende anche la verifica della correttezza del visto di conformità rilasciato dai responsabili dei CAF e dai professionisti abilitati.

Le disposizioni si applicano ai soggetti obbligati alla conservazione delle dichiarazioni e della documentazione posta a base del visto di conformità.

Modalità di trasmissione delle richieste e dei riscontri

Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni modello 730/2014 con visto di conformità, sottoposte a controllo formale e selezionate anche per la verifica del visto, sono trasmesse in via telematica ai CAF-dipendenti e ai professionisti competenti.

I responsabili dell'assistenza fiscale ricevono l'elenco di tutte le dichiarazioni per le quali le richieste sono state inoltrate ai CAF-dipendenti.

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati devono trasmettere all'Agenzia delle entrate, in via telematica tramite il canale CIVIS, i documenti e i chiarimenti richiesti entro trenta giorni.

Esclusioni e richieste dirette al contribuente

Le disposizioni speciali non si applicano al controllo formale delle dichiarazioni modello 730/2014 per gli elementi soggettivi non oggetto di visto di conformità.

Per tali controlli, le richieste di documenti e chiarimenti sono effettuate con le stesse modalità previste per le dichiarazioni senza visto di conformità; in motivazione si chiarisce che, per ragioni di celerità amministrativa, le richieste inerenti a elementi soggettivi non coperti dal visto sono inviate direttamente ai contribuenti interessati.

Motivazioni e coordinamento normativo

Il provvedimento dà attuazione all'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 1, comma 617, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposizione applicabile all'assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014.

Secondo la motivazione, la norma primaria prevedeva che le richieste di documenti e chiarimenti relative alle dichiarazioni trasmesse tramite CAF e professionisti fossero inviate telematicamente, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto, il quale doveva trasmettere la documentazione all'Agenzia entro trenta giorni.

La disciplina tiene conto anche dell'articolo 16, comma 1, lettera d-bis), del DM n. 164 del 1999, che impone ai CAF-dipendenti di conservare copia delle dichiarazioni, dei prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità.

Limite temporale di applicazione

Le disposizioni del provvedimento si applicano esclusivamente per l'assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014.

La motivazione segnala inoltre che l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con efficacia decorrente dall'assistenza fiscale prestata nel 2015, ha modificato sostanzialmente il citato articolo 26 del DM n. 164 del 1999, rendendo quindi necessaria una disciplina specifica per il periodo precedente.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i riferimenti richiamati figurano:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67 comma 1, 68 comma 1, 71 comma 3 lettera a) e 73 comma 4;
  • Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, articoli 5 comma 1 e 6 comma 1;
  • Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, articolo 2 comma 1;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • DM 31 maggio 1999, n. 164;
  • legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  • decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

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