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Provvedimento

Provvedimento del 30/05/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna, con effetto dal 1° gennaio 2016, l’elenco degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti ai fini dell’imposta sulle transazioni finanziarie. Viene inoltre precisato che l’elenco potrà essere modificato in futuro in base alla stipula, cessazione o effettiva esecuzione di accordi internazionali.

Individuazione degli Stati o territori privi di accordi di scambio informazioni o recupero crediti ai fini dell’imposta sulle transazioni finanziarie

Individuazione degli Stati o territori privi di accordi ai fini dell’imposta sulle transazioni finanziarie

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate disciplina l’aggiornamento dell’elenco degli Stati o territori con i quali non risultano in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, come modificato il 18 marzo 2013. L’elenco ha rilievo nell’ambito dell’imposta sulle transazioni finanziarie istituita dall’articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Decorrenza e contenuto dell’elenco

Dal 1° gennaio 2016, gli Stati o territori considerati privi dei citati accordi sono quelli diversi da quelli espressamente indicati nel provvedimento. L’elenco positivo comprende:

  • Australia
  • Austria
  • Belgio
  • Bulgaria
  • Cipro
  • Corea del Sud
  • Danimarca
  • Estonia
  • Federazione russa
  • Finlandia
  • Francia
  • Germania
  • Grecia
  • India
  • Irlanda
  • Islanda
  • Lettonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Lussemburgo
  • Malta
  • Mauritius
  • Norvegia
  • Paesi Bassi
  • Polonia
  • Portogallo
  • Regno Unito
  • Repubblica ceca
  • Romania
  • San Marino
  • Slovacchia
  • Slovenia
  • Spagna
  • Svezia
  • Stati Uniti d’America
  • Ungheria

Aggiornabilità della lista

La lista può essere modificata con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in funzione:

  • dell’entrata in vigore di nuovi accordi con l’Italia che consentano lo scambio di informazioni o l’assistenza al recupero crediti;
  • della cessazione di accordi già esistenti;
  • della verifica dell’effettiva esecuzione degli accordi stessi.

Motivazioni del provvedimento

Il documento sostituisce e aggiorna l’elenco già individuato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 2013/26948 del 1° marzo 2013 e n. 2013/40010 del 29 marzo 2013. L’aggiornamento tiene conto, da un lato, dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 del Protocollo di modifica dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein, approvato con Decisione (UE) 2015/2453 dell’8 dicembre 2015; dall’altro, delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e dei relativi Protocolli tra l’Italia e Corea del Sud, Federazione Russa, Mauritius e Repubblica di San Marino.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama, tra le principali fonti normative e atti di riferimento:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate e Regolamento di amministrazione;
  • legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  • decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013;
  • decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2013;
  • direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale;
  • direttiva 2010/24/UE sull’assistenza reciproca nel recupero dei crediti;
  • Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale;
  • Decisione (UE) 2015/2453 e relativo allegato;
  • leggi di ratifica dei protocolli e delle convenzioni con Federazione Russa, Corea del Sud, Mauritius e San Marino.

Effetto operativo

L’effetto pratico del provvedimento è quello di delimitare, per il regime dell’imposta sulle transazioni finanziarie, gli Stati o territori rispetto ai quali non operano accordi internazionali idonei allo scambio di informazioni o all’assistenza al recupero crediti, con conseguente aggiornamento dell’elenco rilevante dal 1° gennaio 2016.

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