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Provvedimento

Provvedimento del 01/06/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore relative al triennio 2012-2014 e ne disciplina la comunicazione ai contribuenti tramite il "Cassetto Fiscale", anche via intermediario, PEC o avvisi telematici. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo e il ravvedimento operoso, sulla base delle disposizioni della legge n. 190/2014 e del provvedimento attuativo del 18 giugno 2015.

Comunicazioni di anomalie negli studi di settore 2012-2014

Comunicazioni di anomalie negli studi di settore per il triennio 2012-2014

Il provvedimento attua l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e individua le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore riferite al triennio 2012-2013-2014. Tali anomalie sono oggetto di comunicazione ai contribuenti interessati mediante il "Cassetto Fiscale" e, in alcuni casi, tramite intermediario o altri canali telematici.

Oggetto e finalità del provvedimento

Il documento approva la specifica tecnica, allegato n. 1, che individua le anomalie nei dati degli studi di settore previste dalla lettera e) del punto 1.1 del provvedimento direttoriale del 18 giugno 2015. Le comunicazioni sono elaborate secondo i criteri di tale specifica tecnica e rese disponibili ai soggetti interessati nel "Cassetto Fiscale".

La finalità generale è quella di promuovere l’adempimento spontaneo, migliorare la trasparenza nei rapporti con il contribuente, semplificare gli adempimenti e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, anche tramite il ravvedimento operoso in caso di errori o omissioni.

Ambito applicativo

Le comunicazioni riguardano i contribuenti cui si applicano gli studi di settore e, in particolare, le anomalie afferenti il triennio d’imposta 2012-2014. Il provvedimento precisa che le anomalie vengono comunicate ai contribuenti interessati sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità di comunicazione

Le modalità di trasmissione dipendono dalla posizione del contribuente:

  • se il contribuente, in sede di presentazione di UNICO 2015 per il periodo d’imposta 2014, ha scelto di far ricevere le comunicazioni all’intermediario e quest’ultimo ha accettato tale incarico, le comunicazioni vengono trasmesse via Entratel all’intermediario;
  • se il contribuente non ha delegato l’intermediario, l’Agenzia delle Entrate comunica agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dal contribuente che la sezione studi di settore del "Cassetto Fiscale" è stata aggiornata;
  • per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai recapiti indicati, un messaggio di posta elettronica e/o un SMS con l’avviso dell’aggiornamento del "Cassetto Fiscale".

Quadro motivazionale richiamato nel provvedimento

La motivazione richiama il fatto che l’articolo 1, comma 636, della legge n. 190/2014 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

Il provvedimento del 18 giugno 2015 aveva già disciplinato le modalità di messa a disposizione di tali elementi e informazioni, anche tramite strumenti informatici, con riferimento agli studi di settore e in un’ottica anche preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Riferimenti normativi essenziali

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia;
  • lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate e il Regolamento di amministrazione;
  • il DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • il DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • il DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • il DPR 10 novembre 1997, n. 442;
  • il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 13;
  • la legge 8 maggio 1998, n. 146, articoli 10 e 10-bis;
  • il DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • il decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
  • il DPR 31 maggio 1999, n. 195;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • la legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 634 a 636;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 83317 del 18 giugno 2015.

Pubblicazione ed efficacia

Il documento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 1 giugno 2016, e reca la sottoscrizione del Direttore dell’Agenzia Rossella Orlandi.

Testo integrale

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