Provvedimento del 20/05/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento individua gli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti a trattare le istanze di interpello sui nuovi investimenti e a verificare la corretta applicazione delle risposte rese, con regole specifiche per contribuenti ordinari, soggetti in adempimento collaborativo, investimenti di gruppi e soggetti non residenti.
Individuazione degli uffici competenti per l'interpello sui nuovi investimenti e per la verifica delle risposte
Individuazione degli uffici competenti per l'interpello sui nuovi investimenti
Il provvedimento attua l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e disciplina l'individuazione degli uffici competenti sia per la trattazione delle istanze di interpello sui nuovi investimenti sia per la successiva verifica della corretta applicazione delle risposte rese. Esso fornisce indicazioni operative per l'esercizio dell'istituto.
Ufficio competente per la trattazione delle istanze
Le istanze di interpello sui nuovi investimenti sono, in via generale, presentate alla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle entrate, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti.
Sono previste però alcune ipotesi specifiche:
- per i contribuenti che hanno avuto accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, l'istanza è presentata all'Ufficio della Direzione Centrale Accertamento competente per la gestione delle attività relative a tale regime;
- nel caso di investimenti realizzati da più soggetti, come gruppi di società o raggruppamenti di imprese, l'istanza è comunque trattata dalla Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti, anche se uno o più partecipanti hanno accesso al regime dell'adempimento collaborativo.
Gli uffici indicati sono altresì competenti a svolgere, ove necessario, gli accessi e le interlocuzioni previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2015, potendo avvalersi anche degli uffici territorialmente competenti in ragione della sede di svolgimento dell'impresa o della stabile organizzazione interessate dall'attività istruttoria.
Ufficio competente per la verifica della corretta applicazione delle risposte
La verifica della corretta applicazione delle risposte rese alle istanze di interpello sui nuovi investimenti spetta, in via ordinaria, alla Direzione Provinciale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente.
Per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro, la competenza è attribuita all'Ufficio Grandi Contribuenti o all'Ufficio controlli Fiscali incardinati presso la Direzione Regionale.
Sono previste regole particolari anche per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia:
- la competenza alla verifica spetta alla Direzione Provinciale, oppure all'Ufficio Grandi Contribuenti o all'Ufficio controlli Fiscali presso la Direzione Regionale;
- il criterio di collegamento è il domicilio fiscale dell'impresa che effettua l'investimento o del soggetto il cui patrimonio è oggetto dell'investimento.
Se il contribuente ha avuto accesso al regime dell'adempimento collaborativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, la verifica della corretta applicazione dei pareri resi è affidata alla Direzione Centrale Accertamento, Ufficio Cooperative Compliance.
Motivazioni dell'intervento
Il documento richiama che l'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto una nuova tipologia di interpello sui nuovi investimenti e che il comma 6 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia la definizione degli uffici competenti per il rilascio della risposta e per la verifica successiva. Il provvedimento è quindi adottato per dare attuazione a tale previsione e rendere agevole l'esercizio del diritto di interpello.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra le principali fonti:
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000;
- lo Statuto dell'Agenzia delle Entrate;
- il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate;
- i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del 6 aprile 2009, del 30 dicembre 2010 e del 28 gennaio 2011;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 27, commi da 9 a 14, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 11 marzo 2014, n. 23;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
- il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 aprile 2016 sulle modalità applicative dell'interpello sui nuovi investimenti.
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento è datato Roma, 20 maggio 2016, ed è sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia Rossella Orlandi. È precisato che la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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