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Provvedimento

Provvedimento del 06/06/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce come le microimprese ammesse alla zona franca nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possono utilizzare le agevolazioni fiscali, tramite modello F24 telematico. Stabilisce anche i controlli dell’Agenzia delle entrate, lo scarto degli F24 irregolari e il coordinamento con i dati trasmessi dal Ministero dello sviluppo economico.

Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni per le microimprese nella zona franca lombarda colpita dal sisma del 2012

Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni per la zona franca lombarda

Il provvedimento disciplina la fruizione delle agevolazioni riconosciute alle microimprese localizzate nella zona franca istituita nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Lo scopo è regolare le modalità operative di utilizzo del beneficio, assicurando che sia fruito nei limiti dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico.

Ambito dell’agevolazione

Le agevolazioni richiamate sono quelle previste dall’articolo 1, commi da 445 a 453, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il documento precisa che esse riguardano le microimprese localizzate nella zona franca comprendente i comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 2012.

La motivazione richiama inoltre che:

  • il comma 450 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 riconosce l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP e dall’IMU;
  • l’esenzione opera esclusivamente per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 208/2015;
  • il comma 453 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del decreto ministeriale 10 aprile 2013 relativo alle Zone Franche Urbane.

Modalità di utilizzo tramite modello F24

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24.

Il provvedimento stabilisce che:

  • il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
  • in caso di presentazione con modalità diverse, l’operazione è soggetta a scarto;
  • con separata risoluzione viene istituito il codice da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni di compilazione.

Flusso informativo tra Ministero e Agenzia delle entrate

Il Ministero dello sviluppo economico trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate:

  • i dati identificativi di ciascun beneficiario;
  • l’importo dell’agevolazione concessa;
  • le eventuali variazioni intervenute.

Il provvedimento prevede quindi un collegamento tra concessione del beneficio e sua fruizione mediante compensazione nei versamenti.

Variazioni dei dati e decorrenza della fruizione

In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse o dell’importo dell’agevolazione concessa, il modello F24 può essere presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione delle variazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia.

Controlli dell’Agenzia delle entrate e scarto degli F24

Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati sulla base dei dati comunicati dal Ministero.

Il modello F24 è scartato nei seguenti casi:

  • se l’importo dell’agevolazione utilizzata risulta superiore all’ammontare del beneficio residuo;
  • se l’impresa non rientra nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il provvedimento precisa inoltre che, in caso di scarto per superamento del beneficio residuo, i pagamenti contenuti nel modello si considerano non effettuati.

Finalità di contenimento entro il beneficio complessivo concesso

La motivazione chiarisce che il provvedimento è adottato per definire modalità e termini di fruizione delle agevolazioni, garantendo che l’utilizzo avvenga entro il limite dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico.

L’Agenzia delle entrate verifica quindi, per ogni F24, che l’agevolazione utilizzata non superi il beneficio residuo, cioè l’importo complessivamente concesso al netto di quanto già fruito con precedenti modelli F24.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • legge 27 dicembre 2006, n. 296, articoli 1, commi 340 e seguenti, sulle Zone Franche Urbane;
  • decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 37;
  • decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013;
  • legge 28 dicembre 2015, n. 208, articoli 1, commi 445-453;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17 e seguenti sui versamenti unitari con compensazione.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento indica che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La data indicata è Roma, 6 giugno 2016.

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