Sentenza n. 3843/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che, definendo un giudizio di ottemperanza, aveva disposto il pagamento delle somme dovute dal Comune e compensato integralmente le spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario di un immobile già utilizzato dal Comune come asilo nido e scuola materna aveva promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Comune al pagamento di canoni locatizi e oneri condominiali, per oltre 7.600 euro, relativi al periodo maggio 2013-novembre 2014. Il TAR aveva ordinato l'integrale esecuzione della sentenza civile, con pagamento delle somme dovute, interessi e rivalutazione, ma aveva compensato le spese legali in ragione della limitata attività difensiva richiesta. L'interessato ha appellato la sentenza limitatamente alla compensazione delle spese, deducendo l'abnorme violazione del principio della soccombenza. Il Comune ha eccepito la tardività dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato l'appello irricevibile. La sentenza del TAR era stata pubblicata il 19 maggio 2025; trattandosi di sentenza resa in un giudizio di ottemperanza, soggetto al rito camerale, il termine per l'impugnazione doveva essere dimezzato ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a. Il termine ordinario semestrale risultava pertanto ridotto a tre mesi e, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 19 settembre 2025. Poiché l'appello era stato notificato soltanto il 20 dicembre 2025, esso era tardivo. Il giudice ha precisato che le eccezioni al dimezzamento dei termini previste dall'art. 87, comma 3, c.p.a. riguardano la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti esclusivamente nei giudizi di primo grado, non anche l'appello. Le spese del giudizio d'appello sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni esaminate.
Norme richiamate
art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a.
"giudizio di ottemperanza"
Il giudizio di ottemperanza rientra tra i procedimenti da trattare in camera di consiglio.
art. 87, comma 3, c.p.a.
"tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti"
Nel giudizio di ottemperanza il dimezzamento riguarda anche il termine per proporre appello; le eccezioni al dimezzamento operano soltanto nel giudizio di primo grado e per gli atti espressamente indicati.
artt. 91 ss. c.p.a.
La disciplina generale delle impugnazioni deve essere coordinata con il dimezzamento dei termini previsto per i procedimenti camerali.
artt. 112 ss. c.p.a.
La disciplina del giudizio di ottemperanza conferma l'inquadramento del relativo procedimento nel rito camerale, con applicazione dei termini processuali dimidiati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, in quanto procedimento da trattare in camera di consiglio, il termine ordinario per proporre appello avverso la sentenza di primo grado è dimezzato ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.; il termine lungo semestrale è pertanto ridotto a tre mesi, oltre agli effetti della sospensione feriale ove applicabile.
- Le eccezioni al dimezzamento dei termini previste dall'art. 87, comma 3, c.p.a. per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti operano esclusivamente nel giudizio di primo grado e non si estendono alla notificazione dell'appello.
- L'appello proposto oltre il termine dimidiato previsto per le sentenze rese nel giudizio di ottemperanza è irricevibile, senza che possano assumere rilievo le questioni di merito relative alla sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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