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Sentenza

Sentenza n. 5285/2026 - Napoli, Sezione 6

Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio – inadempimento formatosi nel procedimento di rilascio del titolo di soggiorno ex art. 22 del D. Lgs. n. 286/1998;

Giustizia amministrativa202603411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento asseritamente formatosi nel procedimento di formalizzazione dell'ingresso in Italia e di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ricorso contro l'inerzia dell'amministrazione, sostenendo che non fosse stato adottato alcun provvedimento conclusivo del procedimento relativo alla pratica di ingresso in Italia e alla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 22 d.lgs. 286/1998. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, deducendo di avere già adottato, il 7 maggio 2025, un provvedimento di revoca del nulla osta, anteriore alla proposizione del ricorso, notificato e depositato il 28 maggio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La revoca del nulla osta, adottata prima della proposizione del ricorso, costituisce una manifestazione di volontà provvedimentale idonea a chiudere la fattispecie procedimentale e rappresenta un implicito atto ostativo alla definizione positiva del procedimento, sia mediante sottoscrizione del contratto di soggiorno sia mediante rilascio di un permesso per attesa occupazione. Ne consegue che, al momento della proposizione del ricorso, mancava ab origine il presupposto fattuale indispensabile per un'azione avverso il silenzio-inadempimento. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    con il presente ricorso, notificato e depositato in data 28 maggio 2026, il ricorrente ha agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso l’inerzia asseritamente serbata dall’amministrazione che non avrebbe adottato alcun provvedimento conclusivo del procedimento volto a formalizzare la pratica di ingresso in Italia e di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato

    La controversia riguarda il procedimento di ingresso e rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato previsto dall'art. 22 d.lgs. 286/1998; tuttavia, la decisione di inammissibilità dipende dal fatto che il procedimento era già stato definito mediante revoca del nulla osta.

  • art. 117 c.p.a.

    Ritenuto che il presente ricorso ex art. 117 c.p.a. vada dichiarato inammissibile, in quanto, prima della proposizione del presente ricorso, l’amministrazione aveva già disposto la revoca del nulla osta che, come già rilevato dalla Sezione in casi analoghi, “costituisce ex se manifestazione di volontà provvedimentale tale da “chiudere” la fattispecie procedimentale…costituendo implicito atto ostativo alla definizione positiva del procedimento (con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero con il rilascio di un permesso per attesa occupazione)”

    L'azione contro il silenzio è inammissibile quando, prima della sua proposizione, l'amministrazione abbia adottato un provvedimento che manifesti la propria volontà e chiuda il procedimento, anche se tale provvedimento non consiste nella definizione positiva richiesta dall'interessato.

  • art. 31 c.p.a.

    con il presente ricorso, notificato e depositato in data 28 maggio 2026, il ricorrente ha agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso l’inerzia asseritamente serbata dall’amministrazione che non avrebbe adottato alcun provvedimento conclusivo del procedimento volto a formalizzare la pratica di ingresso in Italia e di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato

    L'azione di accertamento dell'obbligo di provvedere presuppone che, al momento della proposizione del ricorso, sussista effettivamente un'inerzia amministrativa; tale presupposto manca quando il procedimento sia già stato definito da un provvedimento espresso.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile per carenza ab origine del suo presupposto fattuale quando, prima della proposizione del ricorso, l'amministrazione abbia già adottato un provvedimento espresso nel procedimento.
  • La revoca del nulla osta costituisce una manifestazione di volontà provvedimentale idonea a chiudere la fattispecie procedimentale e vale come atto ostativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o al rilascio di un permesso per attesa occupazione.
  • L'adozione di un provvedimento sfavorevole non equivale a silenzio-inadempimento: l'interessato deve eventualmente contestare l'atto espresso con l'azione appropriata, non utilizzare il rito sul silenzio per ottenere una nuova definizione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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