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Provvedimento

Deliberazione n. 686 del 13/11/2025

Provvedimento del 13 novembre 2025

Garante Privacy686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali. L'intervento mira a impedire l'ulteriore diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e a imporre la conservazione dell'eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi. Il provvedimento è una ratifica ex post dell'azione d'urgenza adottata entro le 48 ore previste dalla disciplina speciale sul revenge porn.

Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale potenzialmente riconducibile a revenge porn segnalato dall'interessato

Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due determinazioni d'urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L'intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.

Presupposti della segnalazione e ambito applicativo

La persona interessata ha comunicato di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. La disciplina richiamata riguarda i casi in cui registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.

Provvedimenti urgenti adottati il 7 novembre 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto in via d'urgenza con le determinazioni nn. 425 e 426 del 7 novembre 2025. I provvedimenti hanno disposto:

  • l'ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l'obbligo di adottare modalità di conservazione idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all'Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 13 novembre 2025, il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 425/2025 e 426/2025. La ratifica conferma l'efficacia delle misure già adottate in via d'urgenza dal dirigente competente, nell'ambito della procedura speciale prevista per il contrasto alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.

Riferimenti normativi essenziali

Il provvedimento richiama:

  • l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni e a decidere entro 48 ore;
  • gli artt. 143 e 144 del Codice, richiamati come base del potere decisionale dell'Autorità;
  • l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l'adozione urgente di misure da parte del dirigente competente, salva successiva ratifica da parte del Garante.

Non risultano irrogate sanzioni pecuniarie né disposte ulteriori misure correttive oltre all'ingiunzione di blocco della diffusione e alla prescrizione di conservazione probatoria del materiale eventualmente acquisito in chiaro.

Punti principali

Segnalazione e presupposti dell'intervento

L'interessato ha segnalato al Garante la possibile diffusione, attraverso Instagram e Telegram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, rientranti nell'ambito dell'art. 144-bis del Codice privacy. La segnalazione ha attivato il potere di intervento rapido dell'Autorità nei casi di c.d. revenge porn.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Con le determinazioni nn. 425 e 426 del 7 novembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato alle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Alle stesse società è stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 13 novembre 2025, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 425/2025 e 426/2025, confermando quindi le misure adottate d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Normativa richiamata

Il provvedimento richiama l'art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina la segnalazione e l'intervento del Garante entro 48 ore, nonché l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019 sulle procedure interne urgenti. Sono richiamati anche gli articoli 143 e 144 del Codice come base del potere decisionale dell'Autorità.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenti e blocco del trattamentoconservazione dei datipubblica amministrazione

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