Ordinanza n. 2163/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2451/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. II, n. 2451/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dall'operatore economico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'operatore economico ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la sospensione dell'atto amministrativo contestato. Dalla pronuncia non emergono gli specifici motivi di legittimità dedotti; il Consiglio di Stato dà atto soltanto che le censure prospettate non apparivano, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, idonee a superare le determinazioni amministrative assunte. Quanto al periculum in mora, l'appellante faceva valere un interesse pretensivo, non diretto a procrastinare una situazione attuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando sostanzialmente il diniego di tutela cautelare pronunciato dal TAR. Ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla gestione razionale e sicura dello spazio pubblico, anche perché la posizione del privato aveva natura pretensiva e quindi non riguardava la conservazione di una situazione attuale. Ha inoltre rilevato che, allo stato della sommaria cognizione propria della fase cautelare, le censure non presentavano un fumus boni iuris sufficiente a superare le determinazioni dell'amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale; l'appello è stato esaminato e respinto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'interesse alla gestione razionale e sicura dello spazio pubblico può prevalere sull'interesse pretensivo del privato, soprattutto quando la domanda cautelare non mira a conservare una situazione attuale ma a ottenere anticipatamente un'utilità nuova.
- La natura pretensiva dell'interesse azionato incide sulla valutazione del periculum in mora: l'assenza di una situazione attuale da procrastinare può escludere o attenuare il rischio di danno grave e irreparabile.
- L'appello cautelare deve essere respinto quando, sulla base della sommaria cognizione propria della fase cautelare, le censure dedotte non risultino idonee a superare le determinazioni amministrative contestate e manchi un fumus boni iuris sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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