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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1404

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1404 della Commissione del 3 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32023R1404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce dazi antidumping definitivi sui fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Cina, a seguito di un’inchiesta avviata nel 2022 e di misure provvisorie adottate nel gennaio 2023. La Commissione conclude che le importazioni cinesi hanno praticato dumping, causando un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, soprattutto tramite forte pressione sui prezzi e contrazione della redditività. Sono inoltre disciplinate la riscossione dei dazi provvisori, le condizioni per i dazi individuali e l’eventuale estensione a nuovi esportatori.

Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’UE di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di fusti, recipienti, barili, serbatoi, botti e contenitori simili, riutilizzabili, in acciaio inossidabile, con corpo pressoché cilindrico e spessore pari o superiore a 0,5 mm, di capacità pari o superiore a 4,5 litri, attualmente classificati ai codici NC ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90 (codici TARIC 7310100010 e 7310299010), originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i componenti importati separatamente, in particolare bocchettoni, spinoni, attacchi o rubinetti, etichette/fascette, valvole e altri componenti. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e prevede anche il trattamento delle importazioni da nuovi produttori esportatori che dimostrino i requisiti dell’articolo 3.

Dazio antidumping definitivo sui fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Cina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1404 della Commissione istituisce misure antidumping definitive sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese. Il provvedimento conclude un’inchiesta avviata nel maggio 2022 sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, confermando l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e di un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il danno subito.

Contesto procedurale

L’inchiesta è stata aperta il 13 maggio 2022 a seguito di denuncia dello European Kegs Committee, presentata per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha adottato misure provvisorie il 12 gennaio 2023 con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 e, dopo ulteriori divulgazioni e osservazioni delle parti, è giunta alle risultanze definitive nel luglio 2023. Il periodo dell’inchiesta ha coperto il 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, mentre l’analisi del pregiudizio ha considerato il periodo 2018 - fine del periodo dell’inchiesta.

Prodotto interessato

Il prodotto oggetto dell’inchiesta comprende fusti, recipienti, barili, serbatoi, botti e contenitori simili, riutilizzabili, in acciaio inossidabile, con corpo pressoché cilindrico e spessore almeno pari a 0,5 mm, destinati a usi diversi da gas liquefatti, petrolio greggio e altri prodotti petroliferi, con capacità almeno pari a 4,5 litri. Il prodotto in esame è quello originario della Cina classificato nei codici NC ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90 (TARIC 7310100010 e 7310299010). Sono esclusi i componenti separati, come bocchettoni, spinoni, attacchi o rubinetti, etichette/fascette, valvole e altri componenti simili importati separatamente.

Determinazione del dumping e del valore normale

La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo sussistenti distorsioni significative in Cina. Per costruire il valore normale ha selezionato il Brasile come paese rappresentativo e ha utilizzato, in particolare, i dati di Metalurgica Mococa SA per SGAV e profitti, oltre a fonti statistiche brasiliane per lavoro, energia e materie prime. Le contestazioni del governo cinese e dei produttori esportatori sulla legittimità del metodo, sulla scelta del paese rappresentativo e sulle fonti utilizzate sono state respinte.

Margini di dumping definitivi

A seguito della revisione delle risultanze, i margini di dumping definitivi sono stati fissati al 69,6 % per Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd., al 62,6 % per Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd., al 66,7 % per le altre società che hanno collaborato e al 69,6 % per tutte le altre società. La Commissione ha ritenuto che il livello di collaborazione fosse elevato e ha applicato alle imprese non collaborative il margine più alto accertato per un esportatore incluso nel campione.

Pregiudizio e nesso causale

La Commissione ha confermato che l’industria dell’Unione, composta da otto produttori, ha subito un pregiudizio notevole. I dati mostrano un crollo del consumo dell’Unione nel periodo pandemico, una forte riduzione delle vendite dell’industria unionale, prezzi di vendita sotto costo, undercutting superiore al 50 % e un peggioramento significativo della redditività. La Commissione ha anche analizzato il 2022, anno di ripresa del mercato, constatando che le importazioni cinesi sono aumentate fortemente, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa al 73 % e la redditività è rimasta appena positiva. Gli altri fattori invocati, compresa la pandemia di COVID-19 e l’aumento dei costi dell’acciaio, non sono stati ritenuti idonei a interrompere il nesso causale.

Misure definitive e riscossione dei provvisori

Sulla base delle risultanze finali, il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi del 69,6 %, 62,6 % e 66,7 % per le società elencate, con un’aliquota del 69,6 % per tutte le altre società. Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente fino al livello dei dazi finali, mentre gli importi in eccesso sono svincolati.

Aspetti doganali e applicazione pratica

Per beneficiare delle aliquote individuali è necessaria una fattura commerciale valida con la dichiarazione prevista dall’articolo 1, paragrafo 3. In caso contrario si applica l’aliquota per tutte le altre società. Il regolamento richiede inoltre l’indicazione del numero di pezzi nelle dichiarazioni doganali, accanto al peso, e prevede una riduzione proporzionale del dazio se le merci sono state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica. È inoltre previsto un meccanismo per l’inclusione di nuovi produttori esportatori che soddisfino le condizioni dell’articolo 3.

Disposizioni principali

Avvio dell’inchiesta e fasi procedurali

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 13 maggio 2022 su denuncia dello European Kegs Committee presentata il 31 marzo 2022 per conto dell’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha effettuato divulgazione preventiva, ha istituito dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 dell’11 gennaio 2023 e ha poi concluso la fase definitiva con ulteriori divulgazioni e osservazioni delle parti interessate.

Prodotto oggetto dell’inchiesta e prodotto in esame

Il prodotto riguarda fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile, con determinate caratteristiche tecniche e dimensionali, usati per materie diverse da gas liquefatti, petrolio greggio e altri prodotti petroliferi. Il prodotto in esame è quello originario della Cina classificato nei codici NC ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90; sono esclusi, se importati separatamente, vari componenti e accessori.

Metodo di determinazione del valore normale

Per l’esistenza di distorsioni significative in Cina la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, costruendo il valore normale sulla base di dati esenti da distorsioni provenienti da un paese rappresentativo appropriato. È stato selezionato il Brasile e sono stati utilizzati dati di Metalurgica Mococa SA per SGAV e profitti; per alcune voci sono stati adottati dati IBGE e altre fonti statistiche, con adeguamenti specifici per lavoro, energia e materie prime.

Paese rappresentativo e fonti utilizzate

La Commissione ha ritenuto il Brasile paese rappresentativo appropriato perché presenta produzione del prodotto o di prodotti analoghi e dati disponibili ritenuti sufficientemente affidabili. Ha respinto le contestazioni dei produttori esportatori sul fatto che la Malaysia sarebbe stata più adatta. Per i fattori produttivi sono stati utilizzati, tra gli altri, dati su acciai inossidabili arrotolati, spinoni, bocchettoni, avanzi, costo del lavoro ed energia elettrica, con valori espressi in CNY per unità o per ora/kWh.

Margini di dumping definitivi

A seguito della revisione delle risultanze, i margini di dumping definitivi sono stati fissati al 69,6 % per Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd., al 62,6 % per Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd., al 66,7 % per le altre società che hanno collaborato e al 69,6 % per tutte le altre società. La Commissione ha ritenuto alto il livello di cooperazione e ha applicato alle non collaborative il margine più elevato accertato.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha riconosciuto che l’industria dell’Unione è composta da otto produttori e che ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Ha rilevato caduta del consumo, riduzione del volume delle vendite, forte pressione sui prezzi, undercutting e underselling significativi, peggioramento della redditività e contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione, confermata anche dai dati del 2022 successivi al periodo d’inchiesta.

Nesso di causalità

La Commissione ha concluso che il pregiudizio è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e che gli altri fattori invocati, tra cui pandemia di COVID-19, calo della domanda, aumento dei costi dell’acciaio e andamento delle esportazioni dell’Unione, non interrompono il nesso causale. I dati del 2022 hanno rafforzato la conclusione che, con la ripresa del mercato, le importazioni cinesi hanno riconquistato forti quote di mercato a scapito dell’industria dell’Unione.

Livello delle misure e margine di pregiudizio

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, la Commissione ha considerato l’aumento delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva e ha applicato un fattore moltiplicatore pari a 1,1850 ai margini di pregiudizio. I dazi antidumping definitivi sono stati fissati al 69,6 %, 62,6 %, 66,7 % e 69,6 % rispettivamente per le categorie di società indicate nel dispositivo.

Riscossione dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 sono riscossi definitivamente fino ai livelli dei dazi finali; gli importi versati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.

Condizioni per l’applicazione dei dazi individuali e nuovi esportatori

Le aliquote individuali si applicano solo dietro presentazione di una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta dal regolamento. È previsto un meccanismo per nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o di aver assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi nell’UE.

Modalità doganali e numero di pezzi

Per le dichiarazioni di immissione in libera pratica è richiesto di indicare anche il numero di pezzi dei prodotti importati, oltre al peso, se compatibile con la nomenclatura tariffaria. Se le merci sono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica, il dazio è ridotto proporzionalmente al prezzo realmente pagato o pagabile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganaledifesa commerciale

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