Regolamento (UE) 2023/2048
Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023 che rettifica i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i condizionatori d’aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2023/2048 interviene come atto correttivo di quattro regolamenti delegati in materia di etichettatura energetica. Le correzioni riguardano errori di unità di misura, arrotondamenti, riferimenti testuali e parametri tecnici contenuti negli allegati relativi a condizionatori d'aria, sorgenti luminose e apparecchi di refrigerazione. L'obiettivo è riallineare i testi normativi alla corretta formulazione tecnica, garantendo coerenza e certezza nell'applicazione delle etichette energetiche.
Rettifica di errori materiali in quattro regolamenti delegati sull'etichettatura energetica di condizionatori d'aria, sorgenti luminose, apparecchi di refrigerazione e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
Ambito di applicazione
Si applica ai fabbricanti, importatori e operatori economici interessati dagli obblighi di etichettatura energetica previsti dai regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018, con riferimento rispettivamente a condizionatori d'aria, sorgenti luminose, apparecchi di refrigerazione e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Il regolamento ha portata generale, è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non introduce un nuovo regime sostanziale, ma corregge specifiche disposizioni tecniche e grafiche degli allegati dei regolamenti già vigenti.
Rettifica dei regolamenti delegati sull'etichettatura energetica di specifici prodotti
Il regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione interviene per correggere errori materiali in quattro atti delegati adottati nell'ambito del quadro UE sull'etichettatura energetica di cui al regolamento (UE) 2017/1369. Le rettifiche non modificano l'impianto sostanziale della disciplina, ma assicurano coerenza tecnica nelle definizioni, nelle formule di calcolo, nelle modalità di arrotondamento e nei riferimenti delle etichette e degli allegati.
Contesto normativo e finalità
I considerando evidenziano che i regolamenti delegati interessati disciplinano l'etichettatura energetica di:
- condizionatori d'aria (regolamento delegato (UE) n. 626/2011),
- sorgenti luminose (regolamento delegato (UE) 2019/2015),
- apparecchi di refrigerazione (regolamento delegato (UE) 2019/2016),
- apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (regolamento delegato (UE) 2019/2018).
La Commissione, richiamando l'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1369, constata la presenza di errori relativi a unità di misura, arrotondamenti, riferimenti tecnici e parametri di calcolo, e procede quindi alla rettifica degli allegati interessati.
Rettifiche al regolamento delegato (UE) n. 626/2011 sui condizionatori d'aria
Gli interventi riguardano gli allegati I e III.
Nell'allegato I, nella definizione di cui al punto 47), il termine "kWh/a" è sostituito con "kWh/h", correggendo l'unità di misura del consumo energetico dei condizionatori d'aria a doppio condotto.
Nell'allegato III sono corretti numerosi passaggi relativi alla presentazione delle informazioni in etichetta e alla loro precisione numerica:
- la formula dell'arrotondamento non è più espressa come "arrotondato per eccesso", ma come "arrotondato";
- in alcuni punti la dicitura "alla prima cifra intera" è sostituita da "al primo decimale";
- il riferimento "XY" è sostituito da "X,Y" in diversi punti;
- le immagini delle sezioni 4.1-4.6 e 5.1-5.6 vengono sostituite con nuove immagini, a conferma che la rettifica ha anche una componente grafica e layout-oriented delle etichette.
Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2019/2015 sulle sorgenti luminose
Gli allegati VI e IX sono oggetto di correzioni mirate.
Nell'allegato VI, nei punti 1, lettera e), punti 11) e 12), la formulazione "sorgenti luminose LED e OLED" è integrata con l'espressione "a tensione di rete", per delimitare con precisione il perimetro applicativo della voce.
Nell'allegato IX, tabella 9, il riferimento "IRC e R9 [0-100]" è corretto in "IRC [0-100] e R9", chiarendo che l'intervallo [0-100] si riferisce al solo IRC.
Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2019/2016 sugli apparecchi di refrigerazione
L'allegato VI viene rettificato in un elemento tecnico della tabella 7: il parametro termodinamico (rc) per il tipo di scomparto "sezione a due stelle" passa da "2,10" a "1,80". La modifica incide su un dato di calcolo rilevante per la classificazione e l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione.
Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2019/2018 sugli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta
L'allegato IV, punto 2, lettera b), viene integrato nella definizione di Edaily. La nuova formulazione precisa che il consumo di energia dell'apparecchio nell'arco di 24 ore, espresso in kWh/24 h e arrotondato al terzo decimale, deve essere misurato secondo le condizioni di temperatura della tabella 4 per la classe di temperatura pertinente.
Entrata in vigore e natura dell'atto
Il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della rettifica
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1369. I considerando chiariscono che esso serve a correggere errori materiali presenti nei regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018.
Rettifiche al regolamento delegato (UE) n. 626/2011
Gli allegati I e III sono corretti per i condizionatori d'aria. In particolare, nell'allegato I il riferimento da 'kWh/a' è sostituito con 'kWh/h' nella definizione del punto 47). Nell'allegato III vengono corretti numerosi punti relativi alla dicitura sull'arrotondamento, che non deve più essere 'per eccesso', e viene precisato che per alcuni valori l'arrotondamento avviene 'al primo decimale' invece che 'alla prima cifra intera'. Viene inoltre sostituito 'XY' con 'X,Y' in vari punti e sono previste sostituzioni delle immagini delle sezioni 4.1-4.6 e 5.1-5.6.
Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2019/2015
Gli allegati VI e IX sono rettificati per le sorgenti luminose. Nell'allegato VI il termine 'sorgenti luminose LED e OLED' è sostituito con 'sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete' nei punti 1, lettera e), punti 11) e 12). Nell'allegato IX, tabella 9, il riferimento 'IRC e R9 [0-100]' è corretto in 'IRC [0-100] e R9'.
Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2019/2016
Nell'allegato VI, tabella 7, il parametro termodinamico (rc) per il tipo di scomparto 'sezione a due stelle' viene corretto da '2,10' a '1,80'.
Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2019/2018
Nell'allegato IV, punto 2, lettera b), viene integrata la definizione di Edaily per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, precisando che il consumo di energia nelle 24 ore, espresso in kWh/24 h e arrotondato al terzo decimale, deve essere misurato secondo le condizioni di temperatura della tabella 4 per la classe di temperatura pertinente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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