Regolamento (UE) 2023/1405
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1405 della Commissione del 3 luglio 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 e di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso di due preparati microbici di Lactiplantibacillus plantarum come additivi per l’insilaggio destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva della Commissione circa il rispetto delle condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sull’ultimo parere EFSA che ha riconosciuto un effetto benefico sul processo di insilaggio. Il testo disciplina inoltre le condizioni d’impiego, le misure di protezione per gli utilizzatori, e un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte conformi alla disciplina precedente.
Autorizzazione di due preparati di Lactiplantibacillus plantarum (ATCC 55058 e ATCC 55942) come additivi tecnologici per l’insilaggio destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi e premiscele, nonché ai mangimi contenenti i preparati di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 e ATCC 55942. L’ambito materiale riguarda gli additivi per mangimi classificati come additivi tecnologici, gruppo funzionale additivi per l’insilaggio, destinati a tutte le specie animali. Si applica nel territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; sono previste misure transitorie per i prodotti fabbricati ed ეტichettati prima del 24 luglio 2024 secondo la normativa previgente.
Autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 e di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento dà seguito alla disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, autorizzando due preparati microbici già presenti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti per l’insilaggio. La Commissione richiama i pareri EFSA che, dopo iniziali riserve sull’efficacia, hanno concluso che i preparati possono migliorare il processo di insilaggio riducendo la degradazione proteica.
Base giuridica e percorso autorizzativo
Le domande di autorizzazione sono state presentate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, in combinato disposto con gli articoli 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, chiedendo la classificazione degli additivi nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. La Commissione afferma che risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento, che richiede, in sintesi, l’assenza di effetti nocivi e la dimostrata utilità del prodotto.
Valutazione scientifica e sicurezza
Secondo il considerando relativo al parere EFSA del 23 maggio 2012, l’impiego dei preparati nella produzione di insilati era già stato ritenuto sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori di prodotti ottenuti da animali nutriti con insilati trattati e per l’ambiente, ma non era stata allora dimostrata l’efficacia. Successivamente, dopo ulteriori studi, il parere EFSA del 27 settembre 2022 ha concluso che i preparati possono migliorare l’insilaggio riducendo la degradazione proteica in tutti i tipi di foraggi, come indicato dalla riduzione della produzione di ammoniaca. La Commissione segnala inoltre il potenziale di irritazione e sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie, richiamando la necessità di misure protettive per gli utilizzatori.
Contenuto dell’autorizzazione e condizioni d’impiego
L’articolo 1 autorizza i due preparati alle condizioni dell’allegato. Per ciascun additivo l’allegato indica una composizione minima pari ad almeno 1×10^10 CFU/g di additivo, forma solida, e l’identificazione mediante PFGE o sequenziamento del DNA; il conteggio nel mangime si effettua secondo EN 15787 con agar MRS. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e ha durata fino al 24 luglio 2033. Se l’additivo non è impiegato insieme ad altri microrganismi come additivo per l’insilaggio, la dose minima è di 5×10^6 CFU/kg di materiale fresco.
Obblighi operativi, protezione degli utilizzatori e indicazioni in ეტichetta
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative atte a evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati con misure organizzative, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Inoltre, nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere riportate le condizioni di conservazione.
Misure transitorie ed entrata in vigore
L’articolo 2 prevede un regime transitorio: i preparati e i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 24 luglio 2024 conformemente alle regole applicabili prima del 24 luglio 2023, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dei preparati
L’articolo 1 autorizza, alle condizioni dell’allegato, i preparati di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 e ATCC 55942 come additivi per l’alimentazione animale, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio.
Presupposti e base valutativa
Dai considerando emerge che le domande sono state presentate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, in combinato disposto con gli articoli 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento, anche alla luce del parere EFSA del 27 settembre 2022 che ha concluso per l’efficacia dei preparati nel migliorare l’insilaggio riducendo la degradazione proteica.
Condizioni d’uso e specifiche tecniche
L’allegato prevede, per entrambi i preparati, una composizione minima di 1×10^10 CFU/g di additivo, forma solida, e identificazione tramite PFGE o metodi di sequenziamento del DNA; il conteggio avviene mediante semina per spatolamento su piastra con agar MRS (EN 15787). La dose minima, se l’additivo non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l’insilaggio, è pari a 5×10^6 CFU/kg di materiale fresco.
Misure di tutela per gli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi di esposizione degli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Indicazioni obbligatorie e conservazione
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela deve essere indicata la condizioni di conservazione.
Periodo di validità dell’autorizzazione
Per entrambi gli additivi, il termine di fine del periodo di autorizzazione è fissato al 24 luglio 2033.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente ai preparati e ai mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 24 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 24 luglio 2023, di continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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