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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2104

Regolamento delegato (UE) 2023/2104 della Commissione, del 4 luglio 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2402 per quanto riguarda il riesame dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R2104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i valori armonizzati di rendimento di riferimento usati per confrontare la produzione separata di elettricità e calore nell’ambito della cogenerazione. La revisione tiene conto dell’evoluzione tecnologica, introduce nuovi combustibili e tecnologie emergenti, e riallinea i valori per i combustibili fossili, con applicazione dal 1° gennaio 2024 per i nuovi impianti e per quelli oggetto di ristrutturazione sostanziale. Vengono inoltre aggiornati i fattori di correzione per le perdite di rete e mantenuto il criterio di differenziazione per anno di costruzione delle unità di cogenerazione.

Modifica i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore ai fini della direttiva 2012/27/UE, aggiornando gli allegati del regolamento delegato (UE) 2015/2402.

Ambito di applicazione

Si applica alle unità di cogenerazione e alle unità per la produzione separata di energia elettrica e di calore nell’ambito della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Incide sulla determinazione dei valori di riferimento armonizzati da utilizzare per la valutazione del rendimento, con particolare rilievo per gli impianti nuovi o sottoposti a ristrutturazione sostanziale messi in funzione o completati a partire dal 1° gennaio 2024. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non introduce esclusioni territoriali, ma differenzia i valori in base a combustibile, tecnologia, anno di costruzione e, per l’energia elettrica, al livello di connessione alla rete e alla destinazione dell’energia prodotta.

Regolamento delegato (UE) 2023/2104: revisione dei valori di rendimento di riferimento per la cogenerazione

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico di riferimento previsto dalla direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica, modificando il regolamento delegato (UE) 2015/2402. La revisione si fonda sui dati di esercizio trasmessi dagli Stati membri e dai portatori di interessi e tiene conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili economicamente valide nel periodo 2016-2021.

L’obiettivo è allineare i valori armonizzati di rendimento alla realtà tecnologica attuale, incentivando al contempo l’efficienza, l’ammodernamento degli impianti più vecchi e una maggiore coerenza con gli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione.

Contesto e finalità della revisione

I considerando chiariscono che il regolamento delegato (UE) 2015/2402 aveva già rivisto e integrato i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e termica, introducendo anche fattori di correzione climatici e per le perdite evitate in rete. Il riesame effettuato dalla Commissione ha confermato la necessità di mantenere la distinzione per anno di costruzione delle unità di cogenerazione, almeno per quanto riguarda l’energia elettrica.

La revisione risponde inoltre a due esigenze principali:

  • includere nuovi combustibili e tecnologie emergenti, come gli elettrogas e l’idrogeno commercializzato;
  • evitare effetti retroattivi sui regimi esistenti, facendo decorrere i nuovi valori per gli impianti nuovi o sostanzialmente ristrutturati dal 1° gennaio 2024.

Ambito di applicazione

Il regolamento opera nell’ambito della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica e incide sulla determinazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati utilizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore e per la cogenerazione.

L’applicazione è differenziata in funzione di:

  • tipo di fonte energetica o combustibile;
  • anno di costruzione dell’unità;
  • tecnologia di produzione (acqua calda, vapore, uso diretto dei gas di scarico);
  • livello di tensione di connessione alla rete, per i fattori di correzione sulle perdite evitate;
  • destinazione dell’energia elettrica prodotta, in particolare autoconsumo o immissione in rete.

Le nuove serie di valori sono pensate soprattutto per le unità nuove o oggetto di ristrutturazione sostanziale completate o messe in funzione dal 1° gennaio 2024.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2402

L’articolo 1 dispone che gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2015/2402 siano sostituiti dal testo dell’allegato I del presente regolamento, mentre l’allegato IV è sostituito dal testo dell’allegato II.

In termini pratici, la modifica interviene su:

  • i valori di rendimento di riferimento armonizzati per l’energia elettrica;
  • i valori di rendimento di riferimento armonizzati per il calore;
  • i fattori di correzione relativi alle perdite evitate sulla rete.

Valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica

L’allegato I contiene la nuova tabella dei valori per la produzione separata di energia elettrica, basata sul potere calorifico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura ambiente 15 °C, pressione 1,013 bar, umidità relativa 60%).

La tabella conserva la struttura per categorie di fonte energetica e per periodo di costruzione:

  • prima del 2016;
  • 2016-2023;
  • dal 2024.

Tra le principali novità:

  • per i combustibili fossili viene confermato un valore di riferimento unico, con 53,0 % per le unità dal 2024, fondato sull’uso del gas naturale in centrali a turbina a gas a ciclo combinato;
  • sono introdotte o esplicitate categorie come l’idrogeno commercializzato e gli elettrogas;
  • per l’idrogeno commercializzato è previsto un valore distinto, pari a 53,0 % per le unità dal 2024;
  • per gli elettrogas il valore resta 44,2 % anche dal 2024;
  • per alcune fonti rinnovabili o residuali restano valori differenziati, ad esempio biogas, gas di discarica, gas di cokeria e gas di altoforno.

Il regolamento conferma anche i valori per calore di scarto, energia nucleare, energia solare termica, energia geotermica e altri combustibili non menzionati.

Valori di riferimento per la produzione separata di calore

L’allegato II aggiorna i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore, sempre sulla base del potere calorifico inferiore e delle condizioni ISO standard.

La tabella distingue tra tre modalità di produzione di calore:

  • acqua calda;
  • vapore;
  • uso diretto dei gas di scarico.

Anche qui i valori sono differenziati per periodo di costruzione e per tipologia di combustibile. La revisione incide soprattutto sui combustibili fossili, per i quali vengono fissati nuovi valori più elevati a partire dal 2024, applicabili alle unità nuove o ristrutturate sostanzialmente completate da tale data.

Per le altre categorie, i valori risultano in gran parte confermati o adeguati, con specifiche differenze tra biomassa, bioliquidi, gas naturali e altre fonti gassose. Il testo prevede inoltre che:

  • se le centrali a vapore non tengono conto del riflusso della condensa nel calcolo del rendimento della produzione di calore per cogenerazione, i rendimenti per il vapore siano aumentati di 5 punti percentuali;
  • si usino i valori relativi al calore diretto se la temperatura è pari o superiore a 250 °C.

Fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete

Il nuovo allegato IV disciplina i fattori di correzione collegati alle perdite evitate sulla rete grazie all’applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica.

I fattori variano in base al livello di tensione di connessione, con una distinzione tra:

  • connessione all’esterno del sito;
  • connessione all’interno del sito.

Le fasce di tensione considerate sono:

  • ≥ 345 kV;
  • ≥ 200 e < 345 kV;
  • ≥ 100 e < 200 kV;
  • ≥ 50 e < 100 kV;
  • ≥ 12 e < 50 kV;
  • ≥ 0,45 e < 12 kV;
  • < 0,45 kV.

Il regolamento include anche un esempio applicativo che mostra come calcolare il valore corretto di riferimento per una unità di cogenerazione da 100 kWel alimentata a gas naturale, con autoconsumo dell’85 % e immissione in rete del 15 %, costruita nel 2020.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la data di applicazione sostanziale dei nuovi valori è fissata al 1° gennaio 2024.

Questa soluzione consente di preservare la stabilità regolatoria degli investimenti nel settore della cogenerazione e di evitare modifiche retroattive dei parametri applicabili agli impianti già in esercizio o ai regimi vigenti.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli operatori del settore energetico, il regolamento è rilevante perché incide sui parametri tecnici usati per valutare l’efficienza delle unità di cogenerazione e per confrontare la produzione separata di elettricità e calore con i valori armonizzati UE.

In particolare, i professionisti devono considerare:

  • la nuova decorrenza dal 1° gennaio 2024;
  • il diverso trattamento delle unità nuove o sostanzialmente ristrutturate;
  • l’introduzione di combustibili e tecnologie emergenti;
  • i nuovi fattori di correzione per le perdite di rete;
  • l’effetto del criterio dell’undicesimo anno successivo alla costruzione per l’energia elettrica delle unità di cogenerazione.

Nel complesso, il regolamento rafforza l’allineamento tra criteri tecnici di rendimento e obiettivi di efficienza energetica, transizione climatica e modernizzazione degli impianti.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2015/2402 e sostituisce l’allegato IV con il testo dell’allegato II del presente regolamento, aggiornando così i valori di rendimento di riferimento armonizzati e i fattori di correzione per le perdite di rete.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Aggiornamento dei valori per l’energia elettrica

L’allegato I rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica, basati sul potere calorifico inferiore e sulle condizioni ISO standard. Mantiene la distinzione per anno di costruzione e aggiorna i valori per numerose categorie di combustibili; per i combustibili fossili è introdotto un valore di riferimento unico fondato sul gas naturale in centrali a turbina a gas a ciclo combinato, con valori maggiorati per le unità costruite dal 2024.

Aggiornamento dei valori per il calore

L’allegato II rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore, basati sul potere calorifico inferiore e sulle condizioni ISO standard. Le modifiche incidono soprattutto sui combustibili fossili, con nuovi valori applicabili alle unità nuove o ristrutturate sostanzialmente completate dal 1° gennaio 2024; restano distinti i valori per acqua calda, vapore e uso diretto dei gas di scarico.

Introduzione di nuovi combustibili e tecnologie

La revisione include nuove categorie e aggiorna l’elenco delle fonti energetiche con valori specifici, tra cui idrogeno commercializzato ed elettrogas. Per l’idrogeno commercializzato sono previsti valori distinti, al fine di incentivare un uso più efficiente nelle grandi unità di cogenerazione.

Fattori di correzione per le perdite di rete

Il nuovo allegato IV contiene i fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete in funzione del livello di tensione di connessione e della collocazione dell’immissione (all’interno o all’esterno del sito). È riportato anche un esempio applicativo di calcolo del rendimento di riferimento corretto per un’unità di cogenerazione alimentata a gas naturale.

Razionalizzazione dei valori per i combustibili fossili

Per l’energia elettrica viene confermato il valore di riferimento unico per tutti i combustibili fossili, mentre per il calore i valori dei combustibili fossili sono aggiornati sulla base delle caldaie a gas naturale. Il regolamento precisa che i nuovi valori si applicano alle unità nuove o sottoposte a ristrutturazione sostanziale, al fine di evitare effetti retroattivi sui regimi esistenti.

Incentivo all’ammodernamento degli impianti

Il regolamento richiama la finalità di promuovere la cogenerazione e il risparmio energetico. In continuità con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2402, i valori di rendimento di riferimento per l’energia elettrica applicabili alle unità di cogenerazione aumentano a partire dall’undicesimo anno successivo a quello di costruzione.

Come è indicizzato

Materieefficienza energeticacogenerazioneenergiafonti rinnovabilipolitica climatica

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