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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1426

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1426 della Commissione del 3 luglio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna» (IGP)]

Normativa europea32023R1426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento registra nell’Unione europea la denominazione geografica protetta "Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna". La Commissione ha adottato l’atto poiché la domanda presentata dall’Italia era stata pubblicata e non erano state notificate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’iscrizione produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE dell’IGP "Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna".

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione geografica protetta per il prodotto "Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna". Riguarda gli operatori che producono e commercializzano il prodotto corrispondente alle classi 2.3 (prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria) e 2.5 (pasta alimentare) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ha efficacia in tutti gli Stati membri, con applicazione diretta dopo l’entrata in vigore; non contiene esclusioni specifiche ulteriori.

Registrazione della IGP "Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1426 della Commissione dispone la registrazione, nel registro UE delle DOP e delle IGP, del nome "Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna" come indicazione geografica protetta. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama il fatto che la domanda di registrazione presentata dall’Italia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione conclude che il nome deve essere registrato.

Oggetto della tutela e classificazione merceologica

La denominazione registrata identifica un prodotto collocato in due classi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014:

  • classe 2.3: prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria;
  • classe 2.5: pasta alimentare.

Questa indicazione è rilevante per gli operatori del settore, poiché delimita il perimetro merceologico della protezione conferita dalla IGP.

Effetti giuridici nell’Unione europea

L’articolo 1 effettua la registrazione formale nel registro europeo delle denominazioni protette. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne deriva efficacia uniforme nell’intero mercato interno, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 dispone l’iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette del nome "Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna" come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto appartenente alla classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" e alla classe 2.5 "Pasta alimentare" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Nei considerando si precisa che la domanda presentata dall’Italia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentarialimentareregistri e denominazioni protette

Testo integrale

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