Sentenza n. 11388/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - del provvedimento di rigetto dell’istanza di contributo codice DOM-2026-162789-PS21-00001 – Progetti speciali/TEATRO 2026 (art. 48 del D.M. 23 dicembre 2024 n. 463) emesso dal Ministero della Cultura Dipartimento Per Le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo. Prot. MIC|MIC_DG-S_SERV II del 20 gennaio 2026 0000463-P; - del provvedimento di riscontro dell’istanza di annullamento e/o riesame in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, del provvedimento di rigetto prot. MIC|MIC_DG-S_SERV II/20/01/2026/0000463-P relativo all'istanza di contributo codice DOM-2026-162789-PS21-00001 – Progetti speciali/TEATRO 2026 (art. 48 del D.M. 23 dicembre 2024 n. 463) emesso dal Ministero della Cultura Dipartimento Per Le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo. Prot. MIC|MIC_DG-S_SERV II del 6 Febbraio 2026 0001375-P; - del provvedimento di riscontro dell’istanza di annullamento e/o riesame in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, del provvedimento di rigetto prot. Prot. MIC|MIC_DG-S_SERV II del 24 Febbraio 2026 0002145-P. - del verbale con i relativi allegati (istanze valutate e punteggi assegnati); - del decreto n. 32 del 17 febbraio 2026 di assegnazione del contributo emesso dal Ministero della Cultura Dipartimento Per Le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto dell’istanza di contributo per un progetto speciale teatrale, successivi dinieghi di riesame in autotutela, verbale con valutazione e punteggi, nonché decreto di assegnazione del contributo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti relativi al rigetto della domanda di contributo, deducendo: violazione della lex specialis, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento; ulteriore difetto di istruttoria; illogicità e contraddittorietà manifesta, con violazione dei principi di buon andamento, leale collaborazione, favor participationis e legittimo affidamento; violazione di legge per mancata applicazione del soccorso istruttorio. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato. Il TAR ha accertato che le ricevute PEC depositate dalla ricorrente comprovavano la notifica esclusivamente all’Avvocatura dello Stato e non al controinteressato individuato nell’atto introduttivo, Mercati Generali Circolo Culturale. Nel merito, la ricorrente contestava il rigetto della domanda, correlato alla mancata sottoscrizione digitale o comunque alla mancata prova del tempestivo invio di un documento allegato alla domanda. La ricorrente produceva documentazione volta a dimostrare l’apposizione di firme digitali e l’invio della domanda, ma il documento rilevante non risultava firmato digitalmente, l’allegato sottoscritto successivamente alla scadenza non era utile e la documentazione prodotta aveva valore soltanto indiziario e non smentiva il report negativo di verifica delle firme digitali acquisito dall’amministrazione dal sistema ufficiale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non è stata comprovata la notifica dell’atto introduttivo al controinteressato individuato nell’atto impugnato. Richiamando gli artt. 41, comma 2, e 45, commi 1-3, c.p.a., il giudice ha ritenuto che la notifica alla sola Avvocatura dello Stato non soddisfacesse l’onere di notificazione ad almeno un controinteressato e che, in assenza della prova del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, le domande non potessero essere esaminate. Il TAR ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. In materia di finanziamenti pubblici, il partecipante è tenuto a obblighi di correttezza, buona fede, solidarietà e autoresponsabilità, comprendenti l’onere di fornire informazioni complete e di presentare tempestivamente documenti regolari. Nel caso concreto, il documento rilevante non risultava firmato digitalmente né era stata dimostrata la sua tempestiva trasmissione insieme alla domanda; la documentazione prodotta dalla ricorrente non era idonea a superare il report ufficiale di verifica negativo dell’amministrazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e, comunque, respinto. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori di legge in favore del Ministero; nulla è stato disposto sulle spese nei rapporti con il controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 48 D.M. 23 dicembre 2024 n. 463
Disciplina il contributo pubblico oggetto della domanda della ricorrente, relativa a progetti speciali nel settore teatrale.
art. 21-nonies l. 241/1990
Costituisce la base normativa delle istanze di annullamento o riesame in autotutela presentate dalla ricorrente, senza che il TAR ne accolga le richieste.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per l’istanza cautelare, previo avviso alle parti.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso.
Impone, a pena di decadenza, la notificazione del ricorso sia all’amministrazione emanante sia ad almeno un controinteressato individuato nell’atto.
art. 45, commi 1-3, c.p.a.
La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate.
La prova del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario è indispensabile per l’esame delle domande; la sua omissione determina l’inammissibilità del ricorso quando il controinteressato non si sia costituito.
artt. 2 e 97 Cost.
Sono individuati come fondamento degli obblighi di correttezza, buona fede, solidarietà e autoresponsabilità gravanti sul partecipante a procedure di finanziamento pubblico.
Massime di principio
- Nell’azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, all’amministrazione emanante e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto impugnato; la notifica alla sola amministrazione non è sufficiente.
- Quando il ricorrente deposita il ricorso prima che la notificazione si sia perfezionata per il destinatario, deve depositare entro il momento ultimo della decisione la prova del perfezionamento della notifica; in mancanza, le domande introdotte con il ricorso non possono essere esaminate e il ricorso è inammissibile se il controinteressato non si è costituito.
- Nelle procedure di finanziamento pubblico, il partecipante è gravato da obblighi di correttezza, buona fede e autoresponsabilità, che impongono di fornire informazioni complete e non reticenti e di presentare tempestivamente documenti conformi alle prescrizioni della procedura.
- La documentazione prodotta per dimostrare l’avvenuta sottoscrizione digitale o il tempestivo invio di un documento non supera il rigetto della domanda quando non individua con certezza il file trasmesso e non smentisce il report negativo di verifica delle firme digitali acquisito dal sistema ufficiale dell’amministrazione.
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