Regolamento (UE) 2024/2973
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2973 della Commissione, del 25 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare dell’indicazione geografica Hierbas Ibicencas
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva la modifica dell’Unione del disciplinare dell’indicazione geografica "Hierbas Ibicencas". La Commissione adotta l’atto a seguito della pubblicazione della domanda e dell’assenza di dichiarazioni di opposizione. L’atto ha efficacia generale nell’ordinamento dell’Unione ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Approvazione della modifica dell’Unione del disciplinare dell’indicazione geografica "Hierbas Ibicencas".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’approvazione, da parte della Commissione europea, della modifica dell’Unione del disciplinare relativo all’indicazione geografica "Hierbas Ibicencas". Riguarda il procedimento amministrativo relativo a una domanda presentata dalla Spagna e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, senza opposizioni presentate nel termine previsto. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto obbligatorio e direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Approvazione della modifica del disciplinare di "Hierbas Ibicencas"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2973 della Commissione approva la modifica dell’Unione del disciplinare dell’indicazione geografica "Hierbas Ibicencas". L’atto si inserisce nel nuovo quadro normativo delineato dal regolamento (UE) 2024/1143 sulle indicazioni geografiche e tiene conto della procedura avviata in precedenza ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose.
Contesto procedurale
La Commissione ricorda che la domanda di approvazione della modifica dell’Unione del disciplinare è stata presentata dalla Spagna e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, consentendo l’eventuale presentazione di opposizioni secondo la disciplina applicabile.
Mancanza di opposizioni
Nei considerando si evidenzia che alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione richiamata come applicabile alla domanda di approvazione della modifica dell’Unione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. L’assenza di opposizioni consente l’approvazione della modifica richiesta.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica dell’Unione del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa all’indicazione geografica "Hierbas Ibicencas". Non sono previste ulteriori condizioni sostanziali nel testo del regolamento, trattandosi di un atto di approvazione puntuale.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica dell’Unione del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa all’indicazione geografica "Hierbas Ibicencas".
Base giuridica e procedura seguita
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si precisa che la domanda era stata presentata dalla Spagna e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; la domanda era stata pubblicata in forza degli articoli 24 e 31 del regolamento (UE) 2019/787.
Assenza di opposizioni
La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione della modifica dell’Unione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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