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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2914

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2914 della Commissione, del 25 novembre 2024, sui dati da presentare per l'anno di riferimento 2026 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l'elenco e la descrizione delle variabili

Normativa europea32024R2914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione specifica, per l'anno di riferimento 2026, quali variabili devono essere rilevate e come devono essere descritte nell'ambito delle statistiche integrate sulle aziende agricole. Esso attua il regolamento (UE) 2018/1091, completando l'allegato III con le descrizioni delle variabili strutturali di base e l'allegato IV con i moduli su manodopera, sviluppo rurale, stabulazione del bestiame/effluenti e vigneto. La disciplina è tecnica e standardizzata, finalizzata a garantire comparabilità, qualità e omogeneità dei dati trasmessi dagli Stati membri.

Definisce l'elenco e la descrizione delle variabili statistiche da trasmettere per l'anno di riferimento 2026 ai fini delle statistiche integrate sulle aziende agricole.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell'ambito del regolamento (UE) 2018/1091 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole, con riferimento ai dati da rilevare e trasmettere per l'anno di riferimento 2026. Riguarda in particolare le variabili dei dati strutturali di base e quelle dei moduli su manodopera e altre attività remunerative, sviluppo rurale, stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici, nonché vigneto; per quest'ultimo modulo la compilazione è prevista per gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono costituiti da vigneti con uve da vino destinate esclusivamente o principalmente al mercato. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2914 della Commissione sui dati da presentare per l'anno di riferimento 2026

Il regolamento completa il quadro delle statistiche integrate sulle aziende agricole di cui al regolamento (UE) 2018/1091, precisando per l'anno di riferimento 2026 le variabili da rilevare e le relative descrizioni. La finalità è garantire uniformità, comparabilità e coerenza dei dati statistici trasmessi dagli Stati membri, in un sistema che integra informazioni strutturali delle aziende agricole con dati su manodopera, sviluppo rurale, zootecnia, ambiente e vigneto.

Base giuridica e impostazione generale

L'atto è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1091. I considerando chiariscono che il regolamento quadro richiede, per il 2026, la specificazione delle variabili dei dati strutturali di base e l'elenco/desrizione delle variabili connesse ai moduli tematici previsti dall'allegato IV, ossia manodopera e altre attività remunerative, sviluppo rurale, stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici, e vigneto.

Ambito di applicazione temporale e soggettivo

Il regolamento si applica agli Stati membri nell'ambito della raccolta e trasmissione dei dati per il 2026. Le regole sui periodi di riferimento sono differenziate per modulo: 12 mesi per la manodopera, triennio concluso il 31 dicembre per lo sviluppo rurale, un giorno di riferimento nell'anno per il bestiame e l'anno di riferimento per le superfici. Per il modulo vigneto, la compilazione è richiesta solo per gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari siano costituiti da vigneti di uve da vino destinate esclusivamente o principalmente al mercato.

Dati strutturali di base dell'azienda agricola

L'allegato I disciplina in modo analitico le variabili generali da rilevare. Tra queste figurano l'identificativo univoco dell'azienda agricola, la localizzazione geografica e la regione NUTS 3, nonché l'indicazione della presenza di zone soggette a vincoli naturali. Sono inoltre definite le categorie relative alla personalità giuridica e al regime di conduzione dell'azienda: azienda individuale, comproprietà, gruppo di aziende, persona giuridica, proprietà collettiva.

Sono poi inclusi dati sul conduttore e sul capo azienda, con informazioni su sesso, anno di nascita, ruolo gestionale, quota di lavoro agricolo svolto, anno di insediamento e formazione agraria. Il regolamento prevede anche l'indicazione dell'eventuale formazione professionale seguita negli ultimi 12 mesi.

Sistema di conduzione della SAU, biologico e certificazioni

Il testo distingue le principali forme di conduzione della superficie agricola utilizzata: terreni di proprietà, terreni in affitto, mezzadria o altre forme di conduzione, terreni appartenenti a proprietà collettiva. Sono inoltre rilevate le superfici e le aziende soggette a metodi di produzione biologica o a sistemi di certificazione ambientale.

La disciplina comprende anche la SAU certificata biologica, la SAU in conversione, nonché la partecipazione ad altri sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali equivalenti alla componente di inverdimento della PAC, ove pertinenti.

Superfici aziendali, colture e uso del suolo

L'allegato I contiene una classificazione molto dettagliata delle superfici aziendali: seminativi, cereali, legumi, piante da radice, colture industriali, colture foraggere verdi, ortaggi e fragole, fiori e piante ornamentali, sementi e piantine, terreni a riposo, prati permanenti e pascoli, colture permanenti, frutta, agrumi, uve, olivi, vivai, alberi di Natale, altre coltivazioni permanenti, orti familiari e altre superfici aziendali.

Sono inoltre previste specifiche categorie per funghi coltivati, SAU in serre o ripari accessibili all'uomo e relative sottoclassi. La logica di rilevazione è basata sulla superficie principale, ossia la superficie fisica degli appezzamenti, conteggiata una sola volta anche in caso di colture successive o consociate.

Modulo manodopera e altre attività remunerative

Il modulo 1 disciplina in dettaglio la manodopera utilizzata in azienda: conduttore, familiari, manodopera non familiare continuativa e non continuativa, nonché lavoro prestato da imprese per conto terzi. Le variabili misurano genere, anno di nascita, quota di ULA, presenza di un piano di sicurezza aziendale e numero di persone coinvolte per fasce di lavoro.

Il regolamento distingue inoltre tra altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola e attività non direttamente collegate. Le prime comprendono servizi sanitari/sociali/educativi, turismo e ospitalità, artigianato, trasformazione di prodotti agricoli, energia rinnovabile, trasformazione del legno, acquacoltura e lavori per conto terzi con i mezzi dell'azienda. Le seconde includono attività non agricole in azienda o all'esterno, con dati specifici per il conduttore e i familiari nelle aziende individuali.

Modulo sviluppo rurale

Il modulo 2 considera beneficiarie le aziende agricole che, negli ultimi tre anni, abbiano ottenuto una decisione positiva di assegnazione per misure previste dal regolamento (UE) 2021/2115 e, per alcune ipotesi, dal regolamento (UE) n. 1305/2013, indipendentemente dall'effettiva erogazione del pagamento.

Le variabili coprono un ampio spettro di interventi: sostegno all'avviamento di piccole aziende agricole, impegni ambientali e climatici, benessere animale e resistenza antimicrobica, conversione o mantenimento del biologico, conservazione delle risorse genetiche, impegni su terreni forestali e sistemi agroforestali, vincoli naturali e altri svantaggi territoriali, investimenti aziendali e irrigui, investimenti forestali, insediamento di giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali, gestione del rischio, cooperazione, scambio di conoscenze, consulenza, formazione e digitalizzazione.

Modulo stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici

Il modulo 3 rileva per bovini, suini e galline ovaiole il numero medio di capi e la relativa stabulazione, distinguendo le diverse tipologie di ricovero e di gestione degli effluenti. Per i bovini, ad esempio, si distinguono stabulazione fissa, libera, altri tipi di ricovero, tenuta all'aperto, pascolo e accesso ad aree di esercizio; per suini e galline ovaiole sono previsti analoghi dettagli per pavimentazione, lettiera, gabbie, voliera e sistemi all'aperto.

La sezione sugli effluenti comprende la SAU concimata con fertilizzanti minerali o zootecnici, la quantità netta di effluenti esportati o importati, l'impiego di fertilizzanti organici e di rifiuti diversi dagli effluenti, le tecniche di distribuzione (spandimento a tutto campo, in bande, per iniezione) e i tempi di incorporazione. Sono poi richieste informazioni sulle strutture di stoccaggio e sulla loro capacità, espressa in percentuale o in mesi, con distinzioni tra cumuli, compostaggio, fosse sotto pavimentazione, lettiera profonda e vasche o bacini coperti o scoperti.

Modulo vigneto

Il modulo 4 si applica agli Stati membri che superano la soglia di 1 000 ettari di vigneti di uve da vino destinate al mercato. Le variabili riguardano la superficie totale a vigneto, la ripartizione per classi di età (< 3 anni, 3-9, 10-19, 20-29, ≥ 30), il numero di varietà e, per ciascuna varietà, il codice e la superficie.

È prevista una soglia di 100 ettari per paese ai fini della comunicazione delle varietà, con aggregazione delle varietà inferiori alla soglia in categorie residuali. Il codice varietà rinvia alla normativa vitivinicola dell'Unione, in particolare al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) 2018/273, o alla legislazione più recente.

Entrata in vigore e natura dell'atto

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Oggetto e allegati tecnici

L'articolo 1 stabilisce che: (i) la descrizione delle variabili dei dati strutturali di base di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 è contenuta nell'allegato I; (ii) l'elenco delle variabili per le tematiche e tematiche dettagliate dei moduli è riportato nell'allegato II; (iii) le descrizioni delle variabili da utilizzare per tali moduli sono riportate nell'allegato III.

Ambito temporale e riferimenti del rilevamento

Le variabili sono costruite per l'anno di riferimento 2026. Per la manodopera il periodo di riferimento è di 12 mesi con termine in un giorno di riferimento compreso nell'anno di riferimento; per lo sviluppo rurale il periodo è il triennio che termina il 31 dicembre dell'anno di riferimento; per il bestiame ciascuno Stato membro stabilisce un giorno di riferimento compreso nell'anno di riferimento; per le superfici l'utilizzo del suolo è indicato in relazione all'anno di riferimento.

Dati strutturali di base delle aziende agricole

L'allegato I definisce in modo dettagliato le variabili generali, comprese identificazione e localizzazione dell'azienda, regione NUTS 3, zone soggette a vincoli naturali, personalità giuridica, partecipazione a sistemi di sostegno o certificazione, capo azienda e relative caratteristiche, sistema di conduzione della SAU, agricoltura biologica, superfici coltivate e loro classificazione, uso di serre, irrigazione e altre superfici aziendali.

Modulo manodopera e altre attività remunerative

L'allegato II e l'allegato III disciplinano le variabili su conduttore, manodopera familiare e non familiare, lavoro continuativo e non continuativo, lavoro svolto da imprese per conto terzi, nonché altre attività remunerative direttamente collegate o non collegate all'azienda agricola. Sono previsti indicatori su genere, anno di nascita, fascia di ULA, piano di sicurezza, tipo di attività e peso economico delle attività accessorie.

Modulo sviluppo rurale

Sono elencate le misure di sviluppo rurale di cui l'azienda agricola si considera beneficiaria negli ultimi 3 anni, se è stata adottata una decisione positiva di assegnazione, con riferimento al regolamento (UE) 2021/2115 e, per alcune misure, al regolamento (UE) n. 1305/2013. Le categorie coprono avviamento di piccole aziende agricole, impegni ambientali e climatici, benessere animale e resistenza antimicrobica, agricoltura biologica, risorse genetiche, vincoli naturali, svantaggi territoriali specifici, investimenti, forestazione, insediamento di giovani agricoltori, nuove imprese rurali, strumenti di gestione del rischio, cooperazione, scambio di conoscenze e digitalizzazione.

Modulo stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti

Il regolamento dettaglia la raccolta di dati su consistenza e stabulazione di bovini, suini e pollame, con distinzione per tipologie di ricovero, posti disponibili, accesso al pascolo o ad aree di esercizio e numero medio di capi. Disciplina inoltre SAU concimata con fertilizzanti minerali o effluenti zootecnici, esportazione/importazione netta di effluenti, uso di fertilizzanti organici diversi dagli effluenti, tecniche di distribuzione degli effluenti e capacità/tempi di stoccaggio.

Modulo vigneto

Il modulo si applica agli Stati membri con almeno 1 000 ettari di vigneti di uve da vino destinate al mercato e richiede dati su superficie, età dei vigneti, numero di varietà, codice varietà e superficie per varietà. La rilevazione delle varietà è soggetta a una soglia di 100 ettari per paese, con aggregazione delle varietà minori in categorie generiche.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistica agricolaagricolturasviluppo ruralezootecniasettore vitivinicolo

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