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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2978

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2978 della Commissione, del 25 novembre 2024, relativo alla registrazione dell’indicazione geografica Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2978 dispone l’iscrizione della DOP "Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. La Commissione motiva la registrazione rilevando che la domanda, presentata dalla Turchia e già pubblicata, non ha ricevuto opposizioni entro i termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. Il provvedimento è esecutivo, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica "Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi", quale DOP, ai fini della sua iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Riguarda l’Unione europea e produce effetti diretti negli Stati membri; il testo richiama una domanda presentata dalla Turchia e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Non disciplina aspetti generali della produzione o commercializzazione, ma solo la registrazione della denominazione in assenza di opposizioni.

Iscrizione della DOP "Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2978 della Commissione provvede alla registrazione di una nuova denominazione nel sistema europeo delle indicazioni geografiche. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, oltre alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità.

Contesto normativo e iter della domanda

La Commissione richiama in premessa l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 come base giuridica per l’adozione del regolamento di esecuzione. La domanda di registrazione dell’indicazione geografica "Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi" era stata presentata dalla Turchia e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per questo motivo era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea secondo la disciplina previgente richiamata nei considerando.

Opposizione e presupposti della registrazione

La Commissione precisa che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. In assenza di opposizioni, la registrazione è considerata opportuna e la denominazione può essere iscritta nel registro unionale.

Effetto giuridico della decisione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Si tratta di una registrazione con qualifica DOP, quindi idonea a conferire alla denominazione la protezione prevista dal sistema europeo delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica "Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi" (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Base giuridica e assenza di opposizioni

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si precisa che la domanda, presentata dalla Turchia e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era già stata pubblicata e che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 2.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprotezione delle denominazioni d'origineprodotti agricoliregistrazione amministrativadiritto alimentare

Testo integrale

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