Regolamento (UE) 2024/2978
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2978 della Commissione, del 25 novembre 2024, relativo alla registrazione dell’indicazione geografica Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/2978 dispone l’iscrizione della DOP "Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. La Commissione motiva la registrazione rilevando che la domanda, presentata dalla Turchia e già pubblicata, non ha ricevuto opposizioni entro i termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. Il provvedimento è esecutivo, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’indicazione geografica "Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi", quale DOP, ai fini della sua iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Riguarda l’Unione europea e produce effetti diretti negli Stati membri; il testo richiama una domanda presentata dalla Turchia e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Non disciplina aspetti generali della produzione o commercializzazione, ma solo la registrazione della denominazione in assenza di opposizioni.
Iscrizione della DOP "Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2978 della Commissione provvede alla registrazione di una nuova denominazione nel sistema europeo delle indicazioni geografiche. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, oltre alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità.
Contesto normativo e iter della domanda
La Commissione richiama in premessa l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 come base giuridica per l’adozione del regolamento di esecuzione. La domanda di registrazione dell’indicazione geografica "Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi" era stata presentata dalla Turchia e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per questo motivo era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea secondo la disciplina previgente richiamata nei considerando.
Opposizione e presupposti della registrazione
La Commissione precisa che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. In assenza di opposizioni, la registrazione è considerata opportuna e la denominazione può essere iscritta nel registro unionale.
Effetto giuridico della decisione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Si tratta di una registrazione con qualifica DOP, quindi idonea a conferire alla denominazione la protezione prevista dal sistema europeo delle indicazioni geografiche.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP
L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica "Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi" (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Base giuridica e assenza di opposizioni
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si precisa che la domanda, presentata dalla Turchia e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era già stata pubblicata e che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 2.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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