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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2972

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2972 della Commissione, del 25 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di un’indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ / TSALAFOUTI (DOP)

Normativa europea32024R2972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l'iscrizione della denominazione «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ / TSALAFOUTI» nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione come DOP. La Commissione adotta l'atto in assenza di opposizioni alla domanda di registrazione, presentata dalla Grecia e pubblicata in precedenza. L'atto è di applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione della denominazione «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ / TSALAFOUTI» come DOP.

Ambito di applicazione

Si applica all'iscrizione, nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, della denominazione greca «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ / TSALAFOUTI» qualificata come denominazione di origine protetta (DOP). Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile; riguarda quindi gli operatori che commercializzano o intendono tutelare tale prodotto nell'ambito del sistema delle indicazioni geografiche UE. Il regolamento disciplina una singola registrazione e non contiene esclusioni ulteriori rispetto al procedimento di opposizione già concluso.

Iscrizione della DOP «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ / TSALAFOUTI"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2972 della Commissione completa la procedura di registrazione della denominazione greca «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ / TSALAFOUTI» come denominazione di origine protetta (DOP). L'atto si inserisce nel nuovo quadro del regolamento (UE) 2024/1143 sulle indicazioni geografiche e dà seguito a una domanda già pubblicata senza che siano state presentate opposizioni.

Contesto normativo e procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, quale base giuridica per l'adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Grecia e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per tale motivo era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Mancanza di opposizioni

La Commissione constata che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell'articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Tale elemento è decisivo ai fini della registrazione, poiché consente di procedere senza ulteriori contestazioni procedurali.

Effetto giuridico: iscrizione nel registro UE

Con l'articolo 1, la denominazione «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ / TSALAFOUTI» è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L'iscrizione attribuisce alla denominazione la tutela prevista dal sistema unionale delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli.

Decorrenza ed efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo chiarisce inoltre la sua piena efficacia: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievo pratico per gli operatori

Per gli operatori del settore lattiero-caseario e, più in generale, per chi utilizza o tutela denominazioni DOP nell'Unione, il regolamento segna il riconoscimento formale della protezione unionale della denominazione greca. Ne consegue che la denominazione iscritta rientra nel registro europeo e beneficia del regime di tutela previsto dal diritto UE sulle indicazioni geografiche.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto procedurale

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di registrazione dell'indicazione geografica «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ / TSALAFOUTI», presentata dalla Grecia, era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012; si applicava la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.

Assenza di opposizioni

Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione. L'assenza di opposizioni ha consentito l'iscrizione definitiva della denominazione nel registro dell'Unione.

Iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche

L'articolo 1 iscrive la denominazione «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ / TSALAFOUTI» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Si tratta dell'effetto costitutivo centrale del regolamento, che riconosce formalmente la tutela unionale della denominazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariqualità alimentaretutela delle denominazioni d'origine

Testo integrale

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